Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
Come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 cod. civ. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall'art.184 cod. civ. Per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, l'art. 184, terzo comma, cod. civ. non prevede detto consenso, limitandosi a porre a carico del coniuge che ha effettuato l'atto in questione l'obbligo di ricostituire, ad istanza dell'altro, la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace.
Commentari • 5
- 1. Gli atti di disposizione di beni in comunione familiare diversi dagli immobili e dai mobili registrati sono pienamente validi ed efficaci anche se compiuti da uno…https://www.osservatoriofamiglia.it/
- 2. Pignoramento Dell'Immobile In Comunione Legale Dei Beni: La GuidaGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 giugno 2025
- 3. Che succede in caso di fallimento del coniuge alla comunione dei beni?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 dicembre 2023
Quali rischi corre un coniuge quando l'altro fallisce? Che fine fa la casa, il conto in banca e gli altri beni? Quando, in una coppia, uno dei due coniugi svolge un'attività imprenditoriale è sempre bene adottare il regime della separazione dei beni. Ciò infatti impedisce ai creditori di pignorare i beni acquistati con denaro dell'altro coniuge. È questo uno dei tipici rischi della comunione dei beni: i debiti dell'uno si ripercuotono, in pari misura, anche sull'altro. Sorge spontanea, a questo punto, una domanda: che succede in caso di fallimento del coniuge alla comunione dei beni? Cerchiamo di fare il punto della situazione alla luce delle indicazioni offerte dalla Cassazione. Che …
Leggi di più… - 4. Comunione dei beni tra coniugi: limiti del pignoramentoAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 5 febbraio 2014
Pubblicato in: Tributi e riscossione In tema di pignoramento di immobili in regime di comunione legale, il coniuge non debitore ha diritto di intervenire nella procedura e chiedere la distribuzione del 50% del ricavato dalla vendita all'asta, ma non può opporsi al pignoramento dell'immobile nella sua interezza Gli immobili intestati ai coniugi in regime di comunione legale, possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori (ivi compresa Equitalia), sia che il debito sia stato contratto da uno solo che da entrambi i coniugi. Il problema riguarda invece la quota pignorabile (ossia l'intero o il 50% dell'immobile). Bisogna quindi distinguere i due casi: debito contratto da …
Leggi di più… - 5. Comunione legale tra coniugi, preliminare di vendita, litisconsorzio necessarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4033 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL IA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, 9 presso l'avvocato ENRICO DE BERNARDINIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO RICCARDO NICOLOSO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
e
IA UE, PASTICCERIA IA DI IA UE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 127/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 29/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente l'Avvocato De Bernardinis che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione, notificati rispettivamente il 19 ed il 28 ottobre 1982, LI NA conveniva, avanti al tribunale di Firenze, la s.a.s. AS CO e CO MA. L'attrice esponeva di essere coniuge separata del CO e, come tale, partecipe della comunione legale sulla azienda commerciale costituita da una pasticceria posta in Scandicci e si doleva del fatto che il marito, senza consenso, di lei, aveva alienato detta azienda alla s.a.s. pasticceria CO. Chiedeva dunque che venisse dichiarata l'invalidità di detta vendita per violazione delle norme sulla comunione legale, ovvero che il marito fosse condannato alla ricostituzione della comunione stessa o al pagamento dell'equivalente in denaro.
In corso di giudizio, la LI proponeva istanza di sequestro giudiziario, per opporsi alla quale si costituiva la s.a.s. pasticceria OS di OS TU e C., quale cessionaria delle quote della s.a.s.; pasticceria CO. Successivamente, si costituiva anche il CO, resistendo alle varie domande. Autorizzata il sequestro, la causa veniva rimessa al Collegio che, con sentenza in data 24 marzo 1993, non convalidava la misura cautelare e condannava il CO a pagare alla LI la somma equivalente al valore della quota di comunione sull'azienda condannava, altresì il CO a rifondere le spese di lite alla LI e a rifonderle alla s.a.s. AS OS. Avverso questa sentenza proponeva appello la LI, deducendo, con primo motivo, l'invalidità dell'atto dispositivo dell'azienda in comunione, per non essere stato l'alienante (il CO) in buona fede, dal momento che era ben consapevole dell'esistenza, del regime di comunione: ciò comportava, in applicazione del principio di cui all'art. 1153 cc, ovvero del più generale principio che interdice la disposizione dei diritti altrui, l'invalidità della vendita. Con secondo motivo, l'appellante si doleva della mancata convalida del sequestro, che avrebbe dovuto conseguire all'accoglimento della domanda di invalidità dell'atto. Con terzo motivo censurava l'omessa pronunzia sulla domanda di condanna al risarcimento del danno. Infine l'appellante si doleva della condanna, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla AS OS.
Si costituivano tanto il CO che la AS OS, contestando la fondatezza delle argomentazioni dell'appellante. La Corte d'appello di Firenze rigettava l'appello. Ha proposto ricorso per. cassazione la LI affidato ad un unico motivo. Il CO, la AS CO s.a.s e la AS OS s.a.s non si costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la LI deduce il vizio di violazione di Legge e la contraddittorietà della .motivazione della sentenza impugnata perché la corte d'appello, omettendo di valutare la mala fede del CO al momento della vendita ed il fatto che questa aveva ad oggetto una azienda, non aveva dichiarato l'inefficacia della vendita stessa sancendo così la ricostituzione della comunione legale.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di porre in risalto la peculiarità della comunione legale dei beni tra coniugi, "che consiste nel fatto che questa, a differenza della comunione ordinaria, come ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 10.3.1988 n. 311 nel dichiarare infondata la questione di legittimità dell'art. 184 cod. civ., non è una comunione per quote in cui ciascuno dei partecipanti può disporre del proprio diritto nei limiti della quota, bensì una comunione senza quote nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e non è ammessa la partecipazione di estranei, sicché la quota, caratterizzata dalla indivisibilità e dalla indisponibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189) la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.),e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194 c.c.) (Cass 284/97). Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge,
mentre non ha diritto, di disporre della propria quota, perché ciò avrebbe l'inconcepibile effetto di far entrare nella comunione degli estranei, può tuttavia disporre, in forza di detta titolarità solidale, dell'intero bene comune" (Cass 284/97). Alla luce di tale principio va osservato che il codice civile stabilisce, nell'ambito della comunione familiare, una disciplina differenziata per gli atti relativi ai beni immobili ed ai mobili registrati rispetto a quelli relativi a tutti gli altri beni ed in particolare a quelli mobili. Per i primi, l'articolo 184 comma 1 c.c. prevede per il loro compimento il consenso dell'altro coniuge, conformemente al modulo dell'amministrazione congiuntiva adottato dall'art. 180, comma 2^. cod. civ. per gli atti di straordinaria amministrazione. Tale consenso si pone "come un negozio (unilaterale) autorizzativo, ma non nel senso di atto che attribuisce un potere, bensì nel;
senso di atto che rimuove un limite all'esercizio di tale potere, con l'ulteriore conseguenza che esso rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio da far valere, giusta il disposto del citato art. 184, entro l'anno dalla data di effettiva conoscenza dell'atto e, in ogni caso dalla data della sua trascrizione oppure, ove l'atto non sia stato trascritto (o non sia trascrivibile) e non se ne sia avuta conoscenza prima dello scioglimento della comunione, dalla data di tale scioglimento" (Cass. 284/97). Per ciò che concerne invece gli atti di disposizione su tutti gli altri beni diversi dagli immobili e da quelli mobili registrati - in cui rientra la fattispecie del presente processo - l'articolo 184 comma 3 c.c. non prevede il consenso dell'altro coniuge per l'atto di disposizione, ma pone soltanto a carico del coniuge che ha effettuato l'atto in questione l'obbligo di ricostituire, ad istanza dell'altro coniuge, la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori coerenti all'epoca della ricostituzione della comunione.
La norma in esame, dunque, non stabilisce alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l'atto compiuto dal coniuge in assenza del consenso dell'altro - atto che resta quindi pienamente valido ed efficace - ma pone solo un obbligazione all'interno del rapporto coniugale a carico del coniuge che ha effettuato l'atto di disposizione per la ricostituzione in via specifica o per equivalente della comunione. Tale disposizione corrisponde, alla natura peculiare della comunione legale dinanzi evidenziata in virtù della quale ciascun coniuge dispone della piena titolarità di disposizione del bene" comune per l'intero che, se per quanto concerne i beni immobili e quelli mobili registrati necessita del consenso dell'altro coniuge al fine di non rendere l'atto dispositivo annullabile, essendo tale atto equiparato ad un atto ... di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art 180 c.c. come tale sottoposto a particolare vincolo cautelativo da parte del legislatore per impedire che uno dei coniugi possa unilateralmente depauperare il patrimonio familiare, per quanto concerne, invece, gli atti di disposizione degli altri beni non necessita del consenso predetto perché quest'ultimo, in ragione, in generale, della minore rilevanza economica di tali beni costituirebbe soltanto un intralcio alla normale amministrazione e gestione;
della comunione familiare con grave ostacolo alla micro attività economica della famiglia che si esplica nella vita quotidiana.
Discende da ciò che tutti gli atti di disposizione di beni in comunione familiare diversi dagli immobili, .e dai mobili registrati sono pienamente validi ed efficaci anche se compiuti da uno dei coniugi senza il consenso dell'altro.
In virtù di tale principio appare di tutta evidenza -
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - che nella fattispecie in esame non può trovare alcuna applicazione l'articolo 1153 c.c. che si riferisce agli acquisti di beni mobili "a non domino", dal momento che il coniuge alienante non solo è - proprietario del;
bene mobile rientrante nella comunione familiare ma è titolare anche del pieno potere di disponibilità dello stesso con l'ulteriore inevitabile conseguenza della totale irrilevanza dell'accertamento degli stati soggettivi di buona o mala fede del disponente o degli acquirenti.
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Non si procede a liquidazione di spese non avendo i resistenti svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003