Sentenza 6 luglio 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il pubblico ministero abbia deciso su un'istanza di colloquio di un detenuto in custodia cautelare, in quanto, rispetto ad essa, il p.m. è titolare di un mero diritto di interlocuzione e non del potere decisionale, che appartiene esclusivamente al giudice per le indagini preliminari in forza di una competenza funzionale ed inderogabile, la cui violazione è pertanto rilevabile anche d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2017, n. 38048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38048 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2017 |
Testo completo
38048-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di Consiglio del 06.07.2017 Registro generale n. 47046/2016 Composta dai Consiglieri: Sentenza con motivazione semplificata n. 2535/2017- N° ruolo: 16 Mariastefania Di Tomassi Presidente Vincenzo Siani Gaetano Di Giuro Antonio Minchella Relatore Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MO IO, nato il [...]; Avverso il provvedimento n° 2788/2015 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio in data 13.10.2016; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Pinelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con istanza in data 13.10.2016 il difensore di TI IO, detenuto nella Casa di Reclusione di Milano San Vittore, chiedeva al P.M. procedente (Procuratore della - Repubblica presso il Tribunale di Sondrio) l'autorizzazione per il detenuto di effettuare colloqui con la moglie ai sensi degli artt. 18 Ord.Pen. e 37 Reg. Es. Con provvedimento in data 13.10.2016 il P.M. rigettava la suddetta richiesta, rilevando che erano in corso indagini nei confronti di soggetti latitanti, per cui si rendeva necessaria la limitazione dei colloqui degli imputati detenuti. Avverso detto provvedimento propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, deducendo l'illogicità manifesta della motivazione: si sostiene che il ricorrente aveva reso dichiarazioni ammissive degli addebiti a lui mossi ed aveva confermato l'identificazione di soggetti che avevano partecipato ai reati mentre i soggetti indagati e latitanti non avevano nulla a che fare con i capi di incolpazione addebitati al TI;
di conseguenza, il P.M. aveva travalicato i limiti delle sue attribuzioni, anche considerando che la moglie del ricorrente non risultava indagata. Il P.G. chiede annullamento senza rinvio e trasmissione atti al GIP del Tribunale di Sondrio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché il provvedimento impugnato non era ricorribile. Infatti, pur avendo presente che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7 (Sez. 1, n° 26835 del 04.05.2011, Rv 250801), tuttavia, nella fattispecie, è stato impugnato il provvedimento emesso dal P.M. mentre, all'evidenza, la competenza a decidere era del GIP. In via generale, i provvedimenti del Pubblico Ministero non sono ne' qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), ne' impugnabili. Nella materia de qua sono soggetti ad impugnazione soltanto i provvedimenti del giudice, mentre le relative determinazioni da parte dell'ufficio del P.M. consistono in provvedimenti di natura amministrativa che attengono alla regolamentazione della vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari nonché, talvolta, anche alla tutela del segreto concernente indagini in corso, e ... non è previsto ne' dal codice di rito ne' dalla legge penitenziaria ne' dal relativo regolamento alcun mezzo di gravame, sicché, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, essi sono inoppugnabili. Neppure è dato per essi il ricorso per cassazione sotto il profilo della loro pertinenza alla libertà personale poiché questa non viene toccata dai relativi provvedimenti» (Sez. 1, n° 24107 del 26.05.2009, Rv 244651). In altri termini, in questo ambito al P.M. è da correlare unicamente un diritto di interlocuzione con riferimento alle richieste di colloquio dell'indagato in stato di custodia cautelare, dovendo invece attribuirsi il potere decisionale esclusivamente al giudice in base ad una competenza funzionale ed inderogabile, rilevabile anche d'ufficio. Di conseguenza, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero(Corte cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 06 luglio 2017. Il Presidente Il Consigliere, estensore (Mariastefania DI Tomassi) (Antonio Minchella.) C Minella Time DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 LUG 2017 Funzionario Giudiziario COZZOLINO Late Rose Complic 3