Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10262
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Sentenza 27 giugno 2003

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L'esperimento dell'azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal "de cuius", preordinato al successivo eventuale esercizio dell'azione di riduzione e diretto contro persone estranee all'eredità, non è condizionato all'accettazione con beneficio d'inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l'interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'intervenuta simulazione e cioè l'inesistenza dell'apparente negozio giuridico posto in essere dal "de cuius". Viceversa, allorquando sia stato impugnato un negozio oneroso, siccome dissimulante una donazione, essendo il negozio dissimulato rivestito della forma prescritta, l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione e perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda, e cioè l'accettazione con beneficio d'inventario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10262
    Data del deposito : 27 giugno 2003

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