Sentenza 3 luglio 2013
Massime • 1
La effettiva conoscenza del procedimento è preclusiva della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modd. nella L. 22 aprile 2005, n. 60. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di restituzione del termine per impugnare avanzata dall'imputato, al quale, in sede di convalida di arresto era stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. ed a cui successivamente era stato notificato l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., dopo il quale si era reso irreperibile).
Commentario • 1
- 1. Conoscenza del processo solo con citazione a giudizio (Cass. 28912/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2019
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 43452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43452 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio Presidente - del 03/07/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 1605
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 5964/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IN N. IL 13/02/1979;
avverso l'ordinanza n. 1038/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 04/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO. MOTIVI DELLA DECISIONE
AL UG, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 4.1.2013 con la quale la Corte d'Appello di Torino ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna n. 6714/08 pronunciata dal Tribunale di Torino, sez. Quinta in data 16.12.2008 e divenuta irrevocabile il 24.3.2009.
La difesa chiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), il vizio di motivazione in relazione alla asserita rinuncia dell'imputato a comparire al processo.
2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), la violazione dell'art.175 c.p.p., comma 2 per la reiezione della richiesta di restituzione in termini, ricorrendone i requisiti.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente le condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare. Ne consegue che ad impedire l'attivazione del rimedio è sufficiente il difetto di una soltanto di tali condizioni v. In tal senso Cass. Sez. 2 22.12.2011 n. 4987; cass. Sez. 1 15.6.2010 n. 32984. Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince quanto segue:
- in data 23.7.2007 il giudice delle indagini preliminari convalidava il fermo di polizia giudiziaria e l'arresto dell'imputato e, rigettando la richiesta di custodia cautelare, applicava al ricorrente la misura cautelare coercitiva dell'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria. - In data 30.7.2007 l'imputato riceveva la notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., contente la enunciazione delle imputazioni contestate, regolarmente tradotte in lingua italiana.
- In data 3.8.2007 il ricorrente cessava di presentarsi alla polizia giudiziaria rendendosi di fatto irreperibile.
- Con sentenza del 16.12.2008 il Tribunale di Torino condannava in contumacia l'imputato per i reati ascritti, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e 400,00 Euro di multa.
- In data 29.8.2008 la Polizia Ferroviaria di Viareggio notificava all'imputato l'ordinanza con la quale il Tribunale disponeva la revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione e di contestuale rigetto della richiesta del Pubblico ministero di disporre un aggravamento della misura cautelare.
- La sentenza contumaciale risulta essere stata ritualmente notificata all'imputato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Sulla base della sequenza degli accadimenti processuali, in fatto non contestati dalla difesa, è provato che l'imputato conoscesse dell'esistenza del procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna del 16.12.2008 del Tribunale di Torino, essendo stato destinatario: di un provvedimento di arresto, di un provvedimento di scarcerazione, di una ordinanza cautelare impositiva di obblighi, di un provvedimento ex art. 415 bis c.p.p.. Dal complesso degli atti descritti dalla Corte di Appello si deve affermare che non appare irragionevole il fatto che l'imputato si sia volontariamente sottratto al processo non essendo altrimenti valutabile la condotta di chi, dopo avere ricevuto un avviso ex art. 415 bis c.p.p., siccome sottoposto a misura cautelare, si sottragga alla stessa decidendo di non presentarsi al processo e di seguire le fasi relative alla propria difesa, così di disinteressandosi del processo. Nel caso in esame si deve inoltre osservare che la conoscenza della esistenza del processo non è ricollegabile solo ad un atto posto in essere di iniziativa della polizia giudiziaria anteriore alla formale instaurazione dello stesso procedimento, ma si ricollega ad atti a contenuto giurisdizionale, ai quali è conseguito la precisa scelta dell'imputato di non osservarli.
La decisione della Corte d'Appello di Torino si è attenuta ai principi di diritto indicati e la decisione è sorretta da motivazione priva di vizi che la rendano censurabile. Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00, così equitativamente determinata la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p., ravvisandosi nella condotta processuale del ricorrente estremi di responsabilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 10000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013