Sentenza 16 marzo 2011
Massime • 1
È ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta del terzo, titolare di diritto di garanzia sui beni oggetto di sequestro preventivo, di svincolo dei frutti prodotti dai suddetti beni. (Fattispecie relativa all'istanza presentata dall'istituto di credito titolare dell'ipoteca sui beni immobili sottoposti a vincolo cautelare ad oggetto i proventi dei canoni di affitto degli stessi in riferimento alla quale la Corte ha precisato che il sequestro del bene si estende ai frutti civili e che conseguentemente la richiesta di attribuzione degli stessi costituisce una ordinaria istanza di dissequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2011, n. 26157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26157 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/03/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - N. 414
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 46907/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. in persona del legale rappresentante LV CA;
avverso la ordinanza del 02/07/2010 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 luglio 2010, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., confermava l'ordinanza in data 18 maggio 2010 del medesimo Tribunale, presso cui era in corso procedimento penale a carico di vari imputati (DI SC e altri), in relazione ad abusi commessi da pubblici ufficiali del Comune di Caserta a favore della IPERION s.p.a. in relazione alla realizzazione di un centro commerciale, con la quale era stata rigettata la richiesta avanzata dalla MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. di svincolo di somme derivanti dai canoni o altre rendite provenienti da un immobile della società IPERION sottoposto a sequestro preventivo, in relazione a crediti assistiti da garanzie ipotecarie per mutui in precedenza concessi a quest'ultima società da istituti di credito facenti capo alla MPS.
2. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale osservava che trattandosi di richiesta non già di restituzione di beni sequestrati a favore del titolare di un diritto di garanzia estraneo al reato, ma di assegnazione, a tale soggetto, dei proventi economici rivenienti da un bene immobile sottoposto a sequestro ed affidato alla gestione di un amministratore giudiziario, competente a provvedere in ordine ad essa era esclusivamente l'ufficio giudiziario (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) che aveva adottato il provvedimento di sequestro ed al quale faceva capo ogni decisione circa l'amministrazione del bene e l'impiego concreto delle utilità derivanti dalla gestione;
essendo invece escluso che potesse assumere decisioni in merito il giudice della impugnazione avverso il provvedimento cautelare reale ex art. 322-bis cod. proc. pen.. 3. Ricorre per cassazione la MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. in persona del legale rappresentante LV CA, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Raffaele Boccagna, il quale, con un unico motivo, denuncia la violazione degli artt. 321 e 322-bis cod. proc. pen., osservando che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, con lo strumento della impugnazione cautelare è attivabile dal soggetto interessato, a pena della lesione della tutela giurisdizionale, ogni pretesa che attenga alla amministrazione del bene sequestrato eccedente l'ordinaria amministrazione, nella quale rientra certamente l'utilizzazione di somme provenienti dalla gestione di un bene in sequestro per il pagamento di mutui scaduti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato
Nella ordinanza impugnata si osserva che la MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. poteva "nuovamente" rivolgersi al Tribunale procedente al fine dell'assegnazione dei proventi dei canoni o di altre rendite dell'immobile sottoposto a sequestro.
Il Tribunale procedente, con l'ordinanza in data 18 maggio 2010 appellata, richiamando anche una precedente decisione (del 24 febbraio 2010), aveva però già rigettato l'istanza, sulla base di un presupposto di fatto ritenuto errato nella stessa ordinanza impugnata (ritenendo che il credito vantato dalla MPS fosse "maturato successivamente alla emissione dei decreti di sequestro preventivo"). Ora, contro questa decisione ritualmente è stato proposto appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., perché il sequestro di un bene si estende ai frutti civili (come più volte affermato dalla Cassazione civile: v. tra le altre Sez. 2 civ., n. 6661 del 30/03/2005, Michalakis c. Min. Finanze, Rv. 580251; nonché Sez. 1^, n. 9429 del 10/08/1992, I.M.I. c. Bertolini, Rv. 478493, quest'ultima specificamente in tema di crediti garantiti da ipoteca, al pari del caso di specie), sicché, sollecitando l'attribuzione di tali frutti, il terzo creditore è come se chiedesse il dissequestro a suo favore di una cosa sequestrata, con la conseguenza che in caso di rigetto è attivabile l'impugnazione cautelare, dato che "per ordinanze in materia di sequestro preventivo" l'art. 322-bis cod. proc. pen. non ha inteso riferirsi soltanto a quelle con cui la misura cautelare viene disposta, ma a tutti quei provvedimenti che comunque operano in tema di misure cautelari reali (v. tra le altre Sez. 1, n. 4905 del 16/11/1993, dep. 22/01/1994; Guarienti, Rv. 196130).
2. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011