Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 1
Per la integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, ne' che sia specificata l'utilità promessa, ne' quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte dell'agente, dello scambio illecito.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 6 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 novembre 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Brindisi in data 1° febbraio 2023, con cui Michele F. è stato riconosciuto colpevole del delitto di istigazione alla corruzione ai sensi dell'art. 322, comma secondo, c.p. 2. Ha proposto ricorso F. tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 322, comma secondo, c.p. Erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l'offerta di carne d'asino costituisse condotta idonea ad integrare una valida offerta corruttiva, dovendosi valutare se tale offerta potesse dirsi caratterizzata da …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Istigazione alla corruzione: negata l'attenuante della particolare tenuità per un'offerta di 75 euroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.323 bis c.p. punibilità presuppone un complessivo giudizio di minima offensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna, per il reato di istigazione alla corruzione, che aveva escluso la sussistenza della causa di non punibilità in relazione alla condotta del guidatore che, al fine di sottrarsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, offriva ai due agenti che lo sottoponevano a controllo la complessiva somma di 75 euro. Fonte: CED Cassazione Penale 2017 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2004, n. 21095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21095 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 25/02/2004
Dott. GIANGIULIO Ambrosiani - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 315
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 14591/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HO SA, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza in data 15/1/03 della Corte d'appello di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Generale Dott. MARIO FRATICELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza 15/1/03 la Corte d'appello di Brescia confermava la decisione del Tribunale, che aveva condannato SA HO alla pena di un anno sei mesi quindici giorni di reclusione (con sospensione condizionale e ulteriori statuizioni accessorie) per i reati - in continuazione - di cui all'art. 73/5 DPR 309/90 (detenzione, a fini di spaccio, di cocaina), all'art. 337 c.p. (per aver dato una violenta spinta, facendolo cadere a terra, all'agente di PS Alessandro Bettoni, che cercava di bloccarlo), agli artt. 6/3 D.Lvo 286/98 (mancata esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno), all'art. 322/2 c.p. (offerta agli agenti, che lo stavano arrestando, della somma di L. 400.000, perché lo lasciassero libero).
Proponeva ricorso per Cassazione il HO deducendo:
1) "Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 322 c.p.": l'offerta di denaro sarebbe stata del tutto inidonea a determinare 'turbamento' nei pubblici ufficiali (la somma avrebbe dovuto essere divisa fra tre persone;
l'offerta non sarebbe stata 'serià)";
2) "Erronea applicazione dell'art. 73 DPR 309/90": la quantità "modicissima" di cocaina era destinata a uso personale;
la destinazione allo spaccio non sarebbe stata provata (anche perché non era stato rinvenuto alcun oggetto utilizzabile all'uopo, ne' era stata notata alcuna attività di spaccio); il tentativo di fuga si spiegherebbe agevolmente con la situazione di esso ricorrente (privo di documenti ed extra - comunitario).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal HO non è fondato, potendo e dovendosi osservare:
1) quanto al primo motivi di doglianza: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. infatti: Cass. 6^, sent. 2678 del 2/3/98, PM in proc. Lupo;
Cass. 6^, sent. 2716 del 14/3/96;
Varvarito), per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione "è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il Pubblico Ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa;
non è necessario, perciò, che l'offerta abbia una giustificazione, ne' che sia specificata l'utilità promessa, ne' quantificata la somma di danaro, essendo sufficiente la prospettazione (da parte dell'agente) dello scambio illecito. Orbene, proprio in assoluta consonanza con i principi giurisprudenziali appena richiamati, la Corte Territoriale pose opportunamente in evidenza (con una "valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità"; v. infatti: Sez. Un., sent. 930 del 29/1/96, Clarke;
Sez. Un., sent. 6402 del 2/7/97; Dessimone e altri): come la somma offerta dal BA fosse "non irrisoria, ma commisurata alla situazione di fatto"; come, dunque, l'azione fosse idonea a raggiungere lo scopo (tanto più che non era emerso, in contrario, "alcun elemento concreto");
2) quanto al secondo motivo di doglianza: la Corte territoriale sottolineò correttamente e convincentemente: come potesse ritenersi "provata la finalizzazione allo spaccio della detenzione dello stupefacente" (non avendo dedotto l'imputato ne' di essere tossicodipendente, ne' che la cocaina fosse destinata a uso personale;
disponendo in senso contrario, se mai, non solo la reazione avuta ma anche la contestuale detenzione di una "non irrilevante somma di denaro").
Le considerazione fin qui svolte consentono di ritenere - conclusivamente - che il ricorso proposto dal HO debba essere rigettato e che esso ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004