Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di soppressione di enti regionali assorbiti (nella specie, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo dell'Emilia Romagna), l'ente soppresso non è da considerarsi estinto ove la legge (nella specie, la legge Regionale Emilia Romagna 1 aprile 1993, n. 18) preveda una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, almeno fino a quando la gestione - stralcio non sia definitivamente e formalmente chiusa con apposito provvedimento. In tal caso, la legittimazione processuale (e, specificamente, quella per l'impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti dell'ente assorbito) appartiene pur sempre all'organo di rappresentanza della gestione - stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Laura MILANI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ERSA - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo dell'Emilia Romagna, in persona di ON La GI, presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna elettivamente domiciliato in Roma, pza Augusto Imperatore n.22, presso l'avv. Giudo Pottino, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Francesco Galgano giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
R.I.B.S.- Risanamento Agroindustriale Zuccheri s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, pza Cavour n.10, presso e nello studio Letizia - Cambilargin - Cocco, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Luigi Filippo Paolucci del foro di Bologna giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2138 del 9.4/6.6.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/98 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito l'avv. Paolucci pper la resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
La società R.I.B.S. concedeva, il 4 dicembre 1985, un finanziamento di 16 miliardi di lire alla cooperativa Co.Pro.A., s.r.l., dietro garanzia fideiussoria dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo dell'Emilia Romagna (E.R.S.A.). Caduta la cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ingiungeva alla E.R.S.A. il pagamento della somma mutuata, oltre interessi e spese. Nel giudizio di opposizione promosso dall'E.R.S.A. esperiva intervento volontario la regione Emilia Romagna, aderendo all'opposizione dell'E.R.S.A. ma il tribunale di Roma, con sentenza 27.4/27.5.92, rigettava l'opposizione, condannando opponente e regione alle spese. Il giudizio d'appello, promosso dall'E.R.S.A. con atto notificato il 5.10.92 sia alla società R.I.B.S. sia alla Regione, veniva dichiarato interrotto per la soppressione dell'ente, disposta con legge regionale 1^ aprile 1993 n. 18.
Con sentenza in data 9.4/6.6.96 la Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile la riassunzione del processo interrotto effettuata dalla Regione Emilia Romagna - Gestione Liquidazione E.R.S.A.- in persona del Commissario Liquidatore, rilevando che, in forza dell'art.
3.2 della legge di soppressione, nei rapporti da concessione di fidejussioni era subentrata direttamente la regione Emilia Romagna e non la Gestione liquidazione E.R.S.A.; in conseguenza, nella competenza del Commissario liquidatore non rientravano i rapporti fideiussori e non aveva quindi competenza per riassumere la causa, ne' aveva "dimostrato di essere in possesso del necessario potere di rappresentanza processuale espressamente conferitogli per la prosecuzione del rapporto interrotto". Doveva dichiararsi l'inammissibilità della riassunzione, anziché l'estinzione del giudizio, perché la società R.I.B.S aveva omesso di eccepire l'avvenuta estinzione nella sua prima difesa. Contro tale sentenza, notificata alla Gestione il 15.7.96 ed alla Regione il 13.7.96, proponeva ricorso per cassazione, con atto notificato il 28.10.96 la Regione Emilia Romagna, quale successore dell'E.R.S.A., proponendo due motivi di censura. Si è costituita, resistendo, la società per azioni R.I.B. S.
Motivi della decisione
Col primo motivo di censura viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante la pretesa inammissibilità della riassunzione del giudizio in grado di appello (art.360 nn.3 e 5 cpc in relazione agli artt. 111 cpc, 300 ss cpc e legge regionale Emilia Romagna n. 18 del 1^ aprile 1993). Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe dovuto, sulla base della normativa richiamata, ritenere o che la E.R.S.A. non era ancora estinta, ma in fase di liquidazione e che la regione era subentrata nel rapporto di fideiussione controverso a titolo particolare, o che la E.R.S.A. era estinta ma che successore a titolo generale era l'Ufficio Liquidazione. Ne conseguiva, nel primo caso, che non era necessaria riassunzione perché non vi era stata interruzione e, nel secondo, che il processo era stato ritualmente riassunto dal successore a titolo generale.
In sostanza, il ricorrente sottolinea le incertezze sia sul momento in cui l'E.R.S.A. può considerarsi estinta, sia sul carattere di successione a titolo universale della regione.
La censura è, nei termini che seguono, fondata.
A seguito della dichiarazione, resa all'udienza dell'11.10.93 da parte del procuratore dell'Ersa, dell'avvenuta soppressione dell'ente, la causa venne riassunta dalla Regione-Gestione liquidazione E.R.S.A. Ha ritenuto la Corte d'appello di Roma che legittimata a riassumere la causa fosse, invece, la Regione, succeduta immediatamente nei rapporti di fideiussione, mentre il commissario liquidatore era succeduto in altri rapporti, specificamente indicati dalla l.r.
Così impostata la vicenda, si può anzitutto osservare che l'interruzione del processo non sarebbe stata comunque necessaria, poiché la Regione era già parte del giudizio d'appello quale litisconsorte necessario processuale, essendo intervenuta nel giudizio di primo grado come interventore adesivo dipendente ed avendola l'E.R.S.A. ritualmente convenuta nel giudizio d'appello. In conseguenza, la ritenuta estinzione dell'E.R.S.A. non avrebbe comportato la necessità di ricostituire il rapporto processuale con un terzo estraneo, successore a titolo universale dell'E.R.S.A., ma il solo mutamento di veste - da parte accessoria a parte principale - della Regione, già presente in causa, anche se contumace. Non è neppure chiaro, secondo l'impostazione della sentenza impugnata, se la successione della Regione sia statà considerata a titolo particolare - come, dichiaratamente, veniva considerata quella della gestione - ma immediatamente operativa in assenza di un successore a titolo universale, ovvero a titolo generale.
Venendo ai motivi di censura, si articolano nel duplice rilievo che:
o l'E.R.S.A. si è estinta solo a conclusione della fase di liquidazione, all'epoca in cui venne dichiarata l'interruzione tuttora in corso, ovvero la Gestione liquidatoria era successore a titolo universale dell'E.R.S.A.
L'accoglimento del motivo, nella prima alternativa proposta, va basato sull'esame della legge regionale 1^ aprile 1993 n. 18, che si articola in cinque titoli, volti rispettivamente a disporre la soppressione dell'E.R.S.A. (titolo I); a disciplinarne, ripartendole, le funzioni (titolo II); a provvedere al personale (titolo III); a regolare il procedimento di liquidazione (titolo IV); a dettare norme finanziarie e transitorie (titolo V). In conseguenza, la enunciazione, contenuta nell'art. 1 (l'E.R.S.A. "è soppresso. La soppressione dell'E.R.S.A. ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge") e l'affermazione, contenuta nel già richiamato art.
3.2 del titolo II (" la regione Emilia Romagna subentra nei rapporti in atto alla data di soppressione dell'E.R.S.A. e derivanti dalla concessione di fideiussioni o dalle altre forme di assistenza finanziaria disposte dal predetto ente") vanno coordinate con le norme procedimentali che prevedono: (titolo V, art. 19.1) "Fino alla assunzione delle funzioni da parte del commissario liquidatore l'amministrazione straordinaria prevista dalla legge regionale 19.3.92 n.16 può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, adeguatamente motivati"; (titolo IV) la nomina di un commissario liquidatore per la "gestione di liquidazione dell'E.R.S.A." articolata nella formazione di un piano di ripartizione delle funzioni e degli affari in corso, nella redazione dell'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e degli inventari dei beni da trasferire, nel disbrigo degli affari correnti necessari a garantire la continuità delle funzioni e della gestione economica e patrimoniale. (Un inventario a parte - ma sempre ad opera del commissario liquidatore - riguarda i beni ed i rapporti. contenziosi relativi alla riforma fondaria, perché nei procedimenti relativi a tali beni ed affari, in corso avanti all'autorità giudiziaria, succede il commissario preposto alla relativa gestione speciale: previsione estranea alla fattispecie in esame e quindi erroneamente richiamata, come lex materiae, dal controricorso). Vi è quindi, nella previsione legislativa, una prima fase di amministrazione straordinaria, seguita dalla individuazione, da parte del commissario liquidatore, dei vari beni e rapporti, ripartiti secondo l'ente destinato a subentrarvi. Il mandato del commissario liquidatore non si limita al solo accertamento della situazione patrimoniale dell'ente, perché l'art. 17 della l.r., nel dettare norme sulla contabilità, prevede anticipazioni (da recuperare) "per consentire la gestione delle funzioni in via di trasferimento dall'E.R.S.A. alla regione" mentre l'art. 16, con una norma che assume carattere di chiusura, dispone che "una volta esaurita la procedura di liquidazione la regione succede all'E.R.S.A. nei rapporti giuridici attivi e passivi non trasferiti ad altro soggetto in base alla presente legge, ne' estinti dal commissario liquidatore durante il suo mandato". Tanto consente di affermare che, nella fase di liquidazione, l'ente "soppresso" non è "estinto" secondo il rilievo espresso dalle S.U. (sentenza 6.3.97 n. 1989) nel senso che un fenomeno di successione (in quel caso , in universum jus) non si realizza per il solo fatto della soppressione degli enti assorbiti, "ove la legge preveda, come nella specie, una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, almeno fino à quando la gestione - stralcio non sia definitivamente e formalmente chiusa con apposito provvedimento: in tal caso, la legittimazione processuale e specificamente quella per l'impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti dell'ente assorbito appartiene pur sempre all'organo di rappresentanza della gestione - stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria".
Pur con tutte le riserve che la diversità, da caso a caso, introdotta dalle norme specifiche di soppressione e successione dei vari enti pubblici, può giustificare, il rilievo può costituire un valido indirizzo di massima, perché appare compatibile con lo specifico quadro normativo richiamato.
Si deve quindi concludere che le norme dettate dagli artt.1 e 3.2. l.r. non sono risolutive, ne' per stabilire quando l'E.R.S.A. si è estinta, ne' per negare al commissario liquidatore la legittimazione ad agire, dal momento che la liquidazione dell'Ersa non era conclusa quando la Corte romana si è pronunciata e non poteva perciò considerarsi già avvenuta la estinzione dell'ente soppresso. Col secondo motivo di censura assume il ricorrente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante la sussistenza dei poteri in capo al Commissario liquidatore dell'E.R.S.A. a riassumere il giudizio (art. 360 nn. 3 e 5 cpc, in relazione all'art. 75 c.p.c. ed alla legge regionale Emilia Romagna n. 18 del 1^ aprile 1993.
Sostiene il ricorrente di aver prodotto, insieme all'atto di riassunzione, le delibere del commissario di riassumere il processo regolarmente trasmesse al CoReCo ed alla Giunta regionale onde era infondato il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, che "il Commissario liquidatore non ha dimostrato di essere in possesso del necessario potere processuale espressamente conferitogli per la prosecuzione del rapporto interrotto", ove la sentenza impugnata avesse inteso escludere, oltre al potere del commissario di proporre la domanda, anche il suo potere di rappresentare l'E.R.S.A. in giudizio.
La censura è fondata. L'esclusione sia della legittimazione, sia della rappresentanza processuale, si risolve in una ulteriore motivazione autonoma atta a sostenere, ove non impugnata, la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di riassunzione. Vanno perciò accolti entrambi i motivi del ricorso nei termini precisati;
il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999