Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
3 7 2 9/ 1 6 29 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 2103 Composta da: CC-24/11/2015 - Presidente - Nicola Milo R.G.N. 8660/2015 - Relatore - Anna Petruzzellis Angelo Costanzo Alessandra Bassi Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Avola Massimiliano, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2015 del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ragusa, con provvedimento del 06/02/2015, ha respinto la richiesta di ampliamento dei colloqui concessi mensilmente ad Avola Massimiliano, imputato in custodia cautelare in relazione ad imputazioni ricomprese nella previsione dell'art. 4 bis della 1.26 luglio 1975, n. 354, apponendo in calce alla richiesta l'indicazione "visto si rigetta".
2. Con il suo ricorso la difesa di Avola Massimiliano, dopo aver richiamato le disposizioni in forza delle quali si ritiene proponibile il ricorso in materia, lamenta la nullità del provvedimento, per assoluta carenza di motivazione, oltre a rivendicare nel merito il diritto all'ampliamento del tempo mensile complessivo fruibile per il colloquio, stante la qualità di padre di figlia minore di anni dieci vantata dall'Avola. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. k 2. Giova premettere che questa Corte si è già pronunciata in ordine alla immediata ricorribilità dei provvedimenti incidenti sui diritti soggettivi dei detenuti, quali quelli in tema di istanze di colloquio, ai sensi dell'art. 111 Cost. (V. Sez. 1, Sentenza n. 26835 del 04/05/2011, im. Virga, Rv. 250801), che, riguardando la vita personale e di relazione, non possono che annoverarsi in tale ambito sottoposto a tutela giurisdizionale, consentendo conseguentemente l'impugnabilità dei relativi provvedimenti.
3. Ciò premesso deve convenirsi per la carenza nel provvedimento impugnato dei requisiti minimi per la sua riconoscibilità quale provvedimento giurisdizionale, atteso che in esso il giudice si limita a dare atto dell'analisi della richiesta e della decisione di rigetto, senza in alcun modo giustificare la decisione di merito assunta, espressione che non si sottrae alla valutazione di contrasto rispetto ai requisiti minimi del provvedimento giurisdizionale, come individuati dall'art. 125;comma 3, cod. proc.pen. a pena di nullità.
4. Disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, si rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Ragusa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ragusa. Così deciso il 24/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidenté Anna Petruzzellis Nicola Milo Сидень DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 GEN 2016 A M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R IP L S Piera Esposito 2 Cassazione sezione VI, rg. 8660/2015