Sentenza 27 aprile 2005
Massime • 1
Integra il reato di falsità in scrittura privata, punibile a querela della persona offesa, la formazione della falsa dichiarazione, redatta da un privato ai sensi dell'art. 31 Reg. di polizia veterinaria, nella quale si faccia apparire, come proveniente da un terzo, la attestazione che questi aveva detenuto un capo bovino destinato poi al trasporto. (In motivazione la Corte ha escluso che fosse ravvisabile il reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative di cui all'art. 477 cod. pen., non essendo la dichiarazione in questione espressione di un pubblico potere di certificazione o autorizzazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2005, n. 22687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22687 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 27/04/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 978
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 030005/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RE NE N. IL 17/04/1928
avverso SENTENZA del 20/05/2004 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, BE Di Re, tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia per rispondere del reato di falso in atto pubblico commesso da privato in relazione alla formazione della falsa dichiarazione di provenienza di un bovino da lui posseduto. Il giudice di primo grado aveva derubricato l'imputazione in quella ex art. 485 cp rilevando il difetto di querela.
La Corte d'appello di Campobasso, adita dal PG, aveva riformato la sentenza e riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 477 e 482 cp, sostenendo che la dichiarazione di provenienza dell'animale, effettuata dall'allevatore che intenda commercializzarlo, diviene certificazione amministrativa per effetto della firma del veterinario in calce alla attestazione sanitaria che compare nello stesso modulo.
Osserva il ricorrente che la Corte sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 477 cp, norma avente ad oggetto la falsificazione del certificato amministrativo, da intendere come attestazione originaria di verità e di scienza che sia estranea alla documentazione di attività direttamente esercitata dal PU o alla prova di atti o fatti che abbiano avuto luogo alla sua presenza. Nella specie, invece, l'atto incriminato consisteva in una dichiarazione formata dall'imputato-commerciante, in relazione ad attività di tipo privatistico da lui stesso posta in essere.
Il ricorso è fondato.
La norma di cui all'art. 477 cp, ritenuta dalla Corte territoriale, punisce la falsificazione materiale, tra l'altro, del certificato amministrativo, ossia di un atto che costituisce una attestazione di verità o di scienza di determinati fatti, qualità o situazioni, proveniente soggetto investito di pubblici poteri di certificazione. In base all'art. 482, ne è prevista la punibilità anche se commesso - al di fuori della ipotesi del concorso dell'extraneus - da un privato.
L'imputato è però accusato di avere tonnato una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 31 Reg. Polizia veterinaria, nella quale ha fatto apparire, a firma di un terzo soggetto privato, che quest'ultimo aveva detenuto un certo capo bovino: il bovino, cioè, che, come accertato, era poi entrato in possesso dell'imputato il quale, successivamente, lo aveva avviato al macello. Orbene la dichiarazione non viene fatta falsamente apparire come proveniente da un soggetto dotato di pubblici poteri certificatori ma da un privato, richiesto dalla legge di rilasciare, prima di cedere o comunque trasportare l'animale, la dichiarazione utile per la ricostruzione della provenienza del bovino.
È indubbio che, essendo il reato contestato ex art. 477 un reato "proprio" del pubblico ufficiale o dell'impiegato incaricato di pubblico servizio, la previsione - ex art. 482 - che a commetterlo possa essere anche un privato, non fa venire meno il requisito che il documento sia espressione dei poteri propri dei soggetti dotati di pubblici poteri di certificazione. Ed è da escludere che la fattispecie individuata dalla Corte territoriale resti integrata sol perché l'art. 31 prevede la eventualità, nei casi di malattie infettive, che la dichiarazione di cui sopra sia accompagnata dalla attestazione veterinaria sulla sanità del bovino.
Quest'ultima è infatti una attestazione non solo eventuale ma comunque dotata di un autonoma finalità e valenza giuridica e tale da non essere condizionata dalla verità o meno della dichiarazione sulla provenienza del bovino, la cui salute evidentemente prescinde dalla sua origine ma viene attestata quale effetto di un atto (la visita) di competenza propria del veterinario. Nella fattispecie concreta, poi, la attestazione veterinaria non risulta che fosse presente.
Non appare corretto dunque l'inquadramento, nella fattispecie di cui all'art. 477, della falsificazione relativa alla dichiarazione del privato sulla provenienza del bovino poi commercializzato o trasportato, evenienza che riguarda rapporti tra privati, sia pure da attestare in una ottica di pubblico interesse.
Il privato tenuto alla attestazione, infatti, non esercita, in tal modo, un pubblico potere di certificazione ma formula una dichiarazione della quale assume la responsabilità nei limiti ed agli effetti già previsti dallo stesso art. 31 Reg. Pol. Veterinaria: l'esercente l'autotrasporto, se la dichiarazione sopra indicata non risultasse conforme al vero, non dovrebbe dare corso alla spedizione degli animali e dovrebbe invece informare il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di loro competenza. Può dunque concludersi nel senso che la fattispecie concreta rientra non nella cornice dell'art 477 cp ma in quella, esattamente individuata dal primo giudice, dell'art 485 cp, norma che punisce la contraffazione della scrittura privata, ossia la falsa rappresentazione della provenienza dell'atto documentato. La mancanza di querela della persona offesa comporta pure la declaratoria di improcedibilità della azione penale.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come reato ai sensi dell'art. 485 cp., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005