Sentenza 27 giugno 2003
Massime • 1
L'esperimento dell'azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal "de cuius", preordinato al successivo eventuale esercizio dell'azione di riduzione e diretto contro persone estranee all'eredità, non è condizionato all'accettazione con beneficio d'inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l'interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'intervenuta simulazione e cioè l'inesistenza dell'apparente negozio giuridico posto in essere dal "de cuius". Viceversa, allorquando sia stato impugnato un negozio oneroso, siccome dissimulante una donazione, essendo il negozio dissimulato rivestito della forma prescritta, l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione e perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda, e cioè l'accettazione con beneficio d'inventario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10262 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MI GE, NO ER, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell'avvocato NAZZARENO MIELE, difesi dall'avvocato FRANCESCO SENESE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DI MI GI, TO TT, DI MI MA, DI MI IA, DI MI RI, DI MI LA, DI MI ME;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1067/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 08/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato SENESE FRANCESCO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del 1^ e 2^ motivo del ricorso accoglimento del 3^ motivo, assorbimento del 4^ e del 5^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 1 luglio 1993 IG Di CC esponeva che con rogito per notar Raffaele Orsi di S. RI Capua Vetere del 13.9.1991, i propri genitori IG Di CC e ET AT avevano venduto per il dichiarato prezzo di L. 175.000.000 al figlio AN Di CC in regime di comunione legale con il coniuge RE NO, l'intero fabbricato sito in Crispano alla via Partenope 4, riservandosi l'usufrutto di due unità immobiliari;
che in pari data le sorelle ON, RI, FA, OL e CA Di CC avevano rilasciato una dichiarazione scritta in cui avevano riconosciuto espressamente che quello compiuto dai comuni genitori era un atto effettivo e non vincolato di compravendita e avevano rilasciato quietanza di aver ricevuto nell'occasione dagli stessi genitori, ciascuna di essa la somma di L. 25.000.000 ricavata dal prezzo di alienazione;
che in data 30.5.1992 era deceduto in Crispano, ab intestato, il genitore IG Di CC, lasciando a sè superstiti il coniuge ET AT e i figli innanzi indicati;
che con il rogito indicato il genitore aveva solo simulatamene venduto al fratello AN l'immobile, ma in realtà glielo aveva donato, così disponendo in vita dell'intero suo patrimonio e nel contempo ledendo la quota di riserva di esso istante;
che la dazione della somma di L. 25.000.00 fatta a ciascuna delle sorelle doveva ritenersi una donazione che, siccome priva della prescritta forma "ad substantiam" era nulla;
quanto sopra premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la madre ET AT, i fratelli AN, con il coniuge RE NO, nonché ON, RI, FA, OL e CA Di CC per sentire ordinare aperta la successione di IG Di CC deceduto in Crispano il 30.5.1992;
accertare la simulazione relativa del rogito di compravendita per notar Orsi del 13.9.1991 o, in subordine, la natura di donazione indiretta dell'atto; dichiarare la nullità delle donazioni in denaro ricevute dalle germane.
Si costituivano in giudizio AN Di CC e la moglie RE NO, i quali sostenevano che la vendita effettuata dai genitori era effettiva e reale. Si costituivano altresì le sorelle OL, ON, RI, FA e CA Di CC, le quali non contestavano le circostanze di fatto esposte nell'atto di citazione, deducendo di essere state in perfetta buona fede allorché avevano dichiarato nella scrittura prodotta dall'attore che l'atto di compravendita stipulato dai comuni genitori e dal fratello AN era reale e non simulato.
Ciò premesso, dichiarando la loro disponibilità a conferire alla massa ereditaria la somma ricevuta in donazione, chiedevano in via riconvezionale che, dichiarata la simulazione della vendita in favore del fratello AN o comunque la natura di donazione indiretta della stessa, venisse ridotta detta donazione fino alla ricostituzione della quota di riserva lesa.
Si costituiva in giudizio, infine, ET AT, la quale contestava la fondatezza della domanda, assumendo la nullità delle donazioni in denaro effettuate in favore delle figlie;
chiedeva che le venisse restituita la metà delle dette somme, per la parte cioè di sua proprietà e attribuita la propria quota iure ereditatis per la parte appartenente al defunto marito.
Con sentenza non definitiva del 21.9.1998 il Tribunale adito dichiarava aperta la successione ab intestato di IG Di CC;
dichiarava simulato l'atto di compravendita per notar Orsi del 13.9.1991 limitatamente alla quota di proprietà ceduta da IG Di CC e dichiarava che detta quota doveva intendersi trasferita a titolo di donazione e non di compravendita;
dichiarava la nullità delle donazioni della somma di L. 25.000.000 effettuate da IG Di CC e ET AT in favore di ciascuna delle figlie OL, ON, RI, FA e CA e condannava queste ultime a restituire la detta somma, per metà (L. 12.500.000) ad ET AT e, l'altra metà, a conferirla alla massa ereditaria del padre IG Di CC, con gli interessi della domanda;
rimetteva la causa sul ruolo per la ulteriore istruttoria, come da separata ordinanza;
riservava al definitivo il regolamento delle spese.
Avverso tale sentenza, non notificata, AN Di CC e RE NO proponevano appello, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, "riconoscersi che il prezzo è stato effettivamente versato dagli acquirenti Di CC - NO ai venditori e dichiararsi che trattasi di vera eredità"; in subordine, in ipotesi di ritenuta insufficienza del prezzo, "dichiararsi che trattasi di vendita e donazione e rinviare al Tribunale per esperire CTU per trasferirsi in proprietà la parte venduta"; in via ancor più gradata, "ordinarsi a AT ET per metà e l'altra metà agli altri eredi (meno Di CC IG), di restituire il prezzo pagato di L. 175.000.000 ai coniugi acquirenti Di CC - NO, con interessi e rivalutazione del versamento"; vittoria di spese e onorario del giudizio.
IG Di CC contestava la fondatezza della impugnazione chiedendone il rigetto.
Le sorelle Di CC hanno chiesto nel merito il rigetto del gravame. ET AT, infine, ha aderito all'appello, deducendo peraltro la inammissibilità e improcedibilità della domanda di IG Di CC per violazione dell'art. 564 c.c. "in quanto la vendita fatta a Di CC AN si estende anche a NO RE che non è erede e, in quanto tale, l'azione di risoluzione andava preceduta dalla accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario, poiché si deve ritenere che la NO è come se avesse partecipato direttamente alla stipula del contratto di compravendita".
Con sentenza in data 12.4/8.5.2000, la Corte di appello di Napoli rigettava l'interposto gravame, regolando le spese. Osservava la Corte partenopea, per quanto qui ancora interessa, che la preventiva accettazione beneficiata dalla eredità è richiesta, per l'esperimento dell'azione di riduzione, solo per il legittimario che riveste la qualità di erede, e tale non è il legittimario pretermesso, per avere il de cuius disposto, in vita, di tutto il suo patrimonio. Nel caso in esame è assolutamente pacifico tra le parti - per dichiarazione di AN Di CC contenuta nella citazione introduttiva, non contestata da nessuna delle parti in causa - che il de cuius, IG Di CC dispose in vita di tutto il suo patrimonio con gli atti per i quali è processo.
Epperò, non essendo il legittimario pretermesso chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento dell'azione di riduzione ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito, l'attore IG Di CC non era tenuto alla preventiva accettazione col beneficio di inventario di una eredità che, in concreto, gli era stata sottratta con gli atti di disposizione posti in essere in vita dall'omonimo genitore. Quanto al merito, si rilevava invero che il Tribunale aveva fondato il giudizio di simulazione dell'atto di vendita per notar Orsi del 13.9.1991 su una pluralità di concorrenti elementi, forniti dall'attore (terzo rispetto al contratto) o desumibili dagli atti, oggettivamente adeguati a provare l'accordo simulatorio, e in specie, la forma dell'atto, la dichiarazione delle sorelle Di CC, contemporanea al rogito, la prova testimoniale, il comportamento processuale delle predette sorelle.
Dovevasi al riguardo osservare che il Tribunale aveva ritenuto significativa non già la forma dell'atto pubblico con la quale aveva stipulato la vendita per notar Orsi del 13.9.1991, ma la presenza di testimoni, richiesti in modo inderogabile dalla legge notarile per la validità degli atti di donazione.
Inoltre, gli appellanti invero si erano limitati a produrre in appello copie fotostatiche della facciata anteriore di n. 17 assegni circolari di taglio vario per complessive L. 175.000.000; si tratta degli stessi assegni indicati nel rogito per notar Orsi del 13.9.1991, dei quali i venditori (apparenti) accusarono, nell'atto, ricevuta e rilasciarono quietanza.
I titoli di credito, riprodotti, come si è detto, nella sola facciata anteriore, risultavano emessi in gran parte del Banco di Napoli e in parte dell'Istituto centrale delle Banche popolari Italiane e intestati, alcuni a AN Di CC e altri a RE NO, (apparenti) acquirenti.
Gli appellanti non avevano prodotto, però, le copie fotostatiche della facciata posteriore (il retro) degli assegni, onde non era dato conoscere se i titoli fossero trasferibili e, in ipotesi affermativa, se essi fossero stati girati dagli intestatari agli apparenti venditori IG Di CC e ET AT. Nè, gli appellanti avevano provato che gli importi portati dagli assegni fossero stati comunque riscossi dai venditori (apparenti). Non vi era dunque la prova certa dell'avvenuto effettivo versamento del prezzo.
La mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo precludeva l'esame della domanda di restituzione della somma, proposta subordinatamente dagli appellanti.
Avverso tale sentenza, hanno proposto ricorso per Cassazione, basato su cinque motivi ed illustrati anche con memoria, AN Di CC e RE NO. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 564 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cpc, evidenziando che la
Corte di appello di Napoli non ha accolto la questione relativa all'inammissibilità della domanda proposta da IG Di CC per mancata accettazione da parte di questi, dell'eredità con beneficio di inventario ex art. 564 c.c., in quanto lo ha ritenuto legittimario pretermesso.
La Corte partenopea, infatti, premesso che a norma del citato articolo, la preventiva accettazione beneficiata dalla eredità è richiesta, per l'esperimento dell'azione di riduzione, solo per il legittimario che riveste la qualità di erede, e tale non è il legittimario pretermesso, per avere il de cuius disposto, in vita, di tutto il suo patrimonio, osservava che nel caso in esame è assolutamente pacifico tra le parti - per dichiarazione di AN Di CC contenuta nella citazione introduttiva, non contrastata da nessuna delle parti in causa - che il de cuius IG Di CC dispose in vita di tutto il suo patrimonio con gli atti per i quali è processo.
Però, non essendo il legittimario pretermesso chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento dell'azione di riduzione ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito, l'attore IG Di CC non era tenuto alla preventiva accettazione col beneficio di inventario di una eredità che, in concreto, gli era stata sottratta con gli atti di disposizione posti in essere in vita dall'omonimo genitore. Il ragionamento così svolto si basa su di una interpretazione della qualità di "pretermesso" (che IG Di CC fosse legittimario è elemento assolutamente pacifico) che desta il fianco a qualche consistente perplessità.
Invero, va detto che la giurisprudenza di questa Corte è, quanto meno in linea di principio, in armonia con le argomentazioni della Corte partenopea (v. Cass. 6.8.90, n. 7899; 1.4.1982, n. 3950;
1.12.1993, n. 11873; 9.12.1995, n. 12362) secondo cui il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato), e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore;
resta da esaminare se la carenza, affermata, di beni in capo al de cuius al momento della morte, per averne egli disposto in vita, sia equiparabile alla formale pretermissione del legatario e, soprattutto, se la "non contestata", come si esprime la Corte napoletana, insussistenza di bene alcuno in capo al de cuius, sia da intendersi in senso assoluto, ovvero relativamente a beni immobili o comunque di valore significativo, essendo quanto meno arduo ipotizzare che un soggetto, già proprietario di almeno un immobile di rilevante valore e di somme di denaro utili a soddisfare le figlie, fosse privo, al momento del decesso, di altri beni mobili, quali oggetti personali, non privi di valore alcuno.
Premesso che è piuttosto questa seconda ipotesi che appare più verosimile e che tale considerazione, in mancanza di testamento che escludesse IG Di CC dalla successione del padre, comporterebbe la qualità di legittimario non pretermesso in capo a costui, e che quindi fosse necessaria, ai sensi dell'art. 564 c.c., la previa accettazione con beneficio di inventario, va evidenziato un altro profilo che conduce alla medesima conclusione.
È stato ritenuto infatti che (Cass. 19.3.1996, n. 2294; 10.2.1987, n. 1407; 13.2.1967, n. 359) l'esperimento dell'azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal de cuius, preordinato al successivo eventuale esercizio dell'azione di riduzione e diretto contro persone estranee all'eredità non è condizionato all'accettazione con beneficio di inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l'interesse del legittimario a far accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'intervenuta simulazione e cioè l'inesistenza dell'apparente negozio giuridico posto in essere dal de cuius. Viceversa, allorquando sia stato impugnato un negozio oneroso siccome dissimulante una donazione, essendo il negozio dissimulato rivestito della forma prescritta, l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione e perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda è cioè l'accettazione con beneficio di inventario.
Poiché è proprio questo il caso che ne occupa, atteso che l'azione è stata proposta anche nei confronti di RE NO, coniuge in regime di comunione legale di beni con il marito AN Di CC e pertanto litisconsorte necessario nel giudizio, deve concludersi nel senso che era richiesta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario quale presupposto della domanda avanzata. A tanto devesi aggiungere che IG Di CC aveva dedotto, nell'originario atto di citazione, la nullità delle donazioni in denaro effettuate in favore delle proprie sorelle, stante che aveva chiesto la restituzione delle stesse;
tanto comportava che, secondo la tesi sostenuta (e non contestata dalle germane) egli avrebbe assunto la qualità di erede quanto meno nei confronti della parte di quelle somme da restituire e che avrebbero contribuito a formare l'asse ereditario del genitore.
È ovvio che in un caso siffatto, così inquadrata la situazione, si doveva infatti parlare di vera e propria restituzione delle somme suddette (alla stregua di crediti vantati dal de cuius) e non certo di collazione.
Sulla base delle argomentazioni sin qui svolte, il primo motivo di ricorso va accolto e ne risultano assorbiti tutti gli altri, stante che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è richiesta come presupposto dell'esercizio dell'azione di riduzione, che, in mancanza, risulta inammissibile (Cass. 18.6.1964, n. 1562). Vanno pertanto cassare senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado;
sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese relative all'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio e compensa integralmente tra le parti le spese relative all'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2003