Sentenza 22 marzo 2011
Massime • 1
Il porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio integra il reato previsto dall'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, quando si accerti in concreto l'attitudine all'offesa non essendo più rilevanti le dimensioni dello strumento, a seguito dell'abrogazione dell'art. 80 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di P.S. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di proscioglimento per il porto di un coltello della lunghezza complessiva di cm. 10, con lama di cm. 4).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2011, n. 13618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13618 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/03/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1049
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 45789/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ANCONA;
nei confronti di:
1) P.G.S. N. IL (omesso) C/;
avverso la sentenza n. 202/2009 GUP PRESSO TRIB. MINORI di ANCONA, del 21/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice della udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona. RILEVA
1. - Con sentenza, deliberata il 21 settembre 2010 e depositata il 24 settembre 2010, il giudice della udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona ha dichiarato non luogo a procedere, perché il fatto non costituisce reato, nei confronti del minore in epigrafe indicato, imputato della contravvenzione di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commessa in (omesso) , motivando sulla base dell'accertamento della materialità della condotta: la lama del coltello, dalla lunghezza complessiva di dieci centimetri, misura quattro centimetri;
l'utensile, pertanto, non eccedendo i limiti stabiliti dal Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, art. 80, non deve considerarsi strumento da punta e da taglio atto a offendere.
2. - Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, mediante atto recante la data del 9 ottobre 2010, depositato l'11 ottobre 2010, col quale denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, in relazione alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art.4, deducendo: l'art. 80 del Regolamento per l'esecuzione del Testo
Unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stato abrogato;
per effetto della abrogazione della norma il dato considerato dal giudice a quo della lunghezza della lama non vale a escludere la ricorrenza del reato;
si deve, invece, apprezzare l'attitudine dello strumento da punta e da taglio alla offesa alla persona;
e nella specie il coltello portato, senza giustificato motivo, dal giudicabile è dotato di "adeguata lama" e presenta "caratteristiche di pericolosità".
3. - Il ricorso è fondato.
Giova ricordare che questa Corte ha, da tempo, fissato il seguente principio di diritto:
In tema di reati concernenti le armi, la definizione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, il cui porto è vietato senza giustificato motivo, era contenuta nel R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 80 (regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) in funzione espressa ed esclusiva del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 42 (Teso Unico delle leggi di pubblica sicurezza) il cui comma 2 è stato espressamente abrogato dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, penultimo cpv: deve pertanto ritenersi che all'abrogazione non sfugga anche il predetto art. 80. Ne consegue che, dopo l'entrata in vigore della L. n. 110 del 1975, la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere non può più essere individuata in base all'art. 80 citato, in quanto ormai svincolata del tutto dall'elencazione in esso contenuta;
perciò in tale categoria vanno compresi anche tutti quegli strumenti che prima erano esclusi e il cui porto era in ogni caso consentito. La L. n.110 del 1975, art. 4, nel disciplinare "ex novo" la materia, prevede soltanto l'accertamento in concreto dell'attitudine ad offendere dello strumento, prescindendo, per quanto concerne i coltelli, dalle esclusioni un tempo previste, per quelli di minori dimensioni, dall'art. 80 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di P.S..
Epperò le dimensioni dello strumento da punta e da taglio sono, di per sè, affatto "irrilevanti": la relativa potenzialità offensiva deve essere esclusivamente desunta dalla caratteristiche dell'utensile (v. da ultimo: Sez. 1^, 12 novembre 1997, n. 1386, Murabito, massima n. 209842).
Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio, per nuovo giudizio, al giudice della udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona, il quale si uniformerà al principio di diritto testè enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice della udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011