Sentenza 16 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, configura l'ipotesi di reato di cui agli artt. 30 e 51 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di scarti animali non trattati in assenza della iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti la gestione dei rifiuti, atteso che la esclusione dal regime generale dei rifiuti prevista dall'art. 8, comma 1, del citato decreto n. 22 per le carogne ed altri rifiuti agricoli specificamente indicati, non può estendersi agli scarti animali in quanto le esclusioni dall'ambito di una normativa devono essere oggetto di interpretazione restrittiva. (Nell'occasione la Corte ha precisato che le esclusioni dal regime del citato decreto operano soltanto allorquando le categorie di materie esonerate siano disciplinate da specifiche disposizioni di legge, e tale non può essere considerato il D. Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508 che regola esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria della fase di trasformazione dei rifiuti di origine animale, con esclusione dei profili di gestione per i quali rimane la operatività del decreto n. 22 del 1997.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 8520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8520 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Presidente del 16/01/2002
1. Dott. ALDO S. RIZZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALDO FIALE Consigliere N. 55
3. Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI MARINI Consigliere N. 12537/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CI MA, n. a Bitonto il 22.5.1952 avverso la sentenza 19.1.2001 del Tribunale di Potenza in composizione monocratica
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gioacchino IZZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Velio DI REZZE il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 19.1.2001 il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, affermava la penale responsabilità di UC MA in ordine al reato di cui:
- agli artt. 30 e 51 D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 (per avere - quale legale rappresentante della s.r.l. "UC Pelli", con sede in Vaglio di Basilicata, svolgente attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di scarti animali - omesso di iscriversi all'albo nazionale delle imprese esercenti la gestione di rifiuti - acc. in Potenza, il 17.10.1998)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire 4 milioni di ammenda, con i doppi benefici di legge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il UC, il quale ha eccepito, sotto il profilo della violazione di legge, che, nella fattispecie, non potrebbe trovare applicazione il D.Lgs. 5.2.1997, n.22 (Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/68 9/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), poiché si tratterebbe di materia disciplinata esclusivamente dal D.Lgs. 14.12.1992, n. 508 (Attuazione della Direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la Direttiva 90/425/CEE). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. La vicenda in esame risulta caratterizzata dalle seguenti emergenze di fatto:
- la s.r.l. "UC Pelli", di cui il UC era legale rappresentante pro tempore, svolgeva attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di scarti animali non trattati, prelevati dal macello comunale di Potenza e da altri impianti, conferendoli successivamente ad uno stabilimento di termodistruzione e termotrasformazione "ad alto rischio", con sede in Buonabitacolo;
- la stessa società non aveva provveduto alla speciale iscrizione nell'apposita sezione dell'albo delle imprese esercenti la gestione dei rifiuti istituita presso la Camera di Commercio di Potenza, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 22/1997;
- l'imputato non ha dimostrato il possesso, da parte della società da lui rappresentata, del "riconoscimento" ministeriale prescritto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 508/1992. 2. L'art. 1, 1^ comma, del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 dispone "il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie rifiuti".
Ciò significa che le esclusioni dal regime generale dei rifiuti operano solo allorquando le categorie di materiali esonerate (specificate nel successivo art. 8) siano disciplinate da specifiche disposizioni di legge, per la evidente necessità di impedire che più discipline speciali regolino una stessa materia. Principio ermeneutico generale è, però, quello secondo cui le esclusioni dall'ambito di una normativa devono essere sempre oggetto di interpone restrittiva, sicché, quando la legislazione di settore relativa alla categoria esclusa dall'ambito operativo, della normativa sui rifiuti (per effetto dell'art. 8) si presenta limitata ad aspetti pe4ari, la disciplina - base sui rifiuti posta dal D.Lgs. n. 22/1997 è quella che regola pur sempre le ipotesi, le situazioni e le attività non previste "da specifiche disposizioni di legge".
2.1. L'art. 8, 4^ comma, del D.Lgs. n. 22/1997, nella sua formulazione originaria, escludeva dal regime generale dei rifiuti gli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano ed animale oggetto di specifiche norme di tutela igienico-sanitaria. La Commissione dell'Unione Europea (con nota n. 6465 del 29 settembre 1997) ebbe a rilevare l'ampliamento abnorme delle esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa, effettuato con l'art. 8 del D.Lgs. n. 22/1997, e la non corretta trasposizione in tale norma dell'art. 2 della direttiva 91/156/CEE, evidenziando, in particolare, che "Riguardo alla materia degli scarti dell'industria alimentare, le disposizioni del Decreto Legislativo dovrebbero trovare applicazione in ogni caso, contrariamente a quanto disposto dal quarto comma del medesimo articolo 8".
Il legislatore nazionale intervenne, conseguentemente, con il D.Lgs.8.11.1997, n. 389, ed eliminò (tra le altre) anche l'esclusione già
prevista dal 4^ comma dell'art. 8.
Resta pur sempre, comunque, l'esclusione specificata nell'art. 8, 10 comma - lett. c), del D.Lgs. n. 22/1997 (come modificato dal D.Lgs.8.11.1997, n. 389) che sottrae al "campo di applicazione" di quel testo normativo "le carogne" ed altri rifiuti agricoli specificamente indicati, "in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge".
2.2. Gli "scarti animali" costituiscono rifiuti disciplinati in modo espresso - a fini igienico-sanitari - dalla direttiva 90/667/CEE, e successive modificazioni, recepita in Italia dal D.Lgs. 14.12.1992, n. 508, il quale:
- stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce;
- definisce come "rifiuti di origine animale" le "carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non destinali al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, esclusi gli escreti degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti" (art. 2, n. 1, modificato dall'art. 55, 1^ comma, della legge n. 128/1998) e prevede la possibilità della loro trasformazione in ingredienti da inserire negli alimenti per animali e farina di pesce (art. 2, n. 4). A livello di Commissione Europea - Directorate - General 11^, Environment, Nuclear Safety and Civil Protection, il Waste Management Committee, riunitosi il 14 novembre 1997, ha affermato che "animal waste covered by Directive 90/667/EEC is excluded from the scope of application of Directive 75/442/EEC, as amended by Directive 91/156/EEC e le medesime conclusioni sono state ribadite dalla Commissione (in risposta ad una richiesta del Ministero della sanità italiano) con una nota del 28 gennaio 2000.
La nozione di "animal waste" è definita dalla Direttiva 90/667/CEE come "carcasses or part of animals or fish, or products of animal origin not amended for direct human consumption, with the exception of animal excreta and catering waste".
2.3. La nozione di "carogne" di cui all'art. 8, 1^ comma - lett. c), del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 può ricomprendere le carcasse animali e gli scarti di macelleria. La portata della deroga alle disposizioni generali in materia di gestione dei rifiuti deve essere però riscontrata sul piano operativo concreto - alla stregua del principio generale fissato dal già ricordato art. 1, 1^ comma - al fine di verificare la possibilità effettiva di interferenza tra discipline distinte, ed una verifica siffatta porta a concludere, nella materia in esame, che la disciplina speciale per i rifiuti animali dettata dal D.Lgs. n. 508/1992 (adottato in attuazione della Direttiva 90/667/CEE), pur contenendo alcune norme tecniche circa il trasporto e lo smaltimento, regola in modo completo soltanto gli specifici profili sanitari e di polizia veterinaria (finalità di distruggere ed impedire la propalazione di agenti patogeni) della fase di trasformazione, mentre gli altri profili di gestione non sono coperti dalla disciplina speciale.
Si ricordi, in proposito, che, la stessa Direttiva 90/667/CEE pone "the veterinary rules for the disposal and processing of animal waste, for its placing of the market and for the prevention of pathogens in feedsruffs of animal or fish origin" e che, nella disciplina nazionale di attuazione, secondo la testuale formulazione dell'art. 1, 1^ comma, del D.Lgs. n. 508/1992, detto testo normativo stabilisce:
a) le norme sanitarie e di polizia veterinaria che si applicano ai procedimenti di eliminazione e/o di trasformazione dei rifiuti di origine animale, allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti, nonché alla produzione per gli animali di alimenti di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni;
b) le norme relative all'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.
2.4. Gli scarti animati non trattati sono espressamente compresi tra i rifiuti speciali del Catalogo europeo dei rifiuti (codice 020202 CER), la cui elencazione - che si conforma alla definizione generale di "rifiuto" accolta dal legislatore italiano ed è riportato nell'Allegato A) del D.Lgs. n. 22/1997 - si applica a tutti i rifiuti siano essi destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero (Si ricordino, quanto all'inclusione nell'elenco, i principi affermati dalla Corte Europea di giustizia con la sentenza 25.6.1997, Tombesi e da questa Corte Suprema con la sentenza 4.5.2000, n. 8419, Zavagli, secondo cui trattasi di un elenco di riferimento, redatto con finalità di armonizzazione amministrativa, avente carattere non esaustivo e tecnicamente aggiornabile).
Il D.M. 5.2.1998, sul recupero di rifiuti non pericolosi, prevede inoltre espressamente - al punto 18.1 - tra i rifiuti recuperabili con la procedura semplificata dell'iscrizione (sostitutiva di quella dell'autorizzazione) proprio i "residui carnei, sangue, residui di pesce" destinati alla "produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19.10.1984, n. 748", specificando che "per gli impianti di recupero si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 508/1992". Deve ritenersi, conseguentemente, che
- nel recupero d rifiuti animali devono applicarsi congiuntamente il D.lgs. n. 22/1997 ed il D.Lgs. n. 508/1992, che hanno distinte finalità;
- gli scarti animali costituiscono rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 e, pertanto, la gestione di materiali siffatti è sottoposta alla disciplina prevista da detto decreto;
- gli impianti di recupero di tali rifiuti devono essere autorizzati secondo le prescrizioni di entrambi i testi normativi;
- il recupero di tali rifiuti può avvenire con "procedura semplificata" solo se rivolto alla produzione di fertilizzanti;
nel caso, invece, di trattamento finalizzato alla produzione di mangimi, si impone la necessità dell'autorizzazione ordinaria di cui all'art.28 del D.Lgs. n. 22/1997.
Il D.Lgs. n. 22/1997 - appare opportuno ribadirlo - pone i principi generali in tutto il settore dei rifiuti: esso non è applicabile qualora normative particolari di deroga disciplinino, a livello di eccezione, alcuni settori specifici di rifiuti ma soltanto nei limiti in cui opera la stessa disciplina derogatoria.
L'art. 8, 2^ comma, del D.Lgs. n. 508/1992, del resto, rinvia espressamente alla normativa generale in materia di rifiuti allorché dispone che "la raccolta ed il trasporto di materiali ad alto rischio e basso rischio sono effettuati nell'osservanza degli obblighi di documentazione del trasporto e di tenuta dei registri di carico e scarico vigenti" e tali obblighi documentali (rispettivamente previsti, attualmente, dagli artt. 15 e 12 del D.Lgs. n. 22/1997) presuppongono appunto l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 22/1997). Nè la necessità di iscrizione all'albo può ritenersi esclusa dal D.M. 26 marzo 1994 del Ministro della sanità (previsto dallo stesso art. 8, 2^ comma, del D.Lgs. n. 508/1992) - che stabilisce le modalità di osservanza degli obblighi inerenti le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti di origine animale, conformemente all'Allegato 1 del D.Lgs. n. 508/1992 - poiché le norme ivi fissate prescrivono ulteriori peculiari requisiti di idoneità di contenitori, automezzi ed eventuali depositi temporanei, nonché controlli ed autorizzazioni del servizio veterinario delle A.S.L. territorialmente competenti, che integrano ma non escludono la disciplina generale.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2002