Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 4960
CASS
Sentenza 21 ottobre 2014

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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di prolungata detenzione dell'obbligato non può considerarsi una causa giustificativa del suo inadempimento dell'obbligo di prestare i mezzi di sussistenza, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 4960
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4960
    Data del deposito : 21 ottobre 2014

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