Sentenza 23 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2004, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LOMBARDIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CA AT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 261/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 12/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RE LU ha chiesto con ricorso rivolto in data 29.8.1989 alla Commissione Tributaria di 1^ grado Brescia, il rimborso di parte delle ritenute, corrispondente alla quota a carico del contribuente, per IRPEF, operate sulla liquidazione della buonuscita di dipendente statale negli anni 1980 e 1982. Il ricorso è stato accolto sul presupposto della inapplicabilità, nel caso in esame, del termine di decadenza di diciotto mesi ex art. 38 D.P.R. 602/73 per la proposizione della domanda di rimborso, non incombendo al contribuente un obbligo, ma una mera facoltà di presentazione della istanza di riliquidazione. Tale assunto è stato confermato dalla Commissione Tributaria regionale della Lombardia, con sentenza 12 novembre 1999, avverso la quale il ministero delle Finanze propone ricorso sulla base di un unico motivo. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Adducendo la violazione dell'art. 38 D.P.R. 602/73, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnataci ricorrente sostiene che la richiesta di rimborso delle ritenute ENPAS sulla buonuscita deve essere effettuata nel termine decadenziale di cui all'art. 38 del d.p.r. 602/73, decorrente dai singoli versamenti, essendo irrilevante in proposito la pronuncia di illegittimità costituzionale successivamente intervenuta.
La censura non coglie nel segno.
Mentre infatti la sentenza impugnata, riferendosi a richiesta di rimborso IRPEF da parte del contribuente, afferma che, in base alle disposizioni della Legge 482 del 1985, non incombeva sullo LU l'obbligo di presentare l'istanza di riliquidazione, essendo egli meramente facoltizzato a tale proposizione, l'Amministrazione Finanziaria non confuta ne' il presupposto (IRPEF) cui la riliquidazione viene rapportata dalla sentenza, ne' l'applicabilità o meno, nel caso in esame, della Legge n. 482/85; il ricorso si limita infatti a ribadire l'applicabilità dell'art. 38 D.P.R. 602/73 in ogni caso di riliquidazione della buonuscita, nonché la irretroattività (cui la sentenza impugnata non fa cenno) della sentenza della Corte Costituzionale sull'argomento, senza ulteriori argomentazioni sulla complessa tematica, sinteticamente riportata in sentenza, col riferimento alla condotta cui era facoltizzato il contribuente, tematica generata dalla interpretazione degli artt. 4 e 5 della L. 482/85, relativamente ai versamenti liquidatori effettuati dopo il 1^ gennaio 1980. (Cass. 5550/98; 12047/98). Il ricorso non può pertanto essere accolto.
Non essendosi l'intimato costituito, non vi è luogo a liquidazione di spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004