Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/2002, n. 6370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6370 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 063 70/02 IN NOME L POPOLO ITALIAN LA CORTE Oggetto Azione revocatoria SEZIONE TERZA CIVILE ordinaria e domanda di condanna al risarcimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: da inadempimento - R.G.N. 22530/99 - Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Cron.18253 Consigliere Dott. Italo PURCARO Rep. 1398Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud. 11/02/02Rel. Consiglier Dott. Alfonso AMATUCCI e ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSA SE NT ENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE GANTERER JOSEF, KOMPATSCHER RUTH, elettivamente per diritti €1.55 11 Z002 domiciliati in ROMA VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo IL CANCELLIERE studio dell'avvocato CLAUDIO ROSSANO, che li difende GERHARD BRANDSTATTER, giusta unitamente all'avvocato delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MM AR, SC OR RO in MM, MM €0,77 1.1500 CANCELLERIA HELGA, SCHMUNG SCHWAIGE DI RO OR IE & Co., in persona della sua legale rappresentante SA LA 2002 CH in Zemm elettivamente domiciliati in ROMA er, : 365 VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato 1 2 1 0 2 3 0 1 GIAMPIERO PLACIDI, difesi dall'avvocato FAUSTO GIUDICEANDREA, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 287/99 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione civile emessa e depositata il 22/6/99, Rg. 11/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato CLAUDIO ROSSANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 146/91 il tribunale di Bolzano rigettò, per quanto in questa sede ancora interessa, la domanda di SE GA volta alla declaratoria di inefficacia, perché effettuati in pregiudizio delle sue ragioni creditorie, dell'atto costitutivo della s.a.s. UN WA der SA LA CH & Co. e dell'atto di cessione delle quote sociali stipulato tra i soci AR MM, SA LA CH in MM ed EL MM, nonché alla condanna di AR MM al pagamento della somma di circa L. 30.000.000, oltre ac- Jee cessori, erogate dal GA per liberare da ipoteche 2 alcuni immobili che lo MM, a tanto obbligatosi e rimasto inadempiente, aveva conferito in altra società (UNhof). Rigettò altresì la domanda di TH OM vol- ta alla declaratoria di inefficacia degli stessi atti ed alla condanna dello MM alla corresponsione di L. 37.000.000, versat gli dall'attrice all'atto della con- clusione di un contratto preliminare (andato smarrito) di compravendita di un immobile, la cui proprietà lo MM non le aveva poi trasferito. Ritenne il tribunale, quanto alla domanda del pri- che il convenuto aveva giustificatamente omesso di mo, adempiere (eccezione di inadempimento); quanto alla do- manda della seconda, che non era stata provata la con- clusione del contratto preliminare e che la domanda di arricchimento senza causa a titolo ereditario formulata in sede di precisazione delle conclusioni integrava una domanda nuova, in ordine alla quale i convenuti non avevano accettato il contraddittorio.
2. La corte d'appello di Trento, con sentenza n. 287/99, ha rigettato il gravame degli attori sui rilie- vi. a) quanto alla richiesta della OM, che dal "finalmente rinvenuto" e prodotto contratto preli- minare risultava che lo stesso era stato concluso dal 3 marito deceduto, sicché per un verso la domanda dell'attrice era infondata in relazione al fatto costi- tutivo del proprio diritto rappresentato dalla afferma- ta conclusione da parte sua (e non del marito) del con- tratto preliminare di compravendita e, per altro verso, la domanda di restituzione, quale erede del marito, dell'importo versato dal medesimo, era inammissibile, siccome per la prima volta formulata in appello (anzi, addirittura nella seconda comparsa conclusionale); b) quanto alla richiesta del GA, che il tribunale aveva bensì impropriamente fatto applicazione della norma sull'eccezione di inadempimento, ma che il GA era privo di legittimazione ad agire, posto che gli immobili erano stati conferiti in società e che, dunque, solo la società avrebbe potuto domandare la restituzione di quanto esborsato per liberarli dalle ipoteche che sugli stessi gravavano.
3. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione SE GA e TH OM ved. BA af- fidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resistono con controricorso gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo, relativo alla posizione del GA, è denunciato come si evince dall'illustrazione della doglianza "vizio di valuta- 4 zione delle prove e/o di insufficiente motivazione", nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2702, 2729 e 2735 c.c.. Si sostiene che, nel ravvisare il difetto di legit- timazione ad agire del GA stesso per essere stati i beni (gravati dalle ipoteche dalle quali lo MM avrebbe dovuto liberarli) conferiti in società, dunque surrogatasi all'istituto bancario creditore ex art. 1203, n. 2, C.C., la corte d'appello aveva omesso di rilevare che dal documento n. 2 prodotto in prime cure con la comparsa di replica del 7.5.1987 risultava che la quietanza di pagamento a saldo era stata emessa a favore proprio del GA, il quale peraltro non ri- vestiva più al momento di tale secondo pagamento (13.1.1987) la qualità di socio accomandatario della UNhof s.a.s., erroneamente supposta e valorizzata dalla corte di merito ed invece dismessa dall'11.11.1986 (come risultava dal documento prodotto in sede di ricorso per cassazione). Egli dunque aveva pagato quale soggetto ormai estraneo alla società, te- nuto a garantire gli acquirenti delle quote sociali in ordine alla bontà del loro acquisto, non meno di quanto vi fosse tenuto lo MM nei propri confronti all'atto della cessione della sua quota. Si afferma poi che l'errore di valutazione della 5 corte d'appello si estende anche alla prima quietanza di pagamento (di L. 12.509.166) intestata alla Schmun- ghof, rientrando nella prassi il rilascio di quietanza a favore del soggetto che corra il rischio dell'esecuzione (la società) anche se il pagamento sia effettuato da un terzo (il GA) ed essendo tale elemento presuntivo fortemente suffragato sia dalle contraddittorie indicazioni delle due quietanze, sia dalle precise affermazioni del GA al riguardo, non contraddette dalla controparte.
1.2. Il motivo è infondato. Il fatto costitutivo del credito fatto valere dal GA e costituente anche il presupposto dell'espletata azione revocatoria è costituito - come risulta dall'atto di citazione in primo grado dall'asserita assunzione dell'obbligo dell'accomandante MM, in sede di costituzione della società Schmun- ghof s.a.s. di GA SE, "ad estinguere tutte le passività gravanti sugli immobili costituenti l'azienda agricola UN". La corte d'appello ha ritenuto che, su tale base, il GA non avesse fornito la prova del titolo azionato, posto che il bene gravato da ipoteca, una volta conferito in società, va a formare, in ragione del valore ad esso attribuito, il capitale della socie- 6 tà; "la quale soltanto, ed a condizione ovviamente di un attribuito valore minore rispetto a quello effetti- vo, ha diritto di ottenere dal debitore" conferente il pagamento della somma corrispondente al debito ipoteca- rio che abbia estinto, così surrogandosi al creditore soddisfatto ex art. 1203, n. 2, c.c.. E ciò soggiunge - "ancorché autore del pagamento in la corte di merito favore dell'istituto bancario creditore fosse stato il GA" (sicché risultano per ciò stesso svilite le considerazioni del ricorrente sulla valenza dell'errore della corte d'appello circa la qualità di socio acco- mandatario del medesimo anche alla data del secondo pa- gamento). Siffatte osservazioni sono del tutto corrette in diritto. Né il ricorrente GA sostiene di aver ad- dotto la sussistenza di un autonomo patto parasociale tra lui stesso e lo MM, che avrebbe potuto in ipo- tesi indurre a ravvisare una legittimazione ad agire del GA in proprio. In difetto di tale prospetta- zione, la sentenza non è censurabile per aver ritenuto che sulla base delle stesse affermazioni dell'attore difettasse la sua legittimazione ad agire, del resto non supportata neppure dall'affermazione (mai fatta) che egli fosse stato, una volta adempiuto un debito al- trui (dello MM) nei confronti della società (me- 7 diante il pagamento all'istituto bancario), volontaria- mente surrogato dalla società stessa nel suo credito verso il debitore.
2.1. Col secondo motivo, concernente la posizione di TH OM ved. BA, la sentenza è censurata per "erroneità, mancanza, insufficienza, con- traddittorietà della motivazione" per avere la corte territoriale ritenuto nuova la domanda, dalla stessa formulata in appello, di restituzione della somma ver- sata dal marito quale sua erede, In realtà, afferma, già in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado ella aveva domandato che la somma le fosse corrisposta "nella sua qualità di erede legittima del marito in subordine a titolo di arricchimento senza causa", rinunciando bensì in secon- do grado alla richiesta subordinata, ma non anche all'estensione al titolo ereditario della seconda do- manda, che non era dunque nuova. Sostiene, inoltre, che avendo lo MM scelto la linea difensiva di negare falsamente in radice di aver concluso un contratto preliminare, non era in concreto raffigurabile alcun vulnus del diritto di difesa, giac- ché se il titolo ereditario fosse stato fatto valere fin dall'inizio, nessun altra difesa lo MM avrebbe potuto adottare se non quella di negare l'esistenza del 8 negozio, 2.2. Il motivo è infondato. Il titolo ereditario, per la prima volta invocato in sede di conclusioni di primo grado, integrava una diversa causa petendi, connotando dunque come nuova qualunque domanda sullo stesso fondata, come tale non introdotta nel thema decidendum in primo grado, atteso l'espresso rifiuto del convenuto di accettazione del contraddittorio su tutte le domande nuove. E' dunque insussistente in fatto il presupposto sul quale è fondato l'assunto della non novità della doman- -da proposta in appello, basata come chiaramente posto in rilievo dalla corte d'appello - su un diverso fatto costitutivo del diritto, rappresentato dalla conclusio- ne del contratto preliminare con persona diversa dalla attrice, che in atto di citazione aveva invece dichia- rato di esserne stata parte. Le ulteriori considerazioni della ricorrente sull'assenza di violazione del diritto di difesa sono del tutto prive di pregio, in quanto esclusivamente supportate dall'inammissibile “ipotesi" dell'assenza di una linea difensiva diversa da quella adottata quand' anche la domanda fosse stata fondata sul contrat- to intervenuto tra 10 MM ed il marito, del quale l'attrice si fosse affermata unica erede. 9 3. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna ricorren- tio in solido, alle spese del giudizio di cassazione, liquida in € 123,27# ' oltre ad € 2.000,00 che per onorari. Roma, 11 febbraio 2002 L'estensore Il presidente Пирь ми IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositato Concelleria Oggi 03 05. 2 IL CACDELLITE 01 Don sa Maja Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 goth 0.0.11.2002 Serie 4. 42580 109T 12911 160.10 CENIC TAДO 456T 30.99 p. Ding e Servizi (Dott.ssa Man F PO) Responsabile Servizio Aliudiziari TOLA60 10 (Dr. M. RACCICANT 10 OTT 0132 10