Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/1999, n. 2967
CASS
Sentenza 18 giugno 1999

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In tema di esecuzione, mentre è possibile procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena nella ipotesi disciplinata dall'art. 168 comma 1 cod.pen., a seguito della decadenza , operante automaticamente, non appena la sentenza di condanna per altro reato sia divenuta definitiva, non è viceversa possibile procedere alla revoca discrezionale del beneficio illegalmente o illegittimamente applicato. Invero, nella seconda ipotesi, è sempre richiesto un intervento del giudice in sede di cognizione, in quanto l'illegale concessione del beneficio, in violazione degli artt. 163 e 164 cod.pen., non è emendabile ne' in sede di esecuzione, ne' in sede di impugnazione, quando impugnante sia il solo imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/1999, n. 2967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2967
    Data del deposito : 18 giugno 1999

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