Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 8520
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Sentenza 16 gennaio 2002

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In tema di gestione dei rifiuti, configura l'ipotesi di reato di cui agli artt. 30 e 51 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di scarti animali non trattati in assenza della iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti la gestione dei rifiuti, atteso che la esclusione dal regime generale dei rifiuti prevista dall'art. 8, comma 1, del citato decreto n. 22 per le carogne ed altri rifiuti agricoli specificamente indicati, non può estendersi agli scarti animali in quanto le esclusioni dall'ambito di una normativa devono essere oggetto di interpretazione restrittiva. (Nell'occasione la Corte ha precisato che le esclusioni dal regime del citato decreto operano soltanto allorquando le categorie di materie esonerate siano disciplinate da specifiche disposizioni di legge, e tale non può essere considerato il D. Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508 che regola esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria della fase di trasformazione dei rifiuti di origine animale, con esclusione dei profili di gestione per i quali rimane la operatività del decreto n. 22 del 1997.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 8520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8520
    Data del deposito : 16 gennaio 2002

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