CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25042 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto da DA IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impuanato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RE SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25042 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SESSA RE Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 23.3.2022 la Corte di Appello di Palermo, per quanto qui rileva, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di RE PP in ordine al reato di lesioni aggravate dai futili motivi. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particlare tenuità del fatto, nonostante il danno lieve arrecato con l'azione posta in essere dall'imputato. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 152 e 129 del codice di rito, per non essersi rilevato che la mancata comparizione della persona offesa equivale a remissione della querela. 2.3.Col terzo motivo deduce la violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 274/2000 e la illegalità della pena. 2.4.Col quarto motivo deduce la violazione dell'art. 61 n. 1 c.p. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, e il rigetto del ricorso nel resto;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Con motivazione coerente e logica, la corte di appello ha ritenuto di non potere qualificare di particolare tenuità la condotta posta in essere dall'imputato, il quale, sulla pubblica via, alla presenza di numerosi giovani, aveva cagionato, colpendolo in volto con un pugno, un trauma facciale, giudicato guaribile in cinque giorni, a Domenico RD;
la corte territoriale ha in particolare evidenziato le modalità e circostanze del fatto, innescato dalla situazione personale, non propria di RE, bensì riferibile esclusivamente al correo LI GL - che a sua volta nella medesima circostanza aveva provocato una frattura scomposta alla clavicola e un trauma cranico ad SS IT RD colpevole di aver 2 intrapreso una relazione sentimentale con HI VI, ex fidanzata di AL;
entrambe le persone offese erano state in buona sostanza affrontate dai predetti imputati per strada, i quali non avevano esitato ad aggredirle brutalmente per la ragione indicata. A fronte di tale motivazione, il ricorso reitera la richiesta facendo nuovamente leva sull'assunta tenuità del danno che sarebbe derivato alla persona offesa, che - di là della sua effettiva entità nel caso di specie - ovviamente non è ragione assorbente ai fini della valutazione della ricorrenza della fattispecie in argomento. Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01). 1.2. In relazione alla seconda censura è solo il caso di osservare che essendo stata contestata e ravvisata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. - che, come si dirà analizzando l'ultimo motivo, non può essere esclusa - richiamata dall'art. 585 c.p. attraverso il riferimento all'art. 577 comma 1 cod. pen. rispetto al quale è escluso - tuttora, anche a seguito della riforma Cartabia - solo il numero 1, oltre che il comma 2, si versa nei caso dì reato procedibile di ufficio ai sensi del comma 2 dell'art. 582 cod. pen., sicché non vi è spazio per una remissione della querela avente efficacia estintiva del reato 1.3. Ne discende che anche la terza censura, che assume che si versi nell'ipotesi di reato di competenza del giudice di pace, è manifestamente infondata, perché alla stregua delle disposizioni citate trattando il secondo motivo, deve escludersi che il reato in argomento, aggravato ai sensi dell'art.61 n. 1 cod. pen., rientri nel disposto di cui all'art. 4 D.Igs. 274/2000. 1.4. Quanto al quarto motivo, che contesta la ricorrenza dell'aggravante dell'avere agito per futili motivi, rilevasi che con motivazione adeguata, logica e conforme ai parametri interpretativi dettati da questa Corte, il giudice dell'appello ha giustamente osservato come l'aggressione sia scaturita unicamente dal fatto che AL e soggetti a lui vicini tra i quali appunto RE - non tollerassero la nuova relazione intrattenuta da SS IT RD con l'ex fidanzata del AL e come un tale movente integrasse certamente l'aggravante in parola, stante l'abnormità dello stimolo di possesso verso la vittima o un terzo che appaia ad essa legato. Ed invero, ritiene questa Corte che il non tollerare, da parte dell'agente, la nuova relazione sentimentale intrattenuta dalla persona che in precedenza era stata a lui legata integri, senza dubbio, un motivo futile nell'accezione di cui all'ad 61 n. 1 c.p. allorquando la ragione propulsiva si connoti per la sua sostanziale pretestuosità risultando essa dettata - come nel caso di specie in cui l'azione cumulativa si risolve nell'affronto, sulla pubblica via e alla presenza di altri giovani, del rivale di uno dei due autori delle aggressioni e del suo 3 accompagnatore - soprattutto dal mero senso di rivalità tra uomini;
senso di rivalità tra uomini che secondo il comune modo di sentire è certamente da considerare uno stimolo assolutamente insufficiente a provocare un'azione criminosa violenta - foriera nel caso di specie di lesione - tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103 - 02). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/3/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere RE SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25042 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SESSA RE Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 23.3.2022 la Corte di Appello di Palermo, per quanto qui rileva, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di RE PP in ordine al reato di lesioni aggravate dai futili motivi. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particlare tenuità del fatto, nonostante il danno lieve arrecato con l'azione posta in essere dall'imputato. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 152 e 129 del codice di rito, per non essersi rilevato che la mancata comparizione della persona offesa equivale a remissione della querela. 2.3.Col terzo motivo deduce la violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 274/2000 e la illegalità della pena. 2.4.Col quarto motivo deduce la violazione dell'art. 61 n. 1 c.p. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, e il rigetto del ricorso nel resto;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Con motivazione coerente e logica, la corte di appello ha ritenuto di non potere qualificare di particolare tenuità la condotta posta in essere dall'imputato, il quale, sulla pubblica via, alla presenza di numerosi giovani, aveva cagionato, colpendolo in volto con un pugno, un trauma facciale, giudicato guaribile in cinque giorni, a Domenico RD;
la corte territoriale ha in particolare evidenziato le modalità e circostanze del fatto, innescato dalla situazione personale, non propria di RE, bensì riferibile esclusivamente al correo LI GL - che a sua volta nella medesima circostanza aveva provocato una frattura scomposta alla clavicola e un trauma cranico ad SS IT RD colpevole di aver 2 intrapreso una relazione sentimentale con HI VI, ex fidanzata di AL;
entrambe le persone offese erano state in buona sostanza affrontate dai predetti imputati per strada, i quali non avevano esitato ad aggredirle brutalmente per la ragione indicata. A fronte di tale motivazione, il ricorso reitera la richiesta facendo nuovamente leva sull'assunta tenuità del danno che sarebbe derivato alla persona offesa, che - di là della sua effettiva entità nel caso di specie - ovviamente non è ragione assorbente ai fini della valutazione della ricorrenza della fattispecie in argomento. Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01). 1.2. In relazione alla seconda censura è solo il caso di osservare che essendo stata contestata e ravvisata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. - che, come si dirà analizzando l'ultimo motivo, non può essere esclusa - richiamata dall'art. 585 c.p. attraverso il riferimento all'art. 577 comma 1 cod. pen. rispetto al quale è escluso - tuttora, anche a seguito della riforma Cartabia - solo il numero 1, oltre che il comma 2, si versa nei caso dì reato procedibile di ufficio ai sensi del comma 2 dell'art. 582 cod. pen., sicché non vi è spazio per una remissione della querela avente efficacia estintiva del reato 1.3. Ne discende che anche la terza censura, che assume che si versi nell'ipotesi di reato di competenza del giudice di pace, è manifestamente infondata, perché alla stregua delle disposizioni citate trattando il secondo motivo, deve escludersi che il reato in argomento, aggravato ai sensi dell'art.61 n. 1 cod. pen., rientri nel disposto di cui all'art. 4 D.Igs. 274/2000. 1.4. Quanto al quarto motivo, che contesta la ricorrenza dell'aggravante dell'avere agito per futili motivi, rilevasi che con motivazione adeguata, logica e conforme ai parametri interpretativi dettati da questa Corte, il giudice dell'appello ha giustamente osservato come l'aggressione sia scaturita unicamente dal fatto che AL e soggetti a lui vicini tra i quali appunto RE - non tollerassero la nuova relazione intrattenuta da SS IT RD con l'ex fidanzata del AL e come un tale movente integrasse certamente l'aggravante in parola, stante l'abnormità dello stimolo di possesso verso la vittima o un terzo che appaia ad essa legato. Ed invero, ritiene questa Corte che il non tollerare, da parte dell'agente, la nuova relazione sentimentale intrattenuta dalla persona che in precedenza era stata a lui legata integri, senza dubbio, un motivo futile nell'accezione di cui all'ad 61 n. 1 c.p. allorquando la ragione propulsiva si connoti per la sua sostanziale pretestuosità risultando essa dettata - come nel caso di specie in cui l'azione cumulativa si risolve nell'affronto, sulla pubblica via e alla presenza di altri giovani, del rivale di uno dei due autori delle aggressioni e del suo 3 accompagnatore - soprattutto dal mero senso di rivalità tra uomini;
senso di rivalità tra uomini che secondo il comune modo di sentire è certamente da considerare uno stimolo assolutamente insufficiente a provocare un'azione criminosa violenta - foriera nel caso di specie di lesione - tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103 - 02). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/3/2023.