Sentenza 4 ottobre 2011
Massime • 1
Integra la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. l'abusiva detenzione e cessione di giocattoli pirici capaci solo di arrecare molestie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2011, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 04/10/2011
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2279
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 48964/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AR N. IL 08/03/1979;
avverso la sentenza n. 584/2008 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 01/06/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello F.M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 1.6.2010 la Corte di Appello di Lecce - Sez. Distaccata di Taranto, riformava parzialmente la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Taranto in data 16.5.2007, appellata da AR DO, dichiarando non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 678 c.p. perché estinto per prescrizione, e rideterminando la pena residua - inflitta per reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. (per avere l'imputato falsificato il contenuto di una licenza comunale, rilasciata per vendita di prodotti alimentari) - in mesi quattro di reclusione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1 - la violazione dell'art. 678 c.p., rilevando che non si era fatto riferimento alla normativa speciale di cui al R.D. n. 635 del 1940, art. 82 relativa ai prodotti per giochi pirotecnici. A riguardo il ricorrente evidenziava peraltro che non era necessaria licenza per la vendita di tali manufatti.
2 - la violazione degli artt. 605 e 546 c.p.p. non essendo specificato il capo di imputazione;
3- la violazione degli artt. 477 e 482 c.p., rilevando che il primo giudice aveva motivato astrattamente sulla natura giuridica dell'atto amministrativo oggetto della falsificazione. D'altra parte la difesa evidenziava che la Corte di Appello non si era resa conto della avvenuta modifica del capo d'imputazione, che riguarda la falsificazione della licenza di vendita per prodotti alimentari. Pertanto il ricorrente deduceva la violazione del principio di correlazione, ritenendo che il RO fosse stato condannato per un fatto diverso da quello contestato. In tal senso si rilevava che la libera vendita di giochi pirotecnici è diversa rispetto alla vendita di "materiale esplodente". Per tali censure veniva chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte rileva che i motivi di ricorso si rivelano manifestamente infondati. Quanto alle censure riguardanti la fattispecie di cui all'art. 678 c.p., si evidenzia che esse risultano inammissibili, trattandosi di fattispecie estinta per prescrizione, ed avendo il Giudice di merito evidenziato - ai fini dell'art. 129 c.p.p., che la condotta risultava accertata all'esito dell'istruttoria svolta (quanto alla illecita vendita di materie esplodenti "artifici pirotecnici", enunciata dalla rubrica della sentenza di primo gradoni primo Giudice aveva rilevato che il teste che aveva effettuato il controllo amministrativo per la vendita di giochi pirotecnici, aveva fermato l'imputato, venditore ambulante, il quale aveva esibito una autorizzazione comunale (la n. 749 del 28.5.2002) per la vendita di prodotti alimentari e non, con l'aggiunta abusiva della frase "Vendita di materiale esplodente").
Per tali elementi si deve ritenere manifestamente infondata la tesi difensiva inerente alla violazione dell'art. 678 c.p., atteso che la giurisprudenza ha ritenuto applicabile tale norma anche ai casi di cessione di giocattoli pirici capaci di arrecare molestie (v. in tal senso, Cass. Sez.
1 - del 30.4.1988, n. 5263).
2 - Analogamente inammissibili si rivelano le deduzioni articolate in ordine alla violazione del principio di correlazione per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p.. Trattasi di argomentazioni - peraltro formulate in fatto - che vengono smentite dalla adeguata motivazione resa dal Giudice di merito, che la difesa si limita a criticare senza addurre alcun dato rivelatore della erronea interpretazione dei dati probatori, essendo la falsificazione della autorizzazione al commercio attinente alla frase aggiunta al documento per far apparire esistente l'autorizzazione alla vendita del materiale esplodente, e dunque restano ininfluenti i rilievi con i quali si assume che l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestato, essendo chiaramente enunciata la contestazione, alla quale la motivazione resa dal Giudice di merito sia in primo grado che in appello da sufficiente illustrazione quanto ai presupposti del giudizio di responsabilità dell'imputato.
Pertanto la Corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che viene determinata in Euro 1.000, 00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ed al versamento della somma di Euro 1.000, 00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012