Sentenza 14 febbraio 2003
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. contro il provvedimento con il quale il tribunale provveda in sede di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare di rimozione di un tutore, trattandosi di provvedimento che si configura, anche sotto l'aspetto sostanziale, come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, dato che, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo (il diritto dell'interdetto a ricevere la protezione assicurata dall'ordinamento con la tutela), non statuisce su di esse risolvendo conflitti con attitudine al giudicato, ma realizza un atto di gestione di interesse altrui, reso sulla base di un apprezzamento sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione ovvero in base al riesame di quelli già considerati. Nè la decisorietà di tale provvedimento può discendere dall'art. 350 cod. civ., il quale fa derivare dalla rimozione l'incapacità ad assumere in futuro funzioni di tutore, atteso che tali funzioni non integrano un diritto, ma costituiscono un servizio, ed atteso che detta incapacità si esaurisce in una regola per le scelte demandate al giudice nell'esclusivo interesse del tutelando.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. BERRUTTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI GA, elettivamente domiciliato in ROMA Via Oslavia 12 presso l'avvocato GIAN LUCA DURI, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIO MANFROCI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GI CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso l'avvocato ANTONIO STANIZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato PATRIZIA PALMIERI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di MACERATA, depositata il 14/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Lojacono per delega dell'Avvocato Manfroci, depositata in udienza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO
Considerato che il sig. LE GI nell'ottobre 1979 è stato nominato, con provvedimento del giudice tutelare, tutore della sorella IN GI, interdetta;
che con provvedimento depositato il 14 agosto 2000 il Tribunale di Macerata ha rigettato il ricorso contro il decreto di rimozione dall'incarico di tutore emesso nei suoi confronti dal giudice tutelare presso lo stesso Tribunale;
che avverso detto provvedimento il GI ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: (col primo motivo) che le irregolarità gestionali riscontrate integrerebbero violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 382 c.c.; (col secondo motivo) che il giudice del reclamo avrebbe omesso di considerare che le istanze e i rendiconti presentati dal tutore erano già stati sottoposti a verifica;
nonché (col terzo e col quarto motivo) insufficienza e contraddittoria motivazione in ordine alle indicazioni fornite dal tutore;
che al ricorso ha resistito con controricorso la sig.ra IA GI, deducendo la inammissibilità del ricorso stesso.
DIRITTO
Ritenuto che il ricorso è effettivamente inammissibile perché, come già chiarito da questa Corte (Cass. 1 luglio 1998, n. 617), il provvedimento di rimozione del tutore (art. 384 c.c.), adottato con la forma del decreto nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, configura anche sotto l'aspetto sostanziale un intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, dato che, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo (il diritto dell'interdetto a ricevere la protezione assicurata dall'ordinamento con la tutela), non statuisce su di esse risolvendo conflitti con attitudine al giudicato, ma realizza un atto di gestione di interesse altrui;
è reso sulla base di un apprezzamento diretto ed officioso delle circostanze ed è sempre modificabile e revocabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione ovvero in base al riesame di quelli già considerati;
che la decisorietà della rimozione non può essere ricollegata alla disposizione dell'art. 350 c.c. (la quale contempla la rimozione come situazione d'incapacità ad assumere in futuro funzioni di tutore), perché tali funzioni non integrano un diritto, ma costituiscono un servizio e perché detta incapacità si esaurisce in una regola per le scelte demandate al giudice nell'esclusivo interesse del tutelando;
che, pertanto, il ricorso, difettando i presupposti per l'applicazione dell'art. 111, comma settimo, della costituzione, deve essere dichiarato inammissibile;
che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, in favore della resistente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2003