Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2025, n. 37699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37699 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
norma de 196/03 costo dub
37 699-25
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da STEFANO MOGINI
FILIPPO CASA MICAELA SERENA CURAMI
-Presidente-
Sent. n. sez. 3207/2025
CC - 12/11/2025
LO RI NA EV CA
- Relatore -
R.G.N. 35016/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DH MOUMIB, nato in [...] il [...] (CUI 06QFGFE) avverso il decreto del GIUDICE di PACE di TORINO del 24/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LO RI NA;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino - Brunelleschi, emesso dal Questore di Imperia il 22/10/2025 e notificato in pari data, alle ore 17.20, nei confronti del cittadino tunisino MI UI, destinatario anche di provvedimento sfavorevole della Commissione territoriale di Torino, datato 08/07/2025. La decisione segue, a norma dell'art. 32 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il rigetto della richiesta di protezione internazionale, con connessi attestazione dell'obbligo di rimpatrio e divieto di reingresso e tiene conto dell'impossibilità di eseguire immediatamente l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, stante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rendendosi necessario l'espletamento di accertamenti supplementari, in ordine all'identità o alla nazionalità ed occorrendo acquisire documenti utili per il viaggio. Il Giudice di pace, inoltre, ha reputato esistente il pericolo di fuga ex art. 13 comma 4-bis lett. a) d.lgs. n. 286 del 1998, vista l'indisponibilità del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità.
2. Ricorre per cassazione MI UI, a mezzo dell'avv. Alessandro Praticò, deducendo un motivo unico, che viene di seguito enunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 32 comma 4, e falsa applicazione dell'art. 35-bis commi 3 e 4 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, per esser stata ignorata la disposizione di legge in base alla quale - anche in caso di decisione di manifesta infondatezza l'obbligo di lasciare il territorio nazionale nasce esclusivamente alla scadenza del termine utile per proporre impugnazione. Nel corso dell'udienza di convalida, era stata eccepita la non esecutività della decisione e della contestuale attestazione dell'obbligo di rimpatrio. Indipendentemente dal rispetto della procedura accelerata, è dirimente, infatti, la circostanza che la decisione della Commissione Territoriale, che ha rigettato la domanda di protezione per manifesta infondatezza e ha attestato l'obbligo di rimpatrio, sia stata notificata il 22/10/2025. Il giorno 24/10/2025, dunque, pendeva ancora il termine per impugnare, pari a quindici giorni in caso di procedura accelerata, ovvero a trenta giorni, nel caso di procedura ordinaria. Non rilevano le previsioni di cui all'art. 35-bis commi 3 e 4 d.lgs. n. 25 del 2008, che ineriscono all'effetto sospensivo del ricorso, dovendosi invece prendere in considerazione il dettato dell'art. 32 comma 4 d.lgs. n. 25 del 2008, laddove è
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disciplinato l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio dello Stato. La presentazione del ricorso, poi, determina l'ulteriore sospensione ex lege del provvedimento della Commissione Territoriale, ivi compresa l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio, per tutta la durata del giudizio di merito, a meno che non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 25-bis comma 4 d.lgs. n. 25 del 2008. Nella concreta fattispecie, la decisione della Commissione territoriale di Torino, che ha dichiarato la domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, è stata notificata in data 22/10/2025, mentre il cittadino straniero era libero e si trovava in Imperia, per cui ne è stato erroneamente disposto il trattenimento, contestualmente alla notifica dell'atto stesso.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Codesta Corte ha già chiarito come la pendenza del giudizio di protezione internazionale non sospenda in via automatica gli effetti della decisione amministrativa, richiedendo una sorta di cooperazione dello straniero, atteso che detta sospensione è il frutto della proposizione dell'istanza di sospensione o del ricorso.
4. Il difensore ha depositato memoria, a mezzo della quale ha ribadito le argomentazioni prospettate a sostegno dell'impugnazione, richiamando una precedente pronuncia di questa Corte. Nelle more tra la presentazione dell'istanza cautelare e la decisione sulla stessa da parte del giudice, infatti, il provvedimento della Commissione Territoriale, che ritiene la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, deve considerarsi sospeso. In tutti gli ulteriori casi di deroga al principio generale di non esecutività ope legis del provvedimento di rigetto - fino allo spirare del termine utile per impugnare, ovvero fino all'esito del giudizio di primo grado non possono essere emessi provvedimenti di allontanamento coattivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Ai fini del corretto inquadramento normativo della dedotta questione, giova ricordare come nel caso di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, a norma dell'art. 32, comma 1, lett. b- bis) d.lgs. 25 del 2008 il successivo comma 4 disponga testualmente quanto segue: <<La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis
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comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo>>. Il successivo art. 35-bis, ai commi 3 e 4, poi, prevede per quanto ora di interesse che <<La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e); d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).
4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni>>,
3. Nella concreta vicenda, sostanzialmente, il ricorrente non considera come la decisione reiettiva della Commissione territoriale sia stata assunta a causa della ritenuta manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale,
dunque ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b-bis), T.U. imm., secondo quanto pacificamente evincibile dal provvedimento impugnato e dalla stessa parte espositiva dell'impugnazione in esame. In tal modo, il ricorrente stesso manca di confrontarsi con un preciso ancoraggio normativo, rappresentato dal sopra riportato art. 35-bis, comma 3, lett. c), stesso d.lgs., laddove in presenza di provvedimento di rigetto originato, fra l'altro, dalla connotazione di manifesta infondatezza della domanda viene espressamente escluso l'invocato effetto sospensivo. Né risulta che sia intervenuta una decisione di sospensione disposta dal giudice;
l'obbligo di rimpatrio, che rappresenta il prodromo dell'impugnato trattenimento, è quindi, al momento, pienamente efficace (si veda, per un precedente esattamente in termini di questa Corte, Sez. 1 n. 15752 del 22/04/2025, [...], non mass.).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, 12 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Angelo Valerio Lann
Il Presidente Stefano Mogini Загорий
13/11/2025 TO LI
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