Sentenza 19 dicembre 2019
Massime • 1
E' affetta da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per l'inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, durante la fase delle indagini preliminari, decide sull'istanza di autorizzazione allo svolgimento di colloquio avanzata dall'indagato sottoposto alla misura cautelare in carcere senza acquisire il parere del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2019, n. 9987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9987 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 09987-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE та Composta da 2058 Grazia Lapalorcia Sent. n.- Presidente - Vito Di Nicola CC 19/12/2019 Donatella Galterio R.G.N. 36403/2019 Claudio Cerroni Emanuela Gai Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica del Tribunale di Nuoro nel procedimento penale nei confronti di ON VI, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 14/09/2019 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nuoro visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita ia relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Barberini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Nuoro ricorre per rq l'annullamento dei permessi di colloquio permanente n. 146/19 e n. 147/19 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, tra il detenuto ON FA e la moglie e ON FA e la madre, nonché il permesso permanente di colloqui visivi e telefonici, emessi in assenza di parere del Pubblico Ministero.
2. A sostegno dell'impugnazione, deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., nullità per violazione delle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento. Argomenta il ricorrente che il Giudice, su istanze di colloquio tra il detenuto ON e la moglie, tra il detenuto ON e la madre, nonché sulla istanza di permesso permanente di colloqui visivi e telefonici del detenuto ON e gli aventi diritto secondo le modalità di cui agli art. 37 e 39 del d.P.R. n. 230/2000, aveva adottato i provvedimenti impugnati di accoglimento delle relative istanze, senza avere chiesto il parere del Pubblico Ministero, sicchè i provvedimenti emessi sarebbero nulli, ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza delle norme inerenti alla partecipazione del Pubblico Ministero.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato. Deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità dell'impugnazione avverso i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti che, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, Avola, Rv. 265927 - 01). In secondo luogo, la competenza a decidere appartiene esclusivamente al giudice per le indagini preliminari in forza di una competenza funzionale ed inderogabile, la cui violazione è pertanto rilevabile anche d'ufficio (Sez. 1, n. 38048 del 06/07/2017, Timofti, Rv. 270976 – 01).
5. Ora, la questione posta dal ricorrente attiene alla questione se sia affetta da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc.pen., per inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento, l'ordinanza del Giudice che decide sull'istanza del detenuto senza l'interlocuzione con il pubblico ministero, posto che, nel caso di specie, è pacifico che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nuoro ha deciso sulle varie istanze del detenuto ON, senza previa interlocuzione con il Pubblico Ministero. La conclusione positiva è stata argomentata dalla giurisprudenza di legittimità che ha esplicitamente affermato il principio per cui la competenza a concedere, durante la fase delle indagini preliminari, il permesso di colloquio all'indagato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere spetta al G.I.P., che provvede dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero (Sez. 5 n. 8798 del 04/07/2013, Stefani, Rv. 258824). 2 Muovendo da un'interpretazione delle norme che regolano i provvedimenti che incidono sulla libertà personale, e dall'affermazione secondo cui l'ordinanza con cui il Giudice per l'udienza preliminare provvede d'ufficio alla revoca della misura cautelare personale senza richiedere al Pubblico Ministero l'espressione del parere, è nulla ai sensi dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 1, a n. 45313 del 11/11/2008, Di Bucci, Rv. 242339 -01), e dalla riconosciuta competenza del giudice delle indagini preliminari ad emettere il provvedimento in subiecta materia, provvedimenti che sono ricorribili per cassazione, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, deve ritenersi, a giudizio del Collegio, che anche per le istanza in materia di permessi di colloquio, il Giudice aeve provvedere dopo l'interlocuzione con il Pubblico Ministero, da cui la conseguenza che l'ordinanza con cui il Giudice per l'udienza preliminare provvede d'ufficio sulle predette istante, senza richiedere al Pubblico Ministero l'espressione del parere, è nulla ai sensi dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen.
6. Il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nuoro che ha deciso sulle istanze del detenuto ON, volte ad ottenere permessi di colloquio, senza richiedere il parere del Pubblico Ministero, qui impugnato, è affecto da nulita ex art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc.pen. (non si verte, come ritiene in Procuratore generale, di mera omissione di richiesta di parere che, risolvendosi in provvedimento interno prodromico alla decisione, non sarebbe impugnabile), e va, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi ai Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Nuoro per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulia senza rinvio i provvedimenti impugnati e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale di Nuoro per l'ulteriore corso. Così deciso il 19/12/2019 Il Presidente Il Consigliere extensore Emanuela Gai Grazia Lapalorcia icfelores DEPOSITATA IN CANCELLER A 13 MAR 2020 IL CANCE R ESPERTO 3