Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 1
In tema di esecuzione, in virtù del principio "tempus regit actum", all'ordine di carcerazione emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 165 del 1998 che ha modificato l'art. 656 cod. proc. pen., si applica la nuova disposizione dell'art. 656 comma quinto, che impone al pubblico ministero di sospenderne l'esecuzione con decreto contenente l'avviso al condannato della facoltà di presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta consegna del provvedimento, istanza di ammissione a una delle misure alternative alla detenzione in esso indicate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2006, n. 22322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22322 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI P. - Presidente - del 21/04/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. - Consigliere - N. 615
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 027303/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN DI, N. IL 02/08/1962;
avverso ORDINANZA del 08/06/2005 del TRIB. SEZ. DIST. di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con sospensione dell'ordine di esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN AD - per mezzo del difensore - ricorre per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Mantova - sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere - con la quale è stato respinto l'incidente di esecuzione con il quale si lamentava la non regolare formazione del giudicato per nullità assolute verificatesi nel giudizio di appello e l'omessa applicazione della disciplina dell'art. 656 c.p.p., comma 5. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la nullità assoluta attinente alla vocatio in ius verificatasi nel giudizio di appello si rifletteva anche sulla regolarità del titolo, in quanto anche l'estratto contumaciale era stato notificato ai sensi dell'art.161 c.p.p., comma 4, anziché ai sensi dell'art. 169 c.p.p.,
risultando la IN espulsa e quindi impossibilitata ad essere rintracciabile presso il domicilio eletto.
Il motivo è infondato posto che il tribunale ha correttamente applicato il principio per il quale "in sede di esecuzione non sono deducibili questioni concernenti la fase della cognizione che in essa avrebbero dovuto essere denunziate con i mezzi di gravame disposti dalla legge" (Sez. VI, sent. n. 748 del 1998), nel mentre la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale non era stata ritualmente eccepita. D'altronde, come rilevato dal P.G., la nullità non sussiste risultando l'estratto contumaciale notificato prima al domicilio eletto e poi ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, essendo irrilevante ai fini dell'elezione di domicilio la circostanza che l'imputata si trovasse all'estero. È fondata, per contro, la censura con la quale la ricorrente deduce che all'ordine di carcerazione - formato prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 656 c.p.p. - andava applicata tale ultima disposizione.
Il tribunale, invero, ha ritenuto inapplicabile la predetta normativa assumendo che essa "non può estendersi ad un procedimento esecutivo concluso (per quanto riguarda l'attività del Pubblico Ministero) fin dal 1998 e pertanto quando la invocata normativa non esisteva".
Osserva, per contro, la Corte che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, "in virtù del principio "tempus regit actum", all'ordine di carcerazione emesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 165 del 1998, che ha modificato l'art. 656 c.p.p., si applica la nuova disposizione dell' art. 656 c.p.p., comma 5, che impone al pubblico ministero di sospenderne l'esecuzione con decreto contenente l'avviso al condannato della facoltà, che gli compete, di presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta consegna del provvedimento, istanza di ammissione a una delle misure alternative alla detenzione in esso indicate" (Sez. I, sent. n. 459 del 1999; Sez. II, sent. n. 4605 del 2000. Cfr. anche Sez. un., sent, n. 20 del 1998). D'altra parte è vero altresì che "la deroga al principio della sospensione automatica dell'esecuzione, prevista dall'art. 656 c.p.c., comma 9, per chi, al momento in cui diviene definitiva la condanna, si trovi in stato di custodia cautelare per il fatto oggetto della condanna da espiare, opera anche nei confronti di chi, detenuto in custodia cautelare per tale fatto al momento in cui è divenuta esecutiva la condanna e successivamente scarcerato per avere ottenuto l'espulsione volontaria dal territorio della Stato, sia rientrato illegalmente in Italia, giacché, in tale ipotesi, lo stato di libertà del condannato è da considerarsi illecito, in quanto effetto di un provvedimento comportante il divieto di permanenza (o di rientro) nel territorio dello Stato" (Sez. I, sent. n. 3825 del 2001). Talché l'accoglimento del predetto motivo di ricorso imporrebbe l'annullamento con rinvio al fine di accertare la sussistenza anche nella concreta fattispecie della deroga predetta. Sennonché dagli atti risulta che la ricorrente in data 6 febbraio 2006 è stata scarcerata per integrale espiazione della pena. Pertanto, stante il sopravvenuto difetto di interesse, va pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata;
dispone non farsi luogo alla sospensione dell'esecuzione della pena perché già espiata.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2006