CASS
Sentenza 11 luglio 2023
Sentenza 11 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2023, n. 29966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29966 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL GE IN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27-28/02/2023 del TRIBUNALE DI CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ID GIORGIO, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi ai sensi dell'ad, 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29966 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO EL GE PI ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 27-28/02/2023 che, nel rigettare l'istanza di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in ordine al delitto di cui agli artt. 110-629, comma 2, e 416-bis.1 cod. pen. 1. Con tre motivi - che, ai sensi dell'art. :173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione - la difesa deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. La censura riguarda la sussistenza della gravità indiziaria a sostegno dell'ipotesi estorsiva aggravata, nonché dell'affermato coinvolgimento concorsuale del ricorrente. In particolare, si lamenta che il Tribunale non si sia compiutamente confrontato con l'alternativa versione dei fatti fornita dalla difesa, anche mediante allegazione documentale, secondo cui la presenza del ricorrente all'unico incontro avuto con la persona offesa era da rcondursi all'attività di legale della controparte dallo stesso svolta, versione che rinveniva conferma nello stesso contenuto dei dialoghi intercettati a cui l'ordinanza impugnata aveva fatto contraddittoriamente riferimento. 1.2. Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. per., in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. Si lamenta la carenza di motivazione in ordine sia agli elementi dimostrativi dell'estrinsecazione del metodo mafioso sia della consapevolezza del ricorrente di concorrere in una estorsione aggravata dalla presenza di soggetti intranei ad associazione mafiosa che avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. 1.3. Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. La censura attiene alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di reiterazione, considerato che la situazione di fatto posta a base della vicenda doveva ritenersi ormai consolidata, con esclusione di ulteriori possibili controversie tra le parti e stante l'assenza di legami di ordine illecito intercorrenti tra l'indagato e i soggetti in favore dei quali avrebbe prestato la propria opera. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NC OM Pirrelli, con requisitoria del 07/06/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. I difensori del ricorrente, con nota e memoria rispettivamente del 15 e del 16/06/2023, hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che all'indagato si contesta di avere dato il suo contributo causale nella realizzazione di un piano estorsivo, in concorso con appartenenti a cosche di 'ndrangheta e con metodo mafioso, ai danni di DO IC, aggiudicatario di una terra ISMEA, al fine di far ottenere a ZO AN la retrocessione del terreno da lui un tempo avuto o quantomeno di indurre lo stesso DO a rinunciare all'aggiudicazione. Il contributo causale apportato dal ricorrente viene individuato nell'attività di intermediazione svolta, agevolata anche dalla spendita della sua qualità di avvocato, affinché fosse soddisfatta la pretesa ingiusta dei ZO, nella consapevolezza della relativa illiceità (ossia costringere la persona offesa a cedere la disponibilità del terreno). In particolare, secondo la ricostruzione asseverata dai giudici di merito, l'indagato, pienamente consapevole del piano illecito perseguito dai ZO, incontrava, unitamente a costoro, la persona offesa nel mese di agosto 2018 e, strumentalizzando il ruolo di avvocato, prospettava la possibilità di trovare un accordo che, essendo ormai avvenuta l'aggiudicazione del terreno in favore della persona offesa, non poteva che essere illecito, non potendo più vantare i ZO alcun diritto ai fini della retrocessione del terreno. 2. Alla ricostruzione accusatoria si contrappone quella fornita dalla difesa, la quale contesta anzitutto la natura estorsiva della pretesa fatta valere dai ZO e, soprattutto, mediante il riferimento a prove documentali e dichiarative, sostiene che il ricorrente, lungi dall'inserirsi nell'ambito di una dinamica estorsiva, ha incontrato una sola volta e in modo assolutamente casuale la persona offesa;
inoltre, la partecipazione all'incontro, finalizzata a comprendere se il DO avesse acquistato il terreno dei ZO, si era conclusa con l'auspicio (e non la minaccia) di trovare un accordo tra le parti. E tanto a prescindere dall'assenza di consapevolezza di un ipotetico disegno estorsivo perseguito dai ZO, soggetti incensurati e diversi da quelli condannati per associazione mafiosa, a cui l'ordinanza impugnata aveva fatto erroneamente riferimento per far discendere la mafiosità degli indagati e la natura di estorsione ambientale della pretesa. L'assenza della valenza estorsiva dell'incontro si ricavava dallo stesso contenuto della captazione citata dal Tribunale, non emergendo alcun timore preesistente in capo alla persona offesa, per come confermato dal fatto che, trascorsi appena due giorni, veniva concluso il contratto di custodia del terreno con l'ISMEA. Gli stessi tempi di evoluzione della vicenda (il 23/10/2018 i ZO avevano lasciato la terra consegnandola all'ufficiale giudiziario;
la persone offesa il 24/10/2018 aveva sottoscritto con l'ISMEA il contratto di comodato del terreno;
solo il 04/03/2019 il 3 DO rinuncerà all'aggiudicazione perdendo la caparra) erano dimostrativi che la rinuncia all'aggiudicazione non fosse conseguenza dell'incontro con i c.d. «strongolesi» e, soprattutto, con lo stesso avvocato ricorrente, bensì dovuta ad altre ragioni. 3. Tanto premesso, va anzitutto evidenziato che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - l'ordinanza impugnata sfugge ai vizi di legittimità denunziati con riguardo alla sussistenza del delitto estorsivo ai danni del DO, nella forma aggravata così come contestata. Posto che nessun acquisto della proprietà per usucapione è stato giudizialmente asseverato nei confronti dei ZO (a nulla valendo che abbiano intentato contro l'ente pubblico una causa a tale scopo) e che l'eventuale pretesa dei frutti del terreno a seguito di espropriazione attiene al profilo risarcitorio, ma non certo a quello petitorio e che non può neppure configurarsi il rifiuto di rilascio come uno strumento di autotutela di un'occupazione abusiva, nessun titolo gli stessi avevano per continuare ad occupare il terreno. Né al riguardo assume rilievo la circostanza - indotta con la memoria difensiva - che il Tribunale civile abbia rigettato l'azione di reintegra esercitata da un'assegnataria, posto che ciò è avvenuto in difetto dell'ovvio presupposto richiesto per spiegare tale azione, ossia l'esistenza di una relazione di fatto col bene che, all'evidenza, l'aggiudicataria non poteva vantare proprio in ragione dell'occupazione del terreno da parte dei ZO. Pertanto, la pretesa rivolta nei confronti di colui che era divenuto aggiudicatario del terreno - terzo rispetto al rapporto intercorrente tra gli occupanti abusivi e l'ente proprietario del terreno - affinché non ne entrasse nel materiale possesso, risulta sine iure. Inoltre, il Tribunale, sulla scorta della concatenazione logica degli eventi e in ragione dello spessore criminale dei soggetti coinvolti, ha anche ben spiegato perché la pretesa avanzata nei confronti del DO sia riconducibile al paradigma della minaccia e, persino, di stampo mafioso. La circostanza, infatti, che la vicenda relativa all'assegnazione del terreno a favore del DO e, in particolare, l'interesse dei ZO, quali occupanti abusivi, a conservarne sine iure il possesso, fosse giunta «all'attenzione» dei noti esponenti delle varie cosche di 'ndrangheta che insistevano sul territorio, tanto da indurli ad intervenire sulla persona offesa al fine di chiedere «chiarimenti» del suo operato, dà ragionevolmente conto di come la causale della pretesa, ben lungi dal restare nell'ambito dei confini di una controversia di carattere civilistico, avesse finito per assumere natura illecita. Del resto, gli unici soggetti che avevano interesse affinché i maggiorenti delle cosche di 'ndrangheta portassero una «ambasciata» alla persona offesa erano esclusivamente i ZO, quali occupanti abusivi del terreno ed originari assegnatari, titolari di un esplicito interesse a non retrocederlo in favore di nessuno, 4 per come poi confermato dall'esito della vicenda che vede, da un lato, il DO rinunziare all'aggiudicazione (la circostanza, indotta dalla memoria difensiva, che si sia successivamente accertato che la persona offesa non abbia perduto la caparra, non esclude l'estorsione consumata, tenuto conto che l'ingiusto profitto viene anche individuato nella «conservazione», tramite prestanome, del terreno) e, dall'altro, divenire invece aggiudicatario del terreno, ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello offerto dal DO, una persona (Ammannato Rossella) coniugata con ZO IC, figlio di ZO AN a cui il terreno, unitamente ad altre porzioni viciniorie, era stato espropriato dall'ente pubblico. Del resto, le intercettazioni citate dal Tribunale rendono chiaro come l'intervento dei terzi di 'ndrangheta si legasse, in una sorta di continuità finalistica, con l'iniziativa dei ZO, tanto che la rinunzia all'aggiudicazione avrà luogo successivamente alla «ambasciata» portata dagli esponenti della cosca Giglio di Strongoli. Di ciò, per quanto specificato dal Tribunale, dà conto anche la stessa persona offesa, la quale, nel «meravigliarsi» del successivo intervento dei maggiorenti, precisa loro di essersi premunita di «avvisare» i ZO del suo intendimento di acquistare il terreno, ben consapevole, dunque, delle dinamiche imposte dalla criminalità organizzata del luogo. Si tratta, all'evidenza, di un comportamento che non solo dà atto del legame esistente tra la pretesa dei ZO ed il successivo intervento ad adiuvandum posto in essere dai correi 'ndranghetisti, ma anche delle «regole» mafiose che gli imprenditori debbono osservare per esercitare i loro diritti, il cui soddisfacimento deve necessariamente passare per il nulla osta di chi, in quei luoghi,, si pone quale diretta e/o indiretta espressione del potere mafioso. In tema di estorsione cd. "ambientale', ha affermato la Corte di legittimità, non è necessario neppure che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo - evenienza che non ricorre nel caso in esame essendo il DO ben consapevole della caratura dei personaggi coinvolti - rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose, così integrandosi anche la circostanza aggravante del metodo mafioso. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistere un tentativo di estorsione ambientale in relazione alla condotta degli imputati - di cui uno appartenente ad una cosca di 'ndrangheta - che avevano effettuato una richiesta anomala di informazioni, con fissazione unilaterale di un appuntamento a distanza di pochi giorni, al responsabile di un'impresa impegnata in lavori nel territorio calabrese, il quale, pur provenendo da altra regione, si era immediatamente reso conto della natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito dopo sporto denuncia).(Ex multis, Sez. 2, n. 22976 5 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01; Sez. 2, n. 24159 del 05/04/2023, Fallace, non mass.; Sez. 2, n. n. 21707 del 17/9/2019, Barone, Rv. 276115 - 02; Sez. 2, n. 22976 del 13/4/2017, Neri, Rv. 270175 - 01). 4. A diverse conclusioni, invece, può pervenirsi con riguardo alla consapevole compartecipazione del ricorrente nell'ordito estorsivo. Il Tribunale ravvisa il concorso del legale nel fatto «di partecipare agli incontri mettendo a disposizione le sue evidenti qualifiche professionali, di cui si serve la famiglia mafiosa, per trovare la soluzione dell'affare» e ne ricava la gravità indiziaria sulla scorta di un'intercettazione ambientale della persona offesa in cui questa, nel riferire ai maggiorenti di ‘ndrangheta (i c.d. «strongolesi») l'esito di uno degli incontri avuti con i ZO (i c.d. «cirotani»), chiamerebbe in causa il ricorrente, collocandolo dalla parte dei ZO, suoi «contraddittori». Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta, però, che la presenza del legale fu sporadica - essendo questi intervenuto in occasione del scio terzo incontro e unitamente ad un perito agronomo - ed anche occasionale (secondo il dichiarato del teste a difesa), a fronte di una pretesa che si snoda, invece, in ripetuti incontri e, soprattutto, si avvale di successivi ed ulteriori «ausili» e protagonisti, i quali non fanno alcun riferimento alla presenza del legale e neppure lo conoscono. Assenti, poi, sono ulteriori contatti tra la persona offesa ed il ricorrente, né sono evidenziate sommarie informazioni di quest'ultimo a corredo della vicenda, né è spiegato se il successivo esito di «retrocessione» del terreno ai ZO, mediante forzosa rinuncia, sia conseguenza anche della sua opera, non traendosi a tale riguardo elementi decisivi dalla affermata presenza del ricorrente ad uno degli incontri. Inoltre, anche laddove al EL sia riconducibile la prospettazione di stipulare un contratto simulato - che vedeva il DO divenire "prestanome" dei ZO a fronte del pagamento delle rate inerenti all'aggiudicazione ad opera degli occupanti - per addivenire ad una soluzione satisfattiva dell'interesse dei propri clienti, al di là del fatto che l'estorsione risulta essersi realizzata con la successiva forzosa "retrocessione" del terreno, affinché tale iniziativa assuma disvalore penale occorre non solo che sia lo strumento per realizzare una finalità non consentita dalla procedura di assegnazione, ma che sia consapevolmente asservita alla prospettazione minacciosa operata dal terzo interessato. Le allegazioni difensive, poi, con le quali l'ordinanza impugnata non pare essersi confrontata compiutamente, paiono escludere uno stabile asservimento del legale agli interessi della famiglia «cirotana» che sia riconducibile ad affari illeciti ed alla perpetrazione di reati, da cui possa ricavarsi un ruolo di «consigliori» del Mella che «strabordi» dai limiti dell'esercizio della professione, a prescindere dai 6 rilievi sulle modalità di esercizio e sulla professionalità di quanto legalmente prestato. Inoltre, l'espressione «troverete un accorcio» che il ricorrente ha pronunciato in occasione dell'unico incontro a cui ha preso parte, semanticamente sfornita di valenza costrittiva, risulta priva dei necessari riferimenti, anche argomentativi, di sostegno che possano renderla dimostrativa di un contributo consapevole e avente valenza efficiente nell'ambito di una più ampia filiera estorsiva. E ciò se si considera che sempre nel corpo dell'intercettazione il riferimento alla necessità di trovare un accordo si lega alla risposta all'interrogativo rivolto dal legale alla persona offesa di comprendere gli esatti termini della vicenda, nonché all'affermazione del DO di avere seguito una procedura legale che .gli aveva consentito di porsi quale interlocutore dei propri clienti. Né l'ulteriore lettura dell'ordinanza impugnata consente di ricavare altri elementi dimostrativi che, proprio grazie all'intermediazione del legale, la persona offesa sia stata poi costretta a rinunciare alla posizione di vantaggio legittimamente acquisita sul terreno che era stato espropriato ai danni della famiglia cirotana. 5. In tali termini, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, restando per l'effetto assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso, il 23/06/2023
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ID GIORGIO, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi ai sensi dell'ad, 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29966 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO EL GE PI ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 27-28/02/2023 che, nel rigettare l'istanza di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in ordine al delitto di cui agli artt. 110-629, comma 2, e 416-bis.1 cod. pen. 1. Con tre motivi - che, ai sensi dell'art. :173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione - la difesa deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. La censura riguarda la sussistenza della gravità indiziaria a sostegno dell'ipotesi estorsiva aggravata, nonché dell'affermato coinvolgimento concorsuale del ricorrente. In particolare, si lamenta che il Tribunale non si sia compiutamente confrontato con l'alternativa versione dei fatti fornita dalla difesa, anche mediante allegazione documentale, secondo cui la presenza del ricorrente all'unico incontro avuto con la persona offesa era da rcondursi all'attività di legale della controparte dallo stesso svolta, versione che rinveniva conferma nello stesso contenuto dei dialoghi intercettati a cui l'ordinanza impugnata aveva fatto contraddittoriamente riferimento. 1.2. Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. per., in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. Si lamenta la carenza di motivazione in ordine sia agli elementi dimostrativi dell'estrinsecazione del metodo mafioso sia della consapevolezza del ricorrente di concorrere in una estorsione aggravata dalla presenza di soggetti intranei ad associazione mafiosa che avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. 1.3. Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. La censura attiene alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di reiterazione, considerato che la situazione di fatto posta a base della vicenda doveva ritenersi ormai consolidata, con esclusione di ulteriori possibili controversie tra le parti e stante l'assenza di legami di ordine illecito intercorrenti tra l'indagato e i soggetti in favore dei quali avrebbe prestato la propria opera. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NC OM Pirrelli, con requisitoria del 07/06/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. I difensori del ricorrente, con nota e memoria rispettivamente del 15 e del 16/06/2023, hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che all'indagato si contesta di avere dato il suo contributo causale nella realizzazione di un piano estorsivo, in concorso con appartenenti a cosche di 'ndrangheta e con metodo mafioso, ai danni di DO IC, aggiudicatario di una terra ISMEA, al fine di far ottenere a ZO AN la retrocessione del terreno da lui un tempo avuto o quantomeno di indurre lo stesso DO a rinunciare all'aggiudicazione. Il contributo causale apportato dal ricorrente viene individuato nell'attività di intermediazione svolta, agevolata anche dalla spendita della sua qualità di avvocato, affinché fosse soddisfatta la pretesa ingiusta dei ZO, nella consapevolezza della relativa illiceità (ossia costringere la persona offesa a cedere la disponibilità del terreno). In particolare, secondo la ricostruzione asseverata dai giudici di merito, l'indagato, pienamente consapevole del piano illecito perseguito dai ZO, incontrava, unitamente a costoro, la persona offesa nel mese di agosto 2018 e, strumentalizzando il ruolo di avvocato, prospettava la possibilità di trovare un accordo che, essendo ormai avvenuta l'aggiudicazione del terreno in favore della persona offesa, non poteva che essere illecito, non potendo più vantare i ZO alcun diritto ai fini della retrocessione del terreno. 2. Alla ricostruzione accusatoria si contrappone quella fornita dalla difesa, la quale contesta anzitutto la natura estorsiva della pretesa fatta valere dai ZO e, soprattutto, mediante il riferimento a prove documentali e dichiarative, sostiene che il ricorrente, lungi dall'inserirsi nell'ambito di una dinamica estorsiva, ha incontrato una sola volta e in modo assolutamente casuale la persona offesa;
inoltre, la partecipazione all'incontro, finalizzata a comprendere se il DO avesse acquistato il terreno dei ZO, si era conclusa con l'auspicio (e non la minaccia) di trovare un accordo tra le parti. E tanto a prescindere dall'assenza di consapevolezza di un ipotetico disegno estorsivo perseguito dai ZO, soggetti incensurati e diversi da quelli condannati per associazione mafiosa, a cui l'ordinanza impugnata aveva fatto erroneamente riferimento per far discendere la mafiosità degli indagati e la natura di estorsione ambientale della pretesa. L'assenza della valenza estorsiva dell'incontro si ricavava dallo stesso contenuto della captazione citata dal Tribunale, non emergendo alcun timore preesistente in capo alla persona offesa, per come confermato dal fatto che, trascorsi appena due giorni, veniva concluso il contratto di custodia del terreno con l'ISMEA. Gli stessi tempi di evoluzione della vicenda (il 23/10/2018 i ZO avevano lasciato la terra consegnandola all'ufficiale giudiziario;
la persone offesa il 24/10/2018 aveva sottoscritto con l'ISMEA il contratto di comodato del terreno;
solo il 04/03/2019 il 3 DO rinuncerà all'aggiudicazione perdendo la caparra) erano dimostrativi che la rinuncia all'aggiudicazione non fosse conseguenza dell'incontro con i c.d. «strongolesi» e, soprattutto, con lo stesso avvocato ricorrente, bensì dovuta ad altre ragioni. 3. Tanto premesso, va anzitutto evidenziato che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - l'ordinanza impugnata sfugge ai vizi di legittimità denunziati con riguardo alla sussistenza del delitto estorsivo ai danni del DO, nella forma aggravata così come contestata. Posto che nessun acquisto della proprietà per usucapione è stato giudizialmente asseverato nei confronti dei ZO (a nulla valendo che abbiano intentato contro l'ente pubblico una causa a tale scopo) e che l'eventuale pretesa dei frutti del terreno a seguito di espropriazione attiene al profilo risarcitorio, ma non certo a quello petitorio e che non può neppure configurarsi il rifiuto di rilascio come uno strumento di autotutela di un'occupazione abusiva, nessun titolo gli stessi avevano per continuare ad occupare il terreno. Né al riguardo assume rilievo la circostanza - indotta con la memoria difensiva - che il Tribunale civile abbia rigettato l'azione di reintegra esercitata da un'assegnataria, posto che ciò è avvenuto in difetto dell'ovvio presupposto richiesto per spiegare tale azione, ossia l'esistenza di una relazione di fatto col bene che, all'evidenza, l'aggiudicataria non poteva vantare proprio in ragione dell'occupazione del terreno da parte dei ZO. Pertanto, la pretesa rivolta nei confronti di colui che era divenuto aggiudicatario del terreno - terzo rispetto al rapporto intercorrente tra gli occupanti abusivi e l'ente proprietario del terreno - affinché non ne entrasse nel materiale possesso, risulta sine iure. Inoltre, il Tribunale, sulla scorta della concatenazione logica degli eventi e in ragione dello spessore criminale dei soggetti coinvolti, ha anche ben spiegato perché la pretesa avanzata nei confronti del DO sia riconducibile al paradigma della minaccia e, persino, di stampo mafioso. La circostanza, infatti, che la vicenda relativa all'assegnazione del terreno a favore del DO e, in particolare, l'interesse dei ZO, quali occupanti abusivi, a conservarne sine iure il possesso, fosse giunta «all'attenzione» dei noti esponenti delle varie cosche di 'ndrangheta che insistevano sul territorio, tanto da indurli ad intervenire sulla persona offesa al fine di chiedere «chiarimenti» del suo operato, dà ragionevolmente conto di come la causale della pretesa, ben lungi dal restare nell'ambito dei confini di una controversia di carattere civilistico, avesse finito per assumere natura illecita. Del resto, gli unici soggetti che avevano interesse affinché i maggiorenti delle cosche di 'ndrangheta portassero una «ambasciata» alla persona offesa erano esclusivamente i ZO, quali occupanti abusivi del terreno ed originari assegnatari, titolari di un esplicito interesse a non retrocederlo in favore di nessuno, 4 per come poi confermato dall'esito della vicenda che vede, da un lato, il DO rinunziare all'aggiudicazione (la circostanza, indotta dalla memoria difensiva, che si sia successivamente accertato che la persona offesa non abbia perduto la caparra, non esclude l'estorsione consumata, tenuto conto che l'ingiusto profitto viene anche individuato nella «conservazione», tramite prestanome, del terreno) e, dall'altro, divenire invece aggiudicatario del terreno, ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello offerto dal DO, una persona (Ammannato Rossella) coniugata con ZO IC, figlio di ZO AN a cui il terreno, unitamente ad altre porzioni viciniorie, era stato espropriato dall'ente pubblico. Del resto, le intercettazioni citate dal Tribunale rendono chiaro come l'intervento dei terzi di 'ndrangheta si legasse, in una sorta di continuità finalistica, con l'iniziativa dei ZO, tanto che la rinunzia all'aggiudicazione avrà luogo successivamente alla «ambasciata» portata dagli esponenti della cosca Giglio di Strongoli. Di ciò, per quanto specificato dal Tribunale, dà conto anche la stessa persona offesa, la quale, nel «meravigliarsi» del successivo intervento dei maggiorenti, precisa loro di essersi premunita di «avvisare» i ZO del suo intendimento di acquistare il terreno, ben consapevole, dunque, delle dinamiche imposte dalla criminalità organizzata del luogo. Si tratta, all'evidenza, di un comportamento che non solo dà atto del legame esistente tra la pretesa dei ZO ed il successivo intervento ad adiuvandum posto in essere dai correi 'ndranghetisti, ma anche delle «regole» mafiose che gli imprenditori debbono osservare per esercitare i loro diritti, il cui soddisfacimento deve necessariamente passare per il nulla osta di chi, in quei luoghi,, si pone quale diretta e/o indiretta espressione del potere mafioso. In tema di estorsione cd. "ambientale', ha affermato la Corte di legittimità, non è necessario neppure che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo - evenienza che non ricorre nel caso in esame essendo il DO ben consapevole della caratura dei personaggi coinvolti - rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose, così integrandosi anche la circostanza aggravante del metodo mafioso. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistere un tentativo di estorsione ambientale in relazione alla condotta degli imputati - di cui uno appartenente ad una cosca di 'ndrangheta - che avevano effettuato una richiesta anomala di informazioni, con fissazione unilaterale di un appuntamento a distanza di pochi giorni, al responsabile di un'impresa impegnata in lavori nel territorio calabrese, il quale, pur provenendo da altra regione, si era immediatamente reso conto della natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito dopo sporto denuncia).(Ex multis, Sez. 2, n. 22976 5 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01; Sez. 2, n. 24159 del 05/04/2023, Fallace, non mass.; Sez. 2, n. n. 21707 del 17/9/2019, Barone, Rv. 276115 - 02; Sez. 2, n. 22976 del 13/4/2017, Neri, Rv. 270175 - 01). 4. A diverse conclusioni, invece, può pervenirsi con riguardo alla consapevole compartecipazione del ricorrente nell'ordito estorsivo. Il Tribunale ravvisa il concorso del legale nel fatto «di partecipare agli incontri mettendo a disposizione le sue evidenti qualifiche professionali, di cui si serve la famiglia mafiosa, per trovare la soluzione dell'affare» e ne ricava la gravità indiziaria sulla scorta di un'intercettazione ambientale della persona offesa in cui questa, nel riferire ai maggiorenti di ‘ndrangheta (i c.d. «strongolesi») l'esito di uno degli incontri avuti con i ZO (i c.d. «cirotani»), chiamerebbe in causa il ricorrente, collocandolo dalla parte dei ZO, suoi «contraddittori». Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta, però, che la presenza del legale fu sporadica - essendo questi intervenuto in occasione del scio terzo incontro e unitamente ad un perito agronomo - ed anche occasionale (secondo il dichiarato del teste a difesa), a fronte di una pretesa che si snoda, invece, in ripetuti incontri e, soprattutto, si avvale di successivi ed ulteriori «ausili» e protagonisti, i quali non fanno alcun riferimento alla presenza del legale e neppure lo conoscono. Assenti, poi, sono ulteriori contatti tra la persona offesa ed il ricorrente, né sono evidenziate sommarie informazioni di quest'ultimo a corredo della vicenda, né è spiegato se il successivo esito di «retrocessione» del terreno ai ZO, mediante forzosa rinuncia, sia conseguenza anche della sua opera, non traendosi a tale riguardo elementi decisivi dalla affermata presenza del ricorrente ad uno degli incontri. Inoltre, anche laddove al EL sia riconducibile la prospettazione di stipulare un contratto simulato - che vedeva il DO divenire "prestanome" dei ZO a fronte del pagamento delle rate inerenti all'aggiudicazione ad opera degli occupanti - per addivenire ad una soluzione satisfattiva dell'interesse dei propri clienti, al di là del fatto che l'estorsione risulta essersi realizzata con la successiva forzosa "retrocessione" del terreno, affinché tale iniziativa assuma disvalore penale occorre non solo che sia lo strumento per realizzare una finalità non consentita dalla procedura di assegnazione, ma che sia consapevolmente asservita alla prospettazione minacciosa operata dal terzo interessato. Le allegazioni difensive, poi, con le quali l'ordinanza impugnata non pare essersi confrontata compiutamente, paiono escludere uno stabile asservimento del legale agli interessi della famiglia «cirotana» che sia riconducibile ad affari illeciti ed alla perpetrazione di reati, da cui possa ricavarsi un ruolo di «consigliori» del Mella che «strabordi» dai limiti dell'esercizio della professione, a prescindere dai 6 rilievi sulle modalità di esercizio e sulla professionalità di quanto legalmente prestato. Inoltre, l'espressione «troverete un accorcio» che il ricorrente ha pronunciato in occasione dell'unico incontro a cui ha preso parte, semanticamente sfornita di valenza costrittiva, risulta priva dei necessari riferimenti, anche argomentativi, di sostegno che possano renderla dimostrativa di un contributo consapevole e avente valenza efficiente nell'ambito di una più ampia filiera estorsiva. E ciò se si considera che sempre nel corpo dell'intercettazione il riferimento alla necessità di trovare un accordo si lega alla risposta all'interrogativo rivolto dal legale alla persona offesa di comprendere gli esatti termini della vicenda, nonché all'affermazione del DO di avere seguito una procedura legale che .gli aveva consentito di porsi quale interlocutore dei propri clienti. Né l'ulteriore lettura dell'ordinanza impugnata consente di ricavare altri elementi dimostrativi che, proprio grazie all'intermediazione del legale, la persona offesa sia stata poi costretta a rinunciare alla posizione di vantaggio legittimamente acquisita sul terreno che era stato espropriato ai danni della famiglia cirotana. 5. In tali termini, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, restando per l'effetto assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso, il 23/06/2023