Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 1
Nelle controversie concernenti la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, i soggetti attivamente e passivamente legittimati non possono conferire ad altri il potere di stare in giudizio in loro nome e conto, in quanto la rappresentanza negoziale è inammissibile in relazione a diritti indisponibili. Ciò vale tanto per il giudizio di cognizione piena, disciplinato dall'art. 269 cod. civ., che per quello preliminare, regolato dall'art. 274, il quale, pur essendo processualmente autonomo e pur avendo un diverso "petitum" immediato, ha, rispetto al primo, identica "causa petendi", attinente al rapporto di filiazione che, attraverso la verifica di ammissibilità dell'azione ed il successivo accertamento di merito, si tende ad instaurare, ed è, per ciò solo, non estraneo ai rapporti di stato e partecipe del divieto di rappresentanza volontaria di cui all'art. 77 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11727 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA Presidente
Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere
Dott. Mario ADAMO Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE GL FI;
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 77, presso l'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANZO GRANDE STEVENS, FRANCESCO DEPALMA, RAFFAELE DE PALMA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
LO SA ES;
elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 10, presso l'avvocato ANTONIO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositato il 04/07/02;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Pontecorvo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Bernardini De Pace che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che LI RU AG, ha impugnato per cassazione il provvedimento in data 4 luglio 2002, con cui la Corte di appello di Lecce ha respinto il reclamo da lui proposto avverso il decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la sua costituzione, quale procuratore generale di RO RU, in rappresentanza del medesimo, nella procedura di delibazione ex art. 274 c.c., dell'azione giudiziale di riconoscimento della paternità naturale promossa, nei confronti del RU, da AN Lo Savio, nell' interesse della minore Asia Lo Savio;
- che si è costituita in questa sede la Lo Savio con controricorso;
- che il ricorrente ha anche depositato memoria, ex art. 378 p.c.. DIRITTO - che oggetto di censura è propriamente il principio enunciato dalla Corte territoriale, per cui, "nel giudizio ex art. 274 c.c., i soggetti attivamente e passivamente legittimati non possono conferire ad altri il potere di stare in giudizio in loro nome e conto, stante la inammissibilità della rappresentanza negoziale in relazione a diritti indisponibili";
- che, non contestando la regola di non disgiungibilità della rappresentanza processuale da quella sostanziale (su cui cfr. Cass. nn. 15955-01; 5425-03, da ultimo), il ricorrente sostiene ora, però,
che nella specie fossero ben ammissibili entrambe - e che a torto, quindi, non sia stato consentito al RU di costituirsi a mezzo del suo procuratore generale - atteso che il "procedimento preliminare" di cui all'art. 274 c.c. non avrebbe ad oggetto diritti indisponibili, inerenti allo "status personae", come propriamente ed unicamente, invece, quello di merito, per riconoscimento di paternità ex art. 269 c.c.;
- che la doglianza così formulata non può, però, essere condivisa nè essa trova conforto nella richiamata (ed invocata) giurisprudenza di questa Corte sulla autonomia e diversità di oggetto tra il procedimento preliminare di ammissibilità e quello definitivo di accertamento di fondatezza della azione per dichiarazione giudiziale di paternità;
- che, infatti, se è pur vero che il "petitum" immediato dei due riferiti giudizi è diverso, identica ne resta sostanzialmente, comunque, la "causa petendi": che, in entrambe le procedure attiene al rapporto di filiazione, che, attraverso la prevista verifica di ammissibilità delle azioni e il successivo accertamento di merito si tende appunto ad instaurare. Vale a dire che l'autonomia processuale del procedimento ex art. 274 c.c. rispetto al successivo giudizio di cognizione piena ex art. 269 c.c. non rende, per ciò solo, il giudizio di ammissibilità estraneo (come si pretende) a rapporti di stato e non partecipe del divieto di rappresentanza volontaria di cui all'art. 77 c.p.c. (cfr. n. 8946-87 per tutte);
- che, è manifestamente infondata, infine, la questione di costituzionalità dell'art. 274 c.c. per contrasto con l'art. 24 Cost. come prospettata in via subordinata dal ricorrente. Attesa che la non conferibilità della rappresentanza processuale, all'evidenza non ostacola il diritto di difesa, che la parte ben può esercitare, in tutta la sua pienezza, personalmente e con il ministero di un difensore;
- che l'esaminato ricorso va integralmente pertanto respinto;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 3.100,00 di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori (I.V.A. e C.A.P.) come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA L'1 AGOSTO 2003 .