Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
L'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 327, che punisce la gestione di impianti di gas di petrolio liquefatti in assenza di concessione, si riferisce agli impianti per i quali l'art. 6 impone di richiedere il rilascio della concessione amministrativa e quindi a tutti gli impianti per i quali l'art. 1 prevede il relativo obbligo, così ricomprendendo, pertanto, sia gli impianti di riempimento e travaso sia quelli di deposito di gas di petrolio liquefatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2000, n. 10369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10369 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 06/07/2000
2. Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
3. Dott. SAVERIO MANNINO Consigliere N. 2753
4. Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 15423/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verbania;
avverso la sentenza emessa l'8 febbraio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verbania nei confronti di IN IA CE;
Udita nella pubblica udienza del 6 luglio 2000 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Svolgimento del processo
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verbania, con sentenza emessa ai sensi degli artt. 459 e 129 cod. proc. pen., dichiarò non doversi procedere perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato nei confronti di IN IA CE, imputata del reato di cui agli artt. 1 e 7 legge 21 marzo 1958, n. 327, per avere gestito un deposito di gas di petrolio liquefatti in bombole per complessivi Kg.
3.255 senza avere richiesto la concessione prevista dall'art. 1 di detta legge.
Osservò il giudice per le indagini preliminari che è vero che l'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, prescrive la necessità della concessione del prefetto anche per la gestione di semplice deposito di gas di petrolio liquefatti, ma è anche vero che l'art. 7 punisce soltanto chi gestisce senza concessione gli impianti di gas di petrolio liquefatti, ossia quegli apparati destinati a trasformare il prodotto, a modificarne lo stato o a trasferirne la collocazione da un luogo ad un altro, mentre non è punita la gestione senza concessione del semplice deposito.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verbania propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Osserva che il legislatore, anche se distingue l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti rispetto al mero deposito, tuttavia assoggetta entrambe le situazioni all'obbligo della richiesta di concessione dell'autorità amministrativa. Quindi, se venisse sanzionata penalmente la sola omissione della richiesta di concessione per la installazione o gestione di impianti di riempimento o travaso e non anche quella relativa al deposito di gas di petrolio liquefatti superiore a 500 Kg., vi sarebbe una vera e propria lacuna dell'ordinamento per la presenza di un precetto sfornito di qualsiasi sanzione. In realtà, l'art. 7 legge 21 marzo 1958, n. 327, quando parla di impianti di gas di petrolio liquefatti,
non distingue tra impianti di riempimento e travaso e depositi di gas di petrolio liquefatti, ma si riferisce ad entrambi. Motivi della decisione
Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nell'interpretare la legge deve ad essa attribuirsi soltanto il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Ora, non può esservi dubbio che l'intenzione del legislatore, nel dettare la disciplina di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 327, come emerge proprio dal tenore testuale delle sue disposizioni e delle parole usate, secondo la loro connessione, sia stata nel senso di porre una disciplina unitaria sia per quanto concerne l'obbligo di munirsi della concessione dell'autorità amministrativa sia per quanto concerne la sanzione applicabile in caso di inosservanza di tale obbligo.
L'art. 1 legge 21 marzo 1958, n. 327, invero, dispone che chiunque intende installare o gestire impianti di riempimento e di travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione. Ora è vero che tale disposizione sembra distinguere l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti rispetto al mero deposito di tali gas. È tuttavia anche vero che entrambe le situazioni sono però considerate unitariamente ed assoggettate alla medesima identica disciplina. Il che del resto trova conferma nel successivo art. 6 che ribadisce l'obbligo di munirsi della concessione per i titolari di impianti già esistenti, stabilendo appunto che "i titolari degli impianti di gas di petrolio liquefatti, privi della concessione prevista dall'art. 1, devono richiederla alla competente autorità entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge". È del tutto evidente che l'art. 6, nel fissare il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge per l'adempimento dell'obbligo di munirsi della concessione prevista dall'art. 1 da parte dei titolari degli impianti già esistenti, si riferisce appunto a tutti i soggetti indicati nel medesimo art. 1, e cioè a chiunque sia titolare di impianti di riempimento e di travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti. L'art. 6, dunque, nell'imporre l'obbligo di munirsi della concessione ai titolari di "impianti" di gas di petrolio liquefatti, non distingue tra impianti di riempimento e travaso ed impianti di deposito, ma si riferisce ad entrambi unitariamente considerati e ricompresi nella generale denominazione di "impianti".
Altrimenti dovrebbe ritenersi che il legislatore del 1958 abbia imposto l'obbligo di munirsi della concessione a chiunque intenda installare o gestire nuovi depositi di gas di petrolio liquefatti o nuovi impianti di riempimento e di travaso, mentre per i titolari di depositi già esistenti (al contrario dei titolari di impianti di riempimento e di travaso già esistenti) non avrebbe invece previsto l'obbligo di munirsi della concessione. Il che però sarebbe del tutto assurdo e privo di logica e renderebbe chiaramente la normativa in questione contrastante con il principio di ragionevolezza. Pertanto, anche la necessità di dare alle disposizioni in esame una interpretazione adeguatrice, che impedisca di riscontrare in esse un vizio di illegittimità costituzionale, impone di interpretare l'art. 6 nel senso che il termine "impianti" si riferisca sia agli impianti di riempimento e di travaso sia ai depositi.
Non possono di conseguenza esservi dubbi sul significato dell'art. 7, il quale punisce chiunque, trascorso il termine massimo di sei mesi previsto dal precedente art. 6, continua a gestire gli impianti di gas di petrolio liquefatti senza avere richiesto la concessione di cui all'art.
1. Tale disposizione, infatti, si riferisce espressamente agli "impianti" per i quali l'art. 6 impone di richiedere il rilascio della concessione amministrativa e quindi a tutti gli impianti per i quali l'art. 1 prevede l'obbligo della concessione, ossia indifferentemente sia agli impianti di riempimento e travaso sia a quelli di deposito di gas di petrolio liquefatti. Anche in ordine a tale disposizione, del resto, si impone la necessità di dare alla stessa una interpretazione adeguatrice che eviti un contrasto con il principio di ragionevolezza. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Verbania, il quale si adeguerà al principio di diritto secondo cui l'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 327, quando parla di impianti di gas di petrolio liquefatti si riferisce unitariamente a tutti gli impianti di cui al precedente art. 1, e quindi sia agli impianti di riempimento e travaso sia ai depositi di gas di petrolio liquefatti.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Verbania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2000. Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2000