Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
Il contratto di factoring, pur potendo presentare nella prassi commerciale una serie di varianti e di clausole differenziate in relazione a particolari esigenze dei contraenti, è costituito nel suo nucleo fondamentale e costante da una convenzione complessa per effetto della quale il "factor" si obbliga ad acquistare la totalità dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare, a causa della vendita dei beni da lui prodotti o commercializzati; in esso è di regola prevista la facoltà dell'imprenditore cedente di ottenere delle anticipazioni dal "factor", che si obbliga a fornire alla controparte altri servizi (di informazione, consulenza, collaborazione nella gestione aziendale) di non secondaria importanza nell'economia del contratto, con una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione. A fronte di tali molteplici funzioni economiche, in forza delle quali il contratto non si esaurisce nella pura e semplice cessione di uno o più crediti, ma comporta per le parti e soprattutto per il "factor" l'assunzione di fondamentali obbligazioni (di "facere", "non facere", "prestare") non strettamente inerenti alla cessione, ma di essenziale importanza nel regolamento degli interessi realizzato con il contratto, tra i quali è presente l'acquisizione di una fonte di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite, la circostanza che il finanziamento sia compensabile con poste emergenti dal conto del dare e dell'avere non contraddice affatto il ruolo, che le anticipazioni possono assumere, di pagamento del corrispettivo, giacché dovendo la pattuizione essere riguardata nel suo risultato finale, resta in linea con gli intenti negoziali delle parti che, una volta andata a buon fine la cessione, in tutto o in parte, il credito riscosso dal "factor" venga da lui ritenuto in relazione alle anticipazioni versate ed agli altri costi preventivamente concordati dell'operazione, la quale svolge, così, unitamente al ruolo di finanziamento, assunto nella fase iniziale del rapporto, quello finale di versamento del corrispettivo della cessione; mentre nel caso di mancata esazione dei crediti - se è stata convenuta, come ordinariamente prevede l'art. 4 della legge 21 febbraio 1991, n.52, la garanzia della solvenza del debitore - di quelle anticipazioni il fornitore è tenuto al rimborso.
Commentari • 3
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Tema interessante quello del factoring come prestazione imponibile ai fini dell'IVA, soprattutto se il quesito ha ad oggetto la possibilità di ammettere la tassazione anche nel caso di accordo di risoluzione i cui effetti sono quelli della retrocessione dei crediti precedentemente ceduti in forza del contratto. Base di partenza è la figura contrattuale del factoring, che nella prassi commerciale presenta una serie di varianti e clausole differenziate in relazione alle particolari esigenze dei contraenti, ma il suo nucleo principale è costituito pur sempre da un accordo complesso in forza del quale un'impresa specializzata (cd. factor) si obbliga ad acquistare – pro soluto o pro solvendo …
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SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N°1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.R. N°1851.09 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA SEZIONE PRIMA UDIENZA DEL 6.11.09 SENTENZA N° 317/01/10 PRONUNCIATA Riunita con l'intervento dei Signori: IL 29.01.10 Dott. ************à Presidente relatore Dott. ** Cacciato Giudice Dott. *********************************************** DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI ha emesso la seguente 4.06.2010 SENTENZA Il Segretario ************* sul ricorso n. 1851/09 R.G.R. introdotto da *** Avverso la cartella di pagamento n. 294 2008 0021733650 per I.V.A. e IRAP, anno di imposta 2005, notificata il 12 marzo 2001. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente: Voglia la …
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Numerose Direzioni regionali hanno chiesto chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA delle operazioni di factoring alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE del 26 giugno 2003, causa n. C-305/01 A tal fine, si evidenzia che, con riferimento al contratto di factoring, nella predetta pronuncia la Corte ha affermato che: a) la societa\' di factoring, che assume il rischio d\'insolvenza dei debitori e che come corrispettivo fatturi ai propri clienti una commissione, esercita un\'attivita\' economica ai sensi degli articoli 2 e 4 della VI Direttiva (77/388/CEE) e, pertanto, assume la qualita\' di soggetto passivo, con diritto alla deduzione in forza dell\'art. 17 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO SCANDINAVA MACCHINE S.P.A., in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LICONTI FRANCESCO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso l'avvocato STAFFA NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI PASQUA GABRIELE, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 144/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 04/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, l'Avvocato Barbantini, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CA GE s.p.a., il 5.6.1995, chiese l'ammissione al passivo del fallimento della società Scandinava Macchine, s.p.a. del credito chirografario di L. 1.374.157.109, di cui L. 246.654.064 in via condizionale e con riserva, in quanto derivante da una cessione di credito, nell'ambito di un contratto di factoring. Il giudice delegato ammise l'intero credito in via definitiva e avverso il provvedimento propose opposizione, a norma dell'art. 98 L.F., la CA predetta, con riferimento al credito di L. 246.652.064, per il quale insistette perché fosse ammesso in via condizionale e con riserva, esponendo che il 9.9.1994, giusta contratto di factoring del 6.9.1991, era stato ceduto dalla società fallita alla società Columbus Factoring S.P.A., incorporata da essa CA GE, il credito, vantato nei confronti della soc. Italease, di L. 523.600.000, sul quale la GE aveva effettuato anticipazioni alla fallita;
pertanto non poteva sussistere alcun dubbio sulla natura del credito, condizionata al mancato pagamento del debitore ceduto e sulla riserva delle azioni recuperatorie nei confronti di esso.
Il fallimento resistette all'opposizione, qualificando il contratto come mandato, ritenendo inapplicabile la legge n. 52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa e invocando l'art. 78 L.F. in forza del quale quel contratto si era sciolto;
per l'effetto chiese, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme incassate dopo la dichiarazione di fallimento della società Scandinava Macchine. Il Tribunale di Genova respinse l'opposizione con sentenza non definitiva del 27.X.1997 e con separata ordinanza dispose il prosieguo della causa per la determinazione delle somme da restituire, giusta domanda riconvenzionale.
La CA GE impugnò la sentenza, che la Corte di Appello di Genova riformò con sentenza 27.1.1999, con cui dispose che l'ammissione al passivo fosse considerata in via condizionale e con riserva.
Ha ritenuto la corte di merito che le clausole del contratto intercorso tra le parti siano univocamente rivolte alla qualificazione di una cessione di crediti, cui non sono di ostacolo la durata indeterminata del contratto, la finalità gestoria dei crediti del cedente, la previsione di un rendiconto periodico tra le parti e quella di una commissione in favore del factor sui crediti ceduti, elementi invece valutati dal tribunale come idonei a qualificare il contratto come mandato;
ha pertanto ritenuto che la fattispecie ricada nella disciplina della legge n. 52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa.
Ha proposto ricorso per cassazione il curatore, con due motivi, cui ha resistito la CA GE.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1325, 1362, 1363, 1367 e 1370 c.c. e della legge 52/1991 e lamenta l'errore nell'interpretazione del contratto e nella qualificazione della sua causa.
Analizza a tal fine le singole clausole contrattuali e rileva che la cessione in esse contemplata è strumentale al mandato, inserendosi nell'ambito di una complessa operazione negoziale, nella quale è assente il corrispettivo. Peraltro l'obbligo di contabilizzare e gestire i crediti e il diritto alle commissioni per l'attività svolta risulterebbero in linea con il mandato, mentre la clausola relativa alla "esclusiva" della cessione si giustificherebbe con il fatto che il mandato è nella specie anche in rem propriam. Nè sarebbe inconciliabile con i poteri del mandatario la facoltà concessa al factor di rifiutare alcune cessioni, posto che il compenso per lui risultava determinato sul riscosso, per cui quel rifiuto aveva l'oggettiva funzione di tutelarlo.
Quanto alla clausola sulle anticipazioni, il ricorrente denunzia la contraddittorietà della argomentazione della sentenza impugnata, che, dopo aver qualificato prezzo della cessione la anticipazione, aveva poi ravvisato in essa la finalità di finanziamento, mentre in realtà con tale anticipazione il factor non adempiva ad alcun pagamento di corrispettivi, tant'è che essa avrebbe dovuto per contratto essergli rimborsata alla fine del rapporto. Erroneo sarebbe inoltre il passaggio in cui, contrariamente alla lettera del contratto, la sentenza impugnata ha ritenuto che il compenso percentuale non sia riferibile al servizio reso dal factor, ma all'intendimento di indennizzarlo della incidenza dei costi, mediante una sorta di forfettizzazione preventiva. Ha concluso il ricorrente attribuendo al contratto la natura di contratto atipico, dotato di una causa gestoria, consistendo la prestazione del factor in un servizio di amministrazione ed incasso dei crediti, con un compenso parametrato sul riscosso e con il dovere del rendiconto e l'autorizzazione a sostituire a sè eventuali corrispondenti e di agire verso i debitori.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la contraddittorietà della motivazione sul punto relativo alle anticipazioni, decisivo della controversia, laddove, pur riconoscendo al contratto la funzione di finanziamento e alle anticipazioni quel ruolo, la sentenza impugnata ha concluso che esse costituiscono il pagamento del corrispettivo.
L'impugnazione è, quanto al primo motivo, inammissibile e, quanto al secondo, infondata.
Nel denunziare la violazione delle norme di legge sull'interpretazione del contratto e quella - in termini di assoluta genericità - della legge 21.2.1991 n. 52, in relazione a supposti errori di diritto e a vizi logici della valutazione della volontà negoziale, il ricorrente si è limitato ad indicare le disposizioni che assume siano state disapplicate ed ha prospettato una diversa qualificazione giuridica del contratto, rispetto a quella configurata dalla sentenza impugnata, senza specificare le concrete ragioni della violazione delle norme di ermeneutica, così finendo per investire il merito della valutazione del giudice del fatto e in tal modo proponendo una censura inammissibile in sede di legittimità (Cass. 3507/1999; 8013/1998; 5114/1998; 3142/1998).
Assume il curatore del fallimento, attraverso l'analisi particolareggiata delle clausole contrattuali - dalle condizioni generali, agli specifici obblighi e poteri del factor, alla "commissione" prevista in suo favore, alle anticipazioni eventuali al fornitore, rispetto al momento delle riscossioni, alle compensazioni tra anticipazioni e somme disponibili per il fornitore, al recesso - che il contratto è atipico con prevalente funzione gestoria corrispondente alla figura del mandato, caratterizzato peraltro dall'interesse del mandatario e dunque in rem propriam, e che la cessione dei crediti è strumentale ad esso, come rivelerebbero l'obbligo di contabilizzare e gestire i crediti e il diritto alle commissioni per l'attività svolta. La clausola sulle anticipazioni non gioverebbe a comprovare la cessione, non corrispondendo all'obbligo di pagare il corrispettivo, dal momento che, alla fine del rapporto, quelle anticipazioni avrebbero dovuto essere restituite;
mentre la tesi che il compenso percentuale corrisposto al factor non riguarderebbe i servizi resi da quest'ultimo, ma la sua esigenza di essere indennizzato per i costi sostenuti, sarebbe smentita dalla lettera del contratto, in cui il compenso è espressamente considerato "corrispettivo dei servizi". Tale analisi viene compiuta attraverso una valutazione critica delle argomentazioni e conclusioni raggiunte dai giudici di merito, in particolare contestando che l'oggetto del contratto sia la cessione di crediti dal fornitore al factor, così identificato attraverso la rubrica ed il primo comma dell'art. 1 della convenzione;
che gli obblighi del fornitore siano funzionali ad assicurare la tutela del factor, come acquirente esclusivo della globalità dei suoi crediti;
che la causa vendendi sia desumibile dal secondo comma dell'art. 1, che ammette la facoltà del factor di non acquistare altri crediti non più di suo gradimento, oltreché dagli artt. 5 e 6, che ai crediti da lui acquistati fanno riferimento, e dagli artt. 8 e 9, che parlano di cessione e di anticipazioni, quale corrispettivo di essa. Evidenzia, al contrario, il ricorrente la finalità gestoria del rapporto, la previsione del rendiconto periodico del factor e il suo obbligo di rimettere al fornitore quanto incassato, al netto delle compensazioni, e lamenta che tali elementi la Corte di merito abbia valutato ritenendoli compatibili con la causa di scambio e che abbia ritenuto altresì applicabile la legge n. 52/1991, opponendo a ciascuna delle considerazioni della sentenza impugnata argomenti e valutazioni di segno contrario, utili, invece, a giudizio del curatore del fallimento, alla qualificazione del contratto come mandato, posto che lo schema negoziale impiegato, della cessione dei crediti, è neutro ed assume le caratteristiche del tipo mediante il quale essa si attua, mutando la propria qualificazione a seconda degli scopi che le parti intendono raggiungere.
L'esplicitazione della doglianza nei termini suindicati, ulteriormente compiuta con la memoria difensiva, in cui, a supporto del motivo di censura ed in replica all'eccezione di inammissibilità del ricorso, per quanto più sopra rilevato, risultano richiamati il criterio della ricerca della reale volontà delle parti e quello dell'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali che lascerebbero propendere per la natura gestoria del negozio - e con la quale si assume che la motivazione della sentenza impugnata sia inadeguata, tanto da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata, rileva lo sforzo di riportare la censura nei termini prospettati della violazione di legge;
sforzo però vano, a fronte della minuziosa ed attenta analisi compiuta dalla corte di merito, che ha enucleato, nel rispetto delle regole codicistiche dell'ermeneutica contrattuale, la causa del negozio dalla serie di norme pattizie e l'ha confrontata con quelle normative introdotte nell'ordinamento dalla legge 52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa, verificandone la conformità, sicché, quand'anche la censura risultasse ammissibile, la sua infondatezza resterebbe insuperata.
La sentenza impugnata, infatti, lungi dall'individuare la volontà negoziale nella definizione contenuta nella rubrica dell'art. 1 (del seguente tenore "cessione dei crediti dal fornitore al factor"), ha analizzato il contenuto di ogni clausola e cosi verificato che al "senso letterale delle parole" corrisponde effettivamente "la comune intenzione delle parti" (art. 1362, primo comma, c.c.). In tal modo i giudici di merito hanno correttamente applicato i canoni di interpretazione del contratto fissati negli artt. 1362 e 1363 c.c., ai quali il motivo di censura si riporta, assumendone la violazione, al pari di quella degli artt. 1367 e 1370; con riguardo a questi ultimi, esso peraltro tace del tutto, tanto nel ricorso quanto nella memoria difensiva, le ragioni per le quali avrebbe dovuto trovare applicazione, rispettivamente, la regola della conservazione - nel dubbio - del contratto o delle sue singole clausole, ovvero quella della interpretazione contra praedisponentem, del tutto estranee al thema decidendum, posto che non è in discussione la validità del contratto ne' è deducibile un interesse della società Scandinava Macchine - al momento del suo perfezionamento - prevalente rispetto a quello di chi aveva predisposto il modulo negoziale, rivolta alla configurazione del rapporto nei termini oggi prospettati dalla curatela del suo fallimento, in una visione di tutela della massa concorsuale dei creditori, assolutamente ignorata allorché il rapporto insorse.
Conseguentemente, la censura finisce, sia pure attraverso il richiamo dei criteri legali di interpretazione, per addebitare alla Corte di merito una motivazione "scorretta, incompleta ed incoerente", così passando dal vizio di violazione di legge a quello motivazionale, salvo poi in concreto discutere della persuasività delle conclusioni raggiunte contrapponendo una propria ricostruzione della causa contrattuale, a mezzo di un modello negoziale a prevalente funzione gestoria, a quella adottata dalla sentenza, nel segno di un contratto di scambio.
Ed è noto che la valutazione delle risultanze della prova non sia deducibile in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, vizio che, sotto il primo ed il secondo profilo, si configura nell'ipotesi di carenza di elementi nello sviluppo logico del provvedimento, che impedisca di identificare il criterio posto a base della decisione - ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati e le attese e deduzioni della parte a riguardo - e, per quanto concerne la contraddittoria motivazione, ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico - giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi (Cass. 3615/1999; 6189/1995; 6868/1994).
La Corte di merito ha offerto a sostegno delle conclusioni raggiunte specifiche argomentazioni tratte dalla minuziosa analisi di tutte le clausole contrattuali utili a suffragarle ricostruendo il contratto di factoring come atipico contratto di cessione dei crediti a prevalente causa vendendi, con cui il factor si obbliga ad acquistare la totalità dei crediti di cui l'impresa è o diverrà titolare, costituendo lo strumento della cessione un elemento costante, seppure non esclusivo cui di solito si uniscono una operazione di finanziamento all'impresa e, talora, una operazione di assicurazione (Cass. 4654/2000; 8497/1994); ed ha censurato le opposte conclusioni della sentenza di primo grado - che aveva invece valorizzato in modo prevalente gli aspetti gestori del contratto - analiticamente considerandoli compatibili con la causa di scambio, sia con riguardo alle registrazioni ed al rendiconto periodico del factor, sia con riguardo alla commissione a carico del fornitore, calcolata percentualmente sull'importo dei crediti ceduti, a fronte dei servizi di consulenza e collaborazione contabile ricevuti;
ha infine esaminato la disciplina della legge n. 52/1991, verificando la sussistenza delle condizioni di applicabilità, temporali e sostanziali, alla dedotta fattispecie e così concludendo con l'assegnazione della prevalenza delle ragioni del finanziamento e del trasferimento dei crediti su quella gestoria, inammissibilmente prospettata dal ricorrente.
Nè ha miglior sorte il II^ motivo di censura, con il quale la doglianza è incentrata sulla contraddittorietà della motivazione, con riguardo alle anticipazioni, che la corte territoriale avrebbe in modo congruo definito come corrispettivo della cessione, dopo averne evidenziato la funzione di finanziamento.
Come più sopra rilevato il contratto di factoring, pur potendo presentare nella prassi commerciale una serie di varianti e di clausole differenziate in relazione a particolari esigenze dei contraenti, è costituito nel suo nucleo fondamentale e costante da una convenzione complessa per effetto della quale il factor si obbliga ad acquistare la totalità dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare, a causa della vendita dei beni da lui prodotti o commercializzati;
in esso è di regola prevista la facoltà dell'imprenditore cedente di ottenere delle anticipazioni dal factor, che si obbliga a fornire alla controparte altri servizi (di informazione, di consulenza, collaborazione nella gestione aziendale) di non secondaria importanza nell'economia del contratto, con una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione. A fronte di tali molteplici funzioni economiche, in forza delle quali il contenuto del contratto non si esaurisce nella pura e semplice cessione di uno o più crediti, ma comporta per le parti e soprattutto per il factor l'assunzione di fondamentali obbligazioni (di "facere", "non facere", "praestare") non strettamente inerenti alla cessione, ma di essenziale importanza nel regolamento degli interessi realizzato con il contratto, tra i quali è presente l'acquisizione di una fonte di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite (Cass. SS. UU. 198/1992), la circostanza che il finanziamento sia compensabile con le somme giacenti sul conto non contraddice affatto il ruolo, che le anticipazioni possono assumere, di pagamento del corrispettivo, giacché, dovendo la pattuizione essere riguardata nel suo risultato finale, resta in linea con gli intenti negoziali delle parti che, una volta andata a buon fine la cessione, in tutto o in parte, il credito riscosso dal factor venga da lui ritenuto in relazione alle anticipazioni versate e agli altri costi preventivamente concordati dall'operazione, la quale svolge, cosi, unitamente al ruolo di finanziamento, assunto nella fase iniziale del rapporto, quello finale di versamento del corrispettivo della cessione;
mentre nel caso di mancata esazione dei crediti - se è stata convenuta, come ordinariamente prevede l'art. 4 della legge 21.2.1991, n. 52, la garanzia della solvenza del debitore - di quelle anticipazioni il fornitore è tenuto al rimborso.
Il ricorso va pertanto respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate il lire 174.000 e in lire 10.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 Gennaio 2001