Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
Il prossimo congiunto della persona offesa deceduta in conseguenza del reato esercita le facoltà ed i diritti attribuiti alla persona offesa senza necessità del ministero di un difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame proposta, avverso il decreto di convalida di un sequestro probatorio, dal prossimo congiunto della persona offesa deceduta, non assistito da un difensore munito di procura speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2009, n. 11830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11830 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 565
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 039054/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI CO N. IL 05/09/1963;
avverso ORDINANZA del 14/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso senza rinvio.
La Corte:
OSSERVA
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 14 maggio 2008, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da AN CO avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso il 22.4.2008 dal P.M. presso il Tribunale di Roma. Detta convalida riguardava il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria il 21.4.2008, nell'ambito delle indagini in svolgimento a seguito del ritrovamento del corpo senza vita della madre del ricorrente, PP IA MA, verosimilmente vittima di strangolamento nell'abitazione ove viveva e dove erano stati sottoposti a sequestro le cose oggetto del provvedimento impugnato.
A sostegno della decisione il Tribunale osservava che il ricorrente non rivestirebbe la qualità di parte offesa del reato, bensì di parte interessata alle conseguenze civilistiche di esso, di guisa che lo stesso non può stare in giudizio personalmente bensì, ai sensi dell'art. 100 c.p.p., col ministero di difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata. Di qui l'inammissibilità della doglianza non proposta con il ministero di difensore munito di procura speciale.
Ricorre per cassazione AN CO chiedendo l'annullamento del provvedimento in parola perché viziato, a suo avviso, da violazione dell'art. 307 c.p., comma 4, artt. 90, 322, 324 c.p.p., e da difetto di motivazione.
Deduce in particolare il ricorrente che il Tribunale avrebbe ignorato la disposizione di legge di cui all'art. 90 c.p.p., comma 3; che in data 29.4.2008 ha depositato presso la Procura della Repubblica di Roma nomina difensiva quale parte offesa del reato, formulando istanze istruttorie puntualmente riscontrate;
che del tutto legittima è da ritenersi, pertanto, la domanda proposta per il riesame del decreto di sequestro.
Il ricorso è fondato.
Nel caso in esame trovano applicazione i principi disciplinati dall'art. 90 c.p.p., ricognitivo, come è noto, dei diritti e delle facoltà riconosciuto dall'ordinamento processuale alla persona offesa dal reato.
A mente della citata norma non può negarsi che la parte offesa del reato è il titolare dell'interesse direttamente tutelato dalla legge quale oggetto giuridico del reato, il titolare, in altri termini, del bene protetto dalla norma, di guisa che, nella ipotesi dell'omicidio, la parte offesa dal reato è la vittima della condotta omicidiaria. Ma in siffatta ipotesi, quando cioè la parte offesa sia deceduta in conseguenza del reato, l'art. 90 c.p.p., comma 2, prevede che le facoltà ed i diritti previsti dalla legge in favore della parte offesa possano essere esercitati dai prossimi congiunti, individuati a mente dall'art. 307 c.p.p., comma 4. Da ciò consegue che erroneamente il Tribunale ha affermato la non applicabilità dell'art. 101 c.p.p., e delle modalità ivi previste per la nomina difensiva a cura della parte offesa nel caso di specie, dappoiché errata la premessa del sillogismo giuridico illustrato col provvedimento impugnato e cioè che il ricorrente ricoprisse la qualità processuale di. potenziale parte civile e non già, come viceversa riconosciuto dalle norme innanzi richiamate, quella di titolare di diritti e facoltà proprie della parte offesa dappoiché non più in vita quest'ultima in conseguenza del reato per il quale è processo.
Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il riesame della impugnazione.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009