Sentenza 3 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2003, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. S ee 74599 MATERIA LA CORTO 31 00/03 TRIBUTARIAREPUBBLICA ITALIANA Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributarie Composta dagli 1 1.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCC Presidente R.G.N. 3549/0: ODDO Consigliere Cron. 7144 Dott. Massimo Dott. Vittorio Glauco ZBNER Consigliere · Rep. RUGGIERO Consigliere Ud.14/05/02 Dott. Francesco CECCHERIN1 Rel Consigliere - Dott. Aldo ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: ! MINISTERO DELLE FINANZE CFF ENTRATE PERUGIA, persona del Ministro pro Lempore, elettivamente demiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, pres50 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta o difende ope legis/ ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro terporc, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE . N PORTOGHEST 12, presso 'AVVOCATURA GENERALE DELIO 2002 STATO, che lo rappresenta e difonde ope legis;
2112
- ricorrente -
-1-
contro
ON TO;
intimato avversO _a sentenza r. 322/99 deila Commissione tributari regionale di PERUGIA, depositata il 11/12/99; unita la relazione delia causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consiglierc Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituzo Procuratore Generale Cott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione tributaria regionale I.a de l 'Umbria, con sentenza depositata in data 11 di- cembre 1999, confermò la decisione di primo grado, che aveva annullato la cartella esa teriale notifi- cata а ST MI. Con la predetta cartella, l'Amministraziono aveva iscritto a ruclo le imposte dovute sulla premessa che erano state a 8110 avviso illegittimamente detratte dalla base imponibile, a norma della legge n. 363 del 1984, le somme relati- те alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggic 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- 1.01 con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione e falsa apolicazione dell'art. 26 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 diccm- comma primo 1. 27 bre 1985 n. 791, dell'art. 13, 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio dicembre 1937 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P. R. I1 + 597 del 1973 e del d.l. 29 maggio 1989 Π. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- impugnata, impone di interpretare l'art. 3 tenza 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel d.
1. r1 - scaso che le stesse somme non costituiscono un One- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi;
T] ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma agevolati- va è da intendere nel senso che le somme relative al a sospensione delle imposte dirette sopra ricor- daze, nonché dei contributi assistenziali e previ- deniz_all 'non concorrono alla formazione dell'impo- "1 nibile ai fini dell'irpef o dell'ilor", e che essa si configura come una deroga alla disciplina gene- rale contenu a nell'art. 3 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determinazione della base impo nibile costituita dai reddito complessivo (comma primo) e sulle relative eccezioni;
mentre l'agevo- lazione di cui si controverte non devo csscre con- fusa con la disciplina della deducibilità delle im- poste pagate al termine del periodo di sospensione, avondo la norma di interpretazione autentica del art. 28 deila 1, 13 maggio 1999 n. 133 chiari- to che l'art. 3 comma 2 bis d.
1. n. 791 deve inten- dersi nel senso che le somme dovite a titolo di im- posta, il cui pagamento sia stato sospeso per cala- Il cons.rel, est. dr. Aldo Ceccherini mi à pubbliche, non costituiscono un onere deduci- bilc per il corrispondente importc ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata, e pertanto la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla formazione della ba- se imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata, se ciò поп sia previsto da speciali diverse disposizioni di legge. Sulla base della consolidata giurisprudenza so- pra ricordata, e poiché nel ricorso non sono addot- ti argomer. i nucvi, che impongano una rinnovata considerazione della questione, il ricorso deve es- sere rige tato. In difetto di costituzione del cor- tribuen e non v'è luogo a pronuncia sulle spese;
P. q. m.
Tia Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 14 maggio 2002. Il Presidente Il Cons. est. зино исчисл дело с ви (Bruno Saccucdi) (Aldo Ceccherini) DEPOSI T IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 01 - 3 MAR 2003 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA Il cong. fel, est. dr. Aldo Cecchermi