Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 684
CASS
Sentenza 18 gennaio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il contratto di factoring, pur potendo presentare nella prassi commerciale una serie di varianti e di clausole differenziate in relazione a particolari esigenze dei contraenti, è costituito nel suo nucleo fondamentale e costante da una convenzione complessa per effetto della quale il "factor" si obbliga ad acquistare la totalità dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare, a causa della vendita dei beni da lui prodotti o commercializzati; in esso è di regola prevista la facoltà dell'imprenditore cedente di ottenere delle anticipazioni dal "factor", che si obbliga a fornire alla controparte altri servizi (di informazione, consulenza, collaborazione nella gestione aziendale) di non secondaria importanza nell'economia del contratto, con una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione. A fronte di tali molteplici funzioni economiche, in forza delle quali il contratto non si esaurisce nella pura e semplice cessione di uno o più crediti, ma comporta per le parti e soprattutto per il "factor" l'assunzione di fondamentali obbligazioni (di "facere", "non facere", "prestare") non strettamente inerenti alla cessione, ma di essenziale importanza nel regolamento degli interessi realizzato con il contratto, tra i quali è presente l'acquisizione di una fonte di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite, la circostanza che il finanziamento sia compensabile con poste emergenti dal conto del dare e dell'avere non contraddice affatto il ruolo, che le anticipazioni possono assumere, di pagamento del corrispettivo, giacché dovendo la pattuizione essere riguardata nel suo risultato finale, resta in linea con gli intenti negoziali delle parti che, una volta andata a buon fine la cessione, in tutto o in parte, il credito riscosso dal "factor" venga da lui ritenuto in relazione alle anticipazioni versate ed agli altri costi preventivamente concordati dell'operazione, la quale svolge, così, unitamente al ruolo di finanziamento, assunto nella fase iniziale del rapporto, quello finale di versamento del corrispettivo della cessione; mentre nel caso di mancata esazione dei crediti - se è stata convenuta, come ordinariamente prevede l'art. 4 della legge 21 febbraio 1991, n.52, la garanzia della solvenza del debitore - di quelle anticipazioni il fornitore è tenuto al rimborso.

Commentari3

  • 1Factoring risolto? Retrocessione crediti tassata in misura fissa
    Alice Scalcon · https://iusletter.com/ · 18 febbraio 2022

    Tema interessante quello del factoring come prestazione imponibile ai fini dell'IVA, soprattutto se il quesito ha ad oggetto la possibilità di ammettere la tassazione anche nel caso di accordo di risoluzione i cui effetti sono quelli della retrocessione dei crediti precedentemente ceduti in forza del contratto. Base di partenza è la figura contrattuale del factoring, che nella prassi commerciale presenta una serie di varianti e clausole differenziate in relazione alle particolari esigenze dei contraenti, ma il suo nucleo principale è costituito pur sempre da un accordo complesso in forza del quale un'impresa specializzata (cd. factor) si obbliga ad acquistare – pro soluto o pro solvendo …

     Leggi di più…

  • 2Commissione tributaria provinciale di Enna sezione prima sentenza n. 317 del 29.1.10 : omessa ottemperanza a ordinanza chiamata in causa
    Sentenza · https://www.diritto.it/ · 3 marzo 2011

    SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N°1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.R. N°1851.09 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA SEZIONE PRIMA UDIENZA DEL 6.11.09 SENTENZA N° 317/01/10 PRONUNCIATA Riunita con l'intervento dei Signori: IL 29.01.10 Dott. ************à Presidente relatore Dott. ** Cacciato Giudice Dott. *********************************************** DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI ha emesso la seguente 4.06.2010 SENTENZA Il Segretario ************* sul ricorso n. 1851/09 R.G.R. introdotto da *** Avverso la cartella di pagamento n. 294 2008 0021733650 per I.V.A. e IRAP, anno di imposta 2005, notificata il 12 marzo 2001. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente: Voglia la …

     Leggi di più…

  • 3Risoluzione del 17/11/2004 n. 139 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 17 novembre 2004

    Numerose Direzioni regionali hanno chiesto chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA delle operazioni di factoring alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE del 26 giugno 2003, causa n. C-305/01 A tal fine, si evidenzia che, con riferimento al contratto di factoring, nella predetta pronuncia la Corte ha affermato che: a) la societa\' di factoring, che assume il rischio d\'insolvenza dei debitori e che come corrispettivo fatturi ai propri clienti una commissione, esercita un\'attivita\' economica ai sensi degli articoli 2 e 4 della VI Direttiva (77/388/CEE) e, pertanto, assume la qualita\' di soggetto passivo, con diritto alla deduzione in forza dell\'art. 17 …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 684
Data del deposito : 18 gennaio 2001

Testo completo