Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11727
CASS
Sentenza 1 agosto 2003

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Nelle controversie concernenti la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, i soggetti attivamente e passivamente legittimati non possono conferire ad altri il potere di stare in giudizio in loro nome e conto, in quanto la rappresentanza negoziale è inammissibile in relazione a diritti indisponibili. Ciò vale tanto per il giudizio di cognizione piena, disciplinato dall'art. 269 cod. civ., che per quello preliminare, regolato dall'art. 274, il quale, pur essendo processualmente autonomo e pur avendo un diverso "petitum" immediato, ha, rispetto al primo, identica "causa petendi", attinente al rapporto di filiazione che, attraverso la verifica di ammissibilità dell'azione ed il successivo accertamento di merito, si tende ad instaurare, ed è, per ciò solo, non estraneo ai rapporti di stato e partecipe del divieto di rappresentanza volontaria di cui all'art. 77 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11727
    Data del deposito : 1 agosto 2003

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