Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
Integra il delitto di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322, comma secondo, cod. pen., l'offerta di beni immediatamente utilizzabili, e di significativo valore economico (nella specie: buoni benzina di valore pari a 4.000 euro), fatta in assenza di serie giustificazioni a militari della Guardia di finanza durante lo svolgimento di una verifica fiscale.
Commentario • 1
- 1. Istigazione alla corruzione: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2016, n. 6849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6849 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
6 8 4 9/ 1 6 10 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 143 Giacomo Paoloni Stefano Mogini UP - 09/02/2016 Massimo Ricciarelli R.G.N. 28990/2015 Laura Scalia Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'ON EP, nato a [...] il [...] : avverso la sentenza del 25/09/2014 della Corte di appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito ('QUV. MAGGI Rocco che ha insistito neu accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 25 settembre 2014, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermando integralmente la pronuncia di primo M grado, ha condannato alla pena ritenuta di giustizia EP D'ON in ordine al delitto di istigazione alla corruzione commesso in data 10 aprile 2009, perché, nella sua qualità di amministratore unico di una società sottoposta a verifica fiscale, aveva offerto a due sottufficiali della Guardia di Finanza, che stavano procedendo agli accertamenti, buoni benzina per un valore pari a 4.000 Euro, per indurre gli stessi a compiere atti contrari ai doveri di ufficio.
2. Ha presentato ricorso per cassazione, l'avv. Rocco Maggi, difensore di fiducia dell'imputato, formulando un unico motivo. Con lo stesso, l'impugnante lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), l'erronea applicazione dell'art. 322 cod. pen. La censura deduce che la sentenza impugnata ha omesso di vagliare, così dando luogo ad un vizio di mancanza di motivazione, le censure esposte con i motivi di appello, nei quali, in particolare, la Difesa del D'ON si era lamentata che l'istruttoria dibattimentale non aveva consentito di accertare quale fosse l'oggetto della presunta induzione, e, in particolare, se l'imputato aspirasse al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio, tanto più che non era stata esplicitata alcuna specifica richiesta ai due sottufficiali, e che, inoltre, manca la idoneità potenziale dell'offerta a conseguire lo scopo perseguito dall'autore», anche perché i destinatari dell'istigazione avevano sempre operato sotto il controllo dei superiori gerarchici, e le attività di verifica volgevano al termine. L'omessa valutazione di tali profili ha determinato, oltre che l'impossibilità di procedere ad una corretta qualificazione giuridica dei fatti, anche una totale mancanza di motivazione nella parte in cui si pretermette ogni riferimento alla idoneità potenziale dell'offerta a conseguire lo scopo perseguito dall'autore>>. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. L'unico motivo proposto lamenta la carenza di motivazione in relazione a due profili del fatto quello attinente all'individuazione dell'atto avuto di mira dal - privato, e quello relativo alla idoneità dell'offerta a conseguire lo scopo - che precluderebbero la possibilità di procedere ad una qualificazione della vicenda in termini di istigazione alla corruzione, a maggior ragione se se l'ipotesi in contestazione è quella di cui all'art. 322, secondo comma, cod. pen., ossia quella finalizzata al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
2.1. Quanto al profilo della mancata individuazione dell'atto avuto di mira M dal privato, la sentenza impugnata ha ritenuto di ancorare il proprio giudizio al contesto storico-ambientale nel quale il D'ON agì», ed ha valorizzato, in tale ottica, le seguenti circostanze: a) l'esistenza di una verifica fiscale in corso 2 da tempo, prossima alla conclusione, e potenzialmente foriera di pregiudizio;
b) la astratta ma indubbia possibilità per i due sottufficiali, nella loro veste di responsabili dell'istruttoria e nella loro autonomia in loco, di condizionare lo sviluppo della verifica attraverso attività antidoverose»; c) la pretestuosa ricerca di un contatto» con uno dei due militari, sfruttando la momentanea assenza dell'altro, e «l'offerta di un benefit di valore economico decisamente importante»; d) «l'improvvisato tentativo di sdrammatizzare la gravità del comportamento appena tenuto, attraverso la plateale estensione dell'offerta>> all'altro militare. Tale motivazione è corretta, anche se va integrata sotto il profilo delle ragioni giuridiche. A tal proposito, occorre muovere dalla premessa che le fattispecie previste dall'art. 322 cod. pen. si collegano a quelle disciplinate dagli artt. 318 e 319 cod. pen., e che, in particolare, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 322, secondo comma, cod. pen. ha come punto di riferimento quella relativa alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. Ciò posto, il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, nella disciplina vigente prima della riforma introdotta con legge 6 novembre 2012, n. 190, e quindi all'epoca dei fatti per cui è processo, era ritenuto configurabile anche quando la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale fosse individuabile, genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest'ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 30058 del 16/05/2012, Di Giorgio, Rv. 253216, nonché Sez. 6, n. 2818 del 02/10/2006, dep. 2007, Bianchi, Rv. 235727, particolarmente significativa perché concernente alla condotta di un imprenditore che, in cambio di un atteggiamento di "disponibilità" nell'esercizio delle funzioni pubbliche, aveva effettuato favori economici ad un colonnello della Guardia di Finanza). Né tale qualificazione giuridica risulta abbandonata per effetto della 'novella' del 2012: anche nella vigente disciplina, secondo l'opzione interpretativa prevalente, l'asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorché non predefiniti, né specificamente individuabili ex post, ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. (cfr., esemplificativamente, Sez. 6, n. 6056 del 23/09/2014, dep. 2015, Staffieri, Rv. 262333). 3 Alla luce di queste considerazioni, non risulta manifestamente illogica la sussunzione, nell'ambito dell'istigazione alla corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, dell'offerta di un bene di immediata utilizzabilità e di significativo valore economico a due marescialli della Guardia di Finanza che stanno procedendo ad una verifica fiscale nei confronti dell'agente, al di fuori di ogni seria giustificazione ed in un contesto di provocata "ambiguità": è anzi pienamente ragionevole la lettura del comportamento in questione come offerta fatta ai pubblici ufficiali per ottenerne la disponibilità ad esercitare complessivamente le loro funzioni in un modo comunque indebitamente vantaggioso per l'istigatore (ad esempio, "ammorbidendo" i risultati degli accertamenti). Tale soluzione, del resto, risulta in linea con quanto affermato in passato dalla Corte di legittimità, allorché si era osservato che «ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione basta che l'offerta sia in rapporto causale con una qualsivoglia prestazione, indipendentemente dalla possibilità di determinare quella effettivamente richiesta» (così la massima ufficiale di Sez 6, n. 2919 del 15/10/1987, dep. 1988, Bloise, Rv. 177795).
2.2. Con riferimento al profilo della lamentata inidoneità dell'offerta a conseguire lo scopo, è sufficiente osservare, innanzitutto, che costituisce principio giurisprudenziale più volte ribadito quello secondo cui, per la integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché caratterizzata da adeguata serietà ed in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, ne' che sia specificata l'utilità promessa, ne' quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte dell'agente, dello scambio illecito (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 21095 del 25/02/2004, Barhoumi, Rv. 229022, nonché Sez. 6, n. 2678 del 29/01/1998, Lupo, Rv. 210360). Né, poi, può ragionevolmente affermarsi che l'offerta fosse inidonea perché i destinatari dell'istigazione avevano sempre operato sotto il controllo dei superiori gerarchici. Come infatti rileva con valutazione non manifestamente illogica la sentenza impugnata, non può essere trascurata «la astratta ma indubbia possibilità per i due sottufficiali, nella loro veste di responsabili dell'istruttoria e nella loro autonomia in loco, di condizionare lo sviluppo della verifica attraverso attività antidoverose». Ciò tanto più che, secondo un risalente e mai smentito insegnamento, «il reato [di istigazione alla corruzione] è escluso soltanto se manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico 4 ufficiale di tenere il comportamento illecito richiesto» (così la massima ufficiale di Sez. 6, n. 2716 del 30/11/1995, dep. 1996, Varvarito, Rv. 204124) 3. All'infondatezza del motivo esposto nel ricorso, segue il rigetto dello stesso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Giacomo Paoloni Antonio Caln DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 FEB 2016, MA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piere Esposito E T R O C . 5