Sentenza 2 aprile 2009
Massime • 1
La causa di sospensione dei termini di custodia cautelare fondata sulla complessità del dibattimento, ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., ove si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma secondo, cod. proc. pen., ha natura oggettiva, come tale insuscettibile di limitazioni, con la conseguenza che, in tal caso, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni differenziate. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, in sede di appello cautelare, ha confermato la decisione di rigetto dell'istanza di declaratoria di cessazione della custodia cautelare, nei confronti di un imputato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., il quale sosteneva l'inapplicabilità della causa di sospensione, ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., nei suoi confronti, in quanto al momento in cui era stata adottata la relativa ordinanza, egli non era detenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2009, n. 21745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21745 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 02/04/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 542
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 4871/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BO NN N. IL 23/06/1955;
avverso ORDINANZA del 16/01/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr C. Stabile: rigetto;
Udito il dif. avv. RICCIULLI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NI IO, imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., avanzava istanza di declaratoria di cessazione dell'efficacia della custodia cautelare in carcere, assumendo che nei suoi confronti non poteva operare la sospensione disposta in ragione della complessità del dibattimento (art. 304 c.p.p., comma 2), poiché al momento in cui era stata adottata la relativa ordinanza egli non era detenuto. Il giudice della cognizione rigettava l'istanza.
Il tribunale ex art. 310 c.p.p. confermava, osservando che la sospensione dei termini di custodia cautelare ha natura oggettiva ed opera, pertanto, nei confronti di tutti gli imputati attinti dalla misura cautelare, pur se successivamente eseguita. Ricorre il difensore, ribadendo l'assunto già sostenuto col gravame cautelare:
anche ammesso che il provvedimento sospensivo sia estensibile a tutti gli imputati, non può sostenersi che esso valga immancabilmente per tutti. Ed infatti sez. 1, n. 28482 del 27.06.2003 ha affermato che se l'ordinanza concerne solo alcuni imputati, l'estensione della sua efficacia esige un provvedimento integrativo.
E tale sembra essere il caso di specie, poiché l'ordinanza 16.05.2005 della corte di assise di S.M. Capua Vetere indica espressamente i nominativi degli imputati raggiunti dai suoi effetti. La censura è priva di fondamento.
È stato ripetutamente affermato che quando la causa di sospensione della custodia cautelare si basa sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni differenziate (cass. 07.02.1997, Di IO;
sez. 2, c.c. 31.01.2005, n. 10976, Amelio, rv. 231386. v pure C.Cost. sent. n. 238/97). Più di recente è stato pure deciso che nei procedimenti cumulativi la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, ove si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, opera anche nei confronti del coimputato al quale siano contestati reati non compresi nell'elenco di cui al citato art. 407 c.p.p.. Diversa soluzione è prevista dall'art. 304 c.p.p., comma 5, con riferimento al comma 1, lett. a) e b) della disposizione normativa in esame.
Ed infatti il suddetto comma, pur disponendo che il provvedimento operi nei confronti di tutti gli imputati, prevede che gli interessati non coinvolti nella causa di sospensione possano chiedere la separazione dei procedimenti.
Analoga previsione non si rinviene per l'ipotesi di sospensione inerente la complessità del dibattimento per taluno dei reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2 e tale mancanza induce a ritenere che il legislatore abbia individuato un'inderogabile causa oggettiva, insuscettibile di limitazione (5. sez. UN. cc. 31.5.07, n. 23381, Keci Arben, rv. 236393-94).
Il ricorso va rigettato, con la condanna del NI alle spese del procedimento. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2009