Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, al fine di consentire il diritto alla difesa cartolare al destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., la relativa richiesta di convalida del P.M. non deve essere iscritta nè a modello 44 (notizie di reato contro ignoti) nè a modello 21 (notizie di reato contro persone note), ma deve essere iscritta a modello 45 (atti relativi a fatti non costituenti reato), in quanto attraverso il procedimento cartolare viene esercitato il controllo giudiziario sulla legittimità di una misura di prevenzione personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2008, n. 27735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27735 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 06/05/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 522
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 39557/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OG PE, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 17.9.2007 dal g.i.p. del Tribunale di Palermo.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza del 17.9.2007 il g.i.p. del Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento del questore palermitano che, in data 12.9.2007, aveva disposto ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 a carico di PE OG il divieto di accedere agli stadi per la durata di anni uno in occasione di determinate manifestazioni sportive, con l'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia in concomitanza delle partite di calcio disputate dalla squadra del Palermo.
2 - Il difensore del OG ha presentato ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 bis, nonché dell'art. 335 c.p.p. e art.109 disp. att. c.p.p..
Sostiene che a norma del citato comma 2 bis l'interessato ha facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice competente, e che questa facoltà può essere evidentemente esercitata solo dopo che il pubblico ministero ha formulato al giudice richiesta di convalida del provvedimento questorile. Ma nel caso di specie la richiesta del pubblico ministero non era stata iscritta nel registro generale esistente presso la Procura della Repubblica palermitana, come risulta dal certificato della segreteria rilasciato il 1.10.2007 e allegato al ricorso.
3 - Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il certificato prodotto risulta rilasciato su istanza del difensore di PE OG "tendente a conoscere l'esistenza di eventuali iscrizioni nel Registro Notizie di Reato ai sensi dell'art.335 c.p.p., comma 3" e attesta che "non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni". Poiché la richiesta di convalida presentata dal pubblico ministero in data 17.9.2007 risulta regolarmente iscritta a registro col n. 5573/07 R.G. Mod. 45 (che registra, sotto il titolo "atti relativi a" gli atti non costituenti notizia di reato), è evidente che il menzionato certificato dell'ufficio di Procura si riferiva al Mod. 21, che registra solo le notizie di reato contro persone identificate, e non poteva attestare la registrazione della predetta richiesta di convalida. Si deve concludere che il destinatario di una misura di prevenzione come quella disciplinata dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 che intenda informarsi della richiesta di convalida, al fine di esercitare il suo diritto alla difesa cartolare, deve consultare il Mod. 45, e non già il Mod. 21 (che registra le notitiae criminis contro persone identificate) o il Mod. 44 (che registra le notitiae criminis contro ignoti), atteso che - in quanto tale - egli non riveste la qualità di indagato o imputato e che il procedimento cartolare attivato dalla ripetuta richiesta di convalida non ha per oggetto l'indagine su una notizia di reato, ma soltanto il controllo giudiziario sulla legittimità di una misura di prevenzione personale. Pertanto, nel caso di specie, non può ravvisarsi alcuna violazione di norme processuali che abbia pregiudicato il diritto di difesa del destinatario della misura di prevenzione. All'inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non trattandosi di una inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008