Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2001, n. 41667
CASS
Sentenza 4 ottobre 2001

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In tema di gioco d'azzardo, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 all'art. 110 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 per la distinzione tra macchine e congegni per il gioco d'azzardo e quelli di trattenimento o di abilità, il divieto stabilito dalla norma incriminatrice riguarda gli apparecchi che, avendo insita la scommessa, consentono di realizzare un vantaggio economico eccedente i limiti ivi previsti, in quanto si richiede pur sempre l'esistenza del fine di lucro, secondo la definizione di cui all'art. 721 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2001, n. 41667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41667
    Data del deposito : 4 ottobre 2001

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