Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 43452
CASS
Sentenza 3 luglio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La effettiva conoscenza del procedimento è preclusiva della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modd. nella L. 22 aprile 2005, n. 60. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di restituzione del termine per impugnare avanzata dall'imputato, al quale, in sede di convalida di arresto era stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. ed a cui successivamente era stato notificato l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., dopo il quale si era reso irreperibile).

Commentario1

  • 1Conoscenza del processo solo con citazione a giudizio (Cass. 28912/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2019

    Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 43452
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43452
Data del deposito : 3 luglio 2013

Testo completo