Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2002, n. 5873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5873 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM CASSAZIONE Oggetto SEZION SECONDA CIVILE TERMING PER пробилай Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ugo RIGGIO R.G.N. 23093/99 Consigliere- Cron. 17 193 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere - Dott. Carlo CIOFFI Rep. 1317 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 13/02/02 - ConsigliereDott. Sergio DEL CORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SENTENZA per diritti L. 077 sul ricorso proposto da: il 22 APR 2002 IL CANCELLIERE LL RI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARIO MARINELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SA LI, elettivamente domiciliato in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO MACORATTI, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 605/98 del Tribunale di UDINE, • 221 depositata il 22/06/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Udine, riformando quella pronunziata il 24 febbraio 1993 dal Pretore di Udi- ne, sezione distaccata di Cervignano del Friuli, ha rigettato la do- manda proposta da RI AL, con cui aveva chiesto che IV AN, proprietario di un suolo confinante con il suo, fosse con- dannato a demolire quanto aveva costruito al di là della linea di con- fine. RI AL ha chiesto la cassazione di tale sentenza, per due motivi. IV AN ha resistito con controricorso, ed ha preli- minarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, perché notificato a termine scaduto. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione proposta dal ricorrente è fondata e va accolta. La sentenza impugnata è stata depositata il 22 giugno 1998, ed il ricorso è stato notificato il 22 novembre 1999, ossia un anno e cinque mesi dopo. RI AL è dunque decaduta dall'impugnazione (art. 327 comma primo cod. proc. civ.) Le spese seguono la soccombenza. 3 PER QUESTO MOTIVO La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna Ma- ria AL a rifondere a IV AN le spese del giudizio di legittim ma, che liquida in €. 61,50 oltre €. 1.000,00 per onorari. 1 Roma, 13 febbraio 2002 Il presidente (Ugo Riggio) Das Reiggi L'estensore (Carlo Cioffi) Chew IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CA LLERIA 22 APR 2002 RomaROME CANARIATE BREOG 109T 12911 Francesco Catania 455T 0 33 TOT. 13944 ROMA. 30 LUG. 2002 Série .4 34363 39.44 REN Responsable De (A M CHAW D angeer 4