Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2009, n. 21745
CASS
Sentenza 2 aprile 2009

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La causa di sospensione dei termini di custodia cautelare fondata sulla complessità del dibattimento, ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., ove si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma secondo, cod. proc. pen., ha natura oggettiva, come tale insuscettibile di limitazioni, con la conseguenza che, in tal caso, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni differenziate. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, in sede di appello cautelare, ha confermato la decisione di rigetto dell'istanza di declaratoria di cessazione della custodia cautelare, nei confronti di un imputato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., il quale sosteneva l'inapplicabilità della causa di sospensione, ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., nei suoi confronti, in quanto al momento in cui era stata adottata la relativa ordinanza, egli non era detenuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2009, n. 21745
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21745
    Data del deposito : 2 aprile 2009

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