Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2013, n. 42664
CASS
Sentenza 9 aprile 2013

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Il veicolo condotto da persona non abilitata alla guida ed appartenente a terzi può essere sottoposto a sequestro preventivo solo se sia pericolo di aggravio o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati, secondo la previsione di cui al primo comma dell'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., in quanto il sequestro previsto dall'art. 116 cod. strada opera esclusivamente quando sia funzionale alla confisca e presuppone che il mezzo sia di proprietà dell'autore del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2013, n. 42664
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42664
    Data del deposito : 9 aprile 2013

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