Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1727
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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Nell'ipotesi di soppressione di enti regionali assorbiti (nella specie, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo dell'Emilia Romagna), l'ente soppresso non è da considerarsi estinto ove la legge (nella specie, la legge Regionale Emilia Romagna 1 aprile 1993, n. 18) preveda una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, almeno fino a quando la gestione - stralcio non sia definitivamente e formalmente chiusa con apposito provvedimento. In tal caso, la legittimazione processuale (e, specificamente, quella per l'impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti dell'ente assorbito) appartiene pur sempre all'organo di rappresentanza della gestione - stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1727
    Data del deposito : 2 marzo 1999

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