Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5695 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 5695 /03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Il Dott. Guglielmo Presidente R.G.N. 17154/00 Cron.12624 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Dott. Maura LA TERZA Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Kel. Consigliere Ud. 06/12/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere- na pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: GI IN, già clettivamente domiciliata in ROMA VIA CASAL DEL PIOMBINO 29 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, che la rappresenta e difende, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 5266 presso 1 'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 1 -1- rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2371/00 del Tribunale di LOCRI, depositata il 03/07/00 R.G.N. 3922/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al OR di Locri, depositato il 31.3.1995, AT GI chiedeva la condanna dell'Inps alla corresponsione dell'indennità per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro in relazione al parto avvenuto in data 24.6.1993 L'Inps si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione e la decadenza annuale ex art. 4 d.l. 384/1992. Il OR rigettava la domanda, ritenendo che fosse maturata sia la decadenza che la prescrizione. Proposto appello da parte da parte dell'assicurata, c costituitosi nel relativo giudizio l'Inps, il Tribunale di Locri confermava la sentenza impugnata. Riteneva inammissibile l'eccezione di prescrizione, in quanto formulata con memoria depositata dopo il decorso del termine per una rituale costituzione in giudizio. Riteneva, però, che ostasse al riconoscimento del diritto all'indennità per astensione facoltativa per il massimo di sei mesi nel primo anno di vita del bambing la circostanza che non fosse documentata l'effettuazione da parte della lavoratrice della relativa comunicazione di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 1026/1976, con la precisazione del periodo dell'assenza, che può essere frazionato o meno. Infatti detta comunicazione è diretta a porre l'Istituto nelle condizioni di liquidare l'indennità e di effettuare - sc ritiene gli opportuni accertamenti ispettivi.- Quanto all'indennità per astensione obbligatoria, rilevava, in punto di fatto, che la domanda amministrativa di corresponsione dell'indennità di maternità per astensione obbligatoria era stata presentata il 22.6.1993, mentre in data 7.4.1994 era stato proposto il ricorso amministrativo. Tale ricorso doveva ritenersi tamquam non esset, in quanto proposto dopo il decorso del relativo termine di 90 giomi decorrente dal completamento dello spatium deliberandi di 120 giorni calcolati a partire dalla data delle domande amministrative, e cioè oltre il termine utile del 18.1.1994. ي3 ن Ne derivava anche che il procedimento amministrativo doveva ritenersi esaurito nella medesima data e, conseguentemente, che la domanda giudizialc era stata proposta (il 31.3.1995) dopo il decorso del termine annuale di cui all'art. 4 d.l. n. 384/1992. La GI ricorre per cassazione formulando due motivi di censura. L'Inps si è limitato a depositare procura alle liti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la GI denuncia violazione dell'art. 8 d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, degli artt. 7 e 15 1. 30 dicembre 1971 n. 1204, unitamente a vizi di motivazione. Rileva di avere ritualmente provato la sussistenza di tutti i presupposti del diritto all'indennità di maternità per astensione facoltativa dal lavoro e in particolare di avere presentato la domanda amministrativa in data 7.12.1993. per astensione dal lavoro dal 29.11.1994 (recte: 29.11.1993) al 29.5,1994. Lamenta che a diversa conclusione il Tribunale sia giunto inspiegabilmente pretermettendo Fesame della copia di tale domanda, rilasciata dall'Inps e recante il timbro di ricezione dell'Inps di Locri in data 7.12.1993. Con il secondo motivo la CA denuncia violazione degll'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, dell'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito dulla 1. 14 novembre 1992 n. 438, dell'art. 46 1. 9 marzo 1989 n. 88. degli artt. 7 e 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204. unitamente a vizi di motivazione. che.Osserva essendo stato presentato tardivamente il ricorso amministrativo, si doveva ritenere applicabile la terza ipotesi di cui all'art. 47 del d.P.R. 47. così come novellato dal d.l. n. 384/1992, sicché si sarebbe potuto ritenere verificata la decadenza solo dopo il decorso del termine massimo complessivo di legge per il completamento del procedimento amministrativo, costituito dal cumulo di 120 giorni per la formazione del silenzio rigetto sulla 4 domanda. 90 giorni per la proposizione del ricorso e ulteriori 90 giorni per la decisione dello stesso. In definitiva risultava quindi non intervenuta la decadenza, poiché il relativo termine veniva a scadere solo il 18.4.1994 (300 giorni dopo la data del 22.6.1993 di presentazione della richiesta di prestazionc). Il primo motivo è fondato. Effettivamente è ravvisabile il vizio di motivazione consistente nella mancata considerazione di un clemento di prova presumibilmente decisivo, rappresentato dalla domanda amministrativa in data 7.12.1983 avente ad oggetto l'indennità di maternità per astensione facoltativa. domanda in atti e risultante nell'indice dei documenti allegati al ricorso in appello. Deve in particolare osservarsi che, alla luce del fatto che tale domanda, come specificato nello stesso motivo di ricorso (salvo l'evidenziato errore materiale), appare proposta quando era iniziato da pochi giorni il período nella stessa indicato per l'astensione obbligatoria, è illogica l'affermazione del giudice di merito circa inesistenza della comunicazione che, a norma dell'art. 8 del d.P.R. n. 1026/1976 (regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri), deve cffettuare, in via preventiva (cfr., con riferimento alla comunicazione nei confronti del datore di lavoro, Cass. 26 agosto 1987 n. 7037). la lavoratrice che intende fruire del periodo di assenza facoltativa. Non può dubitarsi, infatti, della idoneità di una domanda contenente l'indicazione del periodo di astensione ad integrare anche la comunicazione prevista dal citato art.
8. Anche il secondo motivo è fondato. E' opportuno premettere che la ricorrente non ha posto in discussione in questa sede la declaratoria del giudice di appello secondo cui il ricorso amministrativo relativo alla domanda di corresponsione dell'indennità di maternità per astensione obbligatoria doveva ritenersi come non proposto (tamquam non esset) per la sua tardività. Quindi deve verificarsi se il medesimo giudice abbia proceduto ad un corretto computo del termine di decadenza c.d. sostanziale per la proposizione dell'azione in giudizio (quanto alla natura del termine deve tenersi presente la norma interpretativa di cui all'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla 1. 1° giugno 1991 n. 166: cfr. Corte cost, n. 20 del 1994), secondo la regola applicabile in caso di mancata proposizione del ricorso (senza che sia necessario esaminare quale sia effettivamente la disciplina applicabile in caso di tardiva proposizione del ricorso). L'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, così come sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla 1. 14 novembre 1992 n. 438, prevede tre diversi criteri di decorrenza dei termini (di tre o di un anno, a seconda del tipo di prestazione crogata dall'Inps), per la proposizione dell'azione in giudizio: 1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Il terzo di detti criteri di decorrenza dei termini di decadenza in questione riguarda appunto l'ipotesi di mancata proposizione del ricorso e in sede interpretativa non si è dubitato che la disposizione faccia riferimento ai termini massimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo, in ipotesi di rituale svolgimento del medesimo. In concreto, in base al criterio suddetto, il termine (triennale o annuale) di decadenza decorre dopo il compimento di 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, rilevando il cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda, a norma dell'art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533, di 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e di ulteriori 90 giorni per la decisione del medesimo, a norma 6 dell'art. art. 46, commi 5 c 6, della legge 9 marzo 1989 n. 88 (cfr. Corte cost. 24 aprile 1996 n. 128 e Cass. 9 gennaio 1999 n. 152). Ila errato quindi il giudice a quo a ritenere che il termine di decadenza decorra già a partire dalle scadenze dei termini per la presentazione del ricorso amministrativo. Devono ritenersi invece non coperti da decadenza i diritti in relazione ai quali al momento della proposizione dell'azione in giudizio non sia decorso il termine annuale di decadenza, computato a partire dal compimento del termine di trecento giorni dalla presentazione della relativa domanda. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento di ambedue i motivi di ricorso e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che provvederà sulla domanda avente ad oggetto il diritto all'indennità di astensione facoltativa valutando il suindicato documento sulla base dei criteri sopra indicati e, quanto alla domanda avente ad oggetto l'indennità per astensione obbligatoria si atterrà al seguente principio di diritto: il termine di decadenza cosiddetta sostanziale previsto per la proposizione dell'azione in giudizio dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, così come sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla I. 14 novembre 1992 n. 438 (termine di un anno nel caso in cui sia richiesta all'INPS l'indennità di maternità), decorre, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, "dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione", e, quindi, in concreto, in caso di mancata pronuncia dell'INPS sulla domanda amministrativa, il termine stesso si computa a partire dal decorso di complessivi giorni trecento dalla presentazione della domanda medesima (giorni centoventi per la pronuncia sulla domanda, ex art. 71. 11 agosto 1973 n. 533, oltre a giorni novanta per la 7 proposizione del ricorso amministrativo e giomi novanta per la decisione del ricorso, a norma dell'art. 46, commi 5 e 6, della 1. 9 marzo 1989 n. 88)>>.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, Così deciso in Roma il 6 dicembre 2002. Guglichen f ull Soveers Taffel. II Presidente Il Consigliere est. are Spawella IL CANCELLIEQE Depositato in Cancelleria oogi. 10 APR. 2003 Queue.Jewelle JL CANCELLIERE MPOSTA DI BOLLO, DI E .. INTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 8