Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
In tema di esecuzione, mentre è possibile procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena nella ipotesi disciplinata dall'art. 168 comma 1 cod.pen., a seguito della decadenza , operante automaticamente, non appena la sentenza di condanna per altro reato sia divenuta definitiva, non è viceversa possibile procedere alla revoca discrezionale del beneficio illegalmente o illegittimamente applicato. Invero, nella seconda ipotesi, è sempre richiesto un intervento del giudice in sede di cognizione, in quanto l'illegale concessione del beneficio, in violazione degli artt. 163 e 164 cod.pen., non è emendabile ne' in sede di esecuzione, ne' in sede di impugnazione, quando impugnante sia il solo imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/1999, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 18/6/1999
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 2967
3. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere N. 16348/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento
avverso l'ordinanza emessa il 5.3.98 dalla Corte di Appello di Trento nei confronti di EL ME
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale, sull'assunto della revocabilità, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale illegittimamente concessa a soggetto che aveva già fruito del beneficio per due volte.
Il ricorso è infondato.
L'art. 674 c.p.p. che consente, in sede di esecuzione, di procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena, trova applicazione soltanto nell'ipotesi disciplinata dall'art. 168, comma 1, c.p., per la decadenza, cioè, che opera ipso iure,
automaticamente, al verificarsi della condizione risolutiva del beneficio, non appena la sentenza di condanna per altro reato sia divenuta definitiva. La conseguente revoca formale, quale provvedimento esecutivo, ha soltanto valore ricognitivo e dichiarativo di una decadenza sostanziale già verificatasi ope legis. Con siffatta procedura non è possibile, invece, la revoca discrezionale o costitutiva di un beneficio illegittimamente o illegalmente applicato, che postula un intervento sanante del giudice in sede di cognizione, se la questione è legittimamente devoluta con l'impugnazione. L'illegale concessione del beneficio, per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.p., non è emendabile, dunque, ne' in sede di esecuzione ne' in sede d'impugnazione, quando è impugnante soltanto l'imputato, per il principio dell'autorità ed intangibilità del giudicato, nel primo caso, e dei principi del tantum devolutum quantum appellatum e del divieto della reformatio in peius, nel secondo caso. In conseguenza, l'errore del giudice, qualunque ne sia la causa, può essere corretto soltanto in sede di cognizione, se fatto valere con l'impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 18 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 1999