Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di prolungata detenzione dell'obbligato non può considerarsi una causa giustificativa del suo inadempimento dell'obbligo di prestare i mezzi di sussistenza, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 21/10/2014
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1589
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 50637/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.P.U. , nato il (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 18 giugno 2013 emessa dalla Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Garzo Giuseppe, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Genova ha confermato parzialmente la sentenza del 13 gennaio 2012 con cui il Tribunale di Chiavari aveva condannato S.P.U. alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., revocando le statuizioni civili a seguito della rinuncia della parte civile.
La Corte territoriale ha ritenuto provata l'accusa di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, Se. e
V. , omettendo di versare l'assegno mensile di mantenimento di Euro 500,00 stabilito dal giudice civile in sede di separazione dalla moglie, P.L.R. , ritenendo che lo stato di detenzione del S. non possa avere alcuna valenza esimente, trattandosi di una caso di impossibilità colpevole.
L'imputato ha presentato personalmente ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo in cui contesta la decisione della Corte d'appello che ha negato ogni rilievo alla sua condizione di detenuto. In sostanza, il ricorrente assume di essersi trovato in una situazione di oggettiva impossibilità ad adempiere le obbligazioni di mantenimento a causa della sua detenzione protrattasi dal 29.3.2007 al 9.1.2009; peraltro, sostiene che la Corte d'appello avrebbe comunque dovuto compiere un accertamento più approfondito al fine di stabilire la effettiva incidenza della detenzione sulla possibilità di provvedere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza.
In data 2 ottobre 2014 l'avvocato Giuseppe Garzo, difensore d'ufficio dell'imputato, ha depositato una memoria in cui, oltre a ribadire il motivo proposto nel ricorso sulla sussistenza di una causa di forza maggiore, costituita dallo stato detentivo, ha dedotto la mancanza di motivazione sul punto, sottolineando inoltre che i giudici di appello non hanno dato alcun rilievo alla intervenuta revoca della costituzione della parte civile, dovuta proprio alla constatata impossibilità dell'imputato di poter adempiere alle sue obbligazioni.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Deve ritenersi che la Corte d'appello abbia, correttamente, escluso la sussistenza dell'esimente della forza maggiore consistita, secondo la prospettazione difensiva, nel fatto che l'imputato non ha potuto adempiere all'obbligo del mantenimento dei figli minori perché in stato di detenzione per un lungo periodo di tempo.
Proprio con riferimento al reato previsto dall'art. 570 c.p. si è ritenuto che la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato (Sez. 6, 3 marzo 2011, n. 11696 , F.; Sez. 5, 22 aprile 2004, n. 36450 , Communara;
Sez. 6, 8 luglio 1997, n. 8419 , Carabellese). Nel caso in esame, i giudici hanno sostenuto che l'impossibilità di adempiere è da ascrivere a colpa dell'imputato, che ha posto in essere comportamenti contrari a norme penali, sicché si tratta di una colpevole impossibilità che, come tale, non può avere valore esimente.
Deve osservarsi che sebbene la situazione di detenzione prolungata non può considerarsi quale causa giustificativa dell'inadempimento, tuttavia può essere valutata ai fini della verifica sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. Nel caso in esame la Corte d'appello ha ammesso l'impossibilità di adempiere da parte dell'imputato a causa del suo stato detentivo, sicché i giudici pur escludendo la sussistenza della forza maggiore, avrebbero dovuto riconoscere la mancanza dell'elemento soggettivo. Come è noto il dolo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella ipotesi di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non richiede la qualificazione specifica espressa dal preciso fine di far mancare quei mezzi all'avente diritto, in quanto è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo.
Nel caso di specie, ciò che è mancato è proprio la consapevolezza di sottrarsi all'obbligo.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2015