Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula AAula 02 1 3 2 /03 OBBLICA irt. 22 tab. all.R D.P.R. 642 DEL 26-10-72 *SENTE DA IMPOSTA ITALIANA briazione per pub zione alla stima IN NOME DE POL ITAL NO LA CORTE SUP MA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.18703/00. Dott. Rosario DE MUSIS Presidente 21798/00. PROTO Consigliere Dott. Vincenzo VITRONE Cons. Relatore Cron. 4328 Dott. Ugo Dott. MA Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 625 Ud.
4.11.02. Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T E N ZA sul ricorso proposto da: AN IA, AN IT, AN NA, AN LU, AN LE, GIUSSA- NI EN, AN LL, AN LUA AN TO, elettivamente domiciliati in Ro ma, Via degli Scipioni, n. 132, presso l'avv. Fran- cesco Cigliano, che unitamente all'avv. Paolo Giug- gioli del foro di Milano li rappresenta e difende per procura speciale ad atto notar UI Roncoroni di Desio del 29 giugno 2000 (rep. n. 93566); ricorrenti
contro
C.I.M.E.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE 1976 1 2002 43 PER L'EDILIZIA POPOLARE, in persona del presidente dott. Franco Cazzaniga, elettivamente domiciliato 11, presso l'avv. Norberto in Roma, Via Svezia, n. Pandolfi, che unitamente agli avv. ti Mirco Rizzo- glio e Antonio Di Vita lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1791, pubblicata il 2 luglio 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Francesco CIGLIANO e Mirco RIZZOGLIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- 3 ratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha con- cluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28 dicem- bre 1990 MA, NA, TA, UI, Ales- sio, NC, CA, UIa e ET Gius- sani convenivano in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Milano il C.I.M.E. P. Consorzio Inter- comunale Milanese per l'Edilizia Popolare proponen- do opposizione contro la stima dell'indennità prov- 2 END visoria, liquidata in misura di £. 58.368.000, per l'espropriazione di un'area di loro proprietà este- sa mq. 3.648, sita in Desio, in catasto al mappale 56 del foglio 49. Con successivo atto di citazione notificato il 13 aprile 1994 gli attori, premesso che il decreto di espropriazione n. 289, emesso il 10 gennaio 1992, riguardava oltre al mappale 56, anche i map- pali 58, per mq. 170; 155, per mq. 1.260; 72/a, per mq. 380; 72/d, per mq. 250; e 218/parte (attuale 316), per mq. 3.800, si opponevano alla stima del l'indennità di espropriazione, determinata in £. 16.000/mq. con il decreto n. 17315 del 13 settembre 1988. Con ulteriore atto di citazione notificato il 5 febbraio 1996 gli attori proponevano opposizione contro la stima dell'indennità definitiva di espro- priazione del mappale 56, liquidata in complessive £. 182.618.900, e ridotta in misura del 40% a £. 109.571.000, nonché dell'indennità di occupazione liquidata in £. 138.500 annue. Riuniti i tre giudizi la Corte d'Appello di Mi lano, all'esito di infruttuose trattative di compo- nimento della vertenza, con sentenza del 18 maggio - 2 luglio 1999 determinava in £. 366.348.500 l'in 3 W dennità di espropriazione e in ulteriori complessi- ve £. 152.065.057 l'indennità di occupazione, parti tamente calcolata per i diversi lotti occupati. Osservava la corte che dovevano condividersi i criteri di valutazione contenuti nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 5 novem- bre 1998 dall'ing. Caridei basati sul valore di trasformazione riconducibile a una previsione del- l'intervento edilizio realizzabile sull'area a cau sa delle difficoltà incontrate dal consulente nel riferimento ai molteplici valori di mercato di aree similari, carenti per alcuni periodi temporali e caratterizzati da una certa anomalia rispetto ai valori medi dell'epoca, e specificava che l'indice edificabilità da prendersi a tal fine in considera- zione erano quelli del piano di edilizia economica e popolare del 1974, pari 0,8 mc./mq., e non quello del piano di fabbricazione del 1959, pari a 3 mc./ mq., in considerazione dell'evoluzione della giuri- sprudenza di legittimità che aveva qualificato i piani di edilizia economica e popolare come piani attuativi del piano regolatore generale. L'inden- nità così calcolata non doveva subire la detrazione del 40%, di cui all'art. 5 bis della sopraggiunta legge n. 359 del 1992, non potendo considerarsi va- 4 lida offerta dell'indennità calcolata secondo i cri teri introdotti dalla legge suddetta, applicabili ai giudizi in corso, quella operata dal C.I.M.E.P., che, con raccomandata del 23 dicembre 1996, si era dichiarato disposto a corrispondere agli opponenti la somma complessiva di £. 762.240.000, con paga- mento dilazionato in due rate eguali, ciascuna di £. 307.176.000 a sei e dodici mesi senza interessi, oltre al recupero della somma di £. 147.288.000 già versata presso la Cassa Depositi e Prestiti, trat- tandosi di una proposta transattiva a stralcio e non di un'offerta onnicomprensiva, la quale era i- noltre molto inferiore all'indennità spettante agli espropriati, sia pure in base ai ridotti parametri del piano di edilizia economica e popolare. Contro la sentenza ricorrono per cassazione gli opponenti con due motivi illustrati da memoria. Resiste il C.I.M.E.P.- Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta preliminarmente la riunione dei ri corsi proposti contro la medesima sentenza. Con il primo motivo i ricorrenti principali de 5 nunciano la violazione e la falsa applicazione del l'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e affermano che la determinazione del valore delle aree espropriate non solo sarebbe stata effettuata secondo il costo di trasformazione senza alcuna di- mostrazione dell'impossibilità di procedere con il criterio sintetico-comparativo fondato sulla rile- vazione dei valori di mercato ma avrebbe inoltre fatto riferimento alle possibilità legali ed effet- tive di edificazione al momento della apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, costi- tuito dal piano di edilizia economica e popolare, del quale invece non avrebbe dovuto tener conto poi ché esso investiva mappali già qualificati come edi ficabili dal vigente piano di fabbricazione, senza apportare alcuna trasformazione della destinazione dell'area espropriata da agricola а edificatoria, nel qual caso soltanto esso avrebbe operato come va riante del piano di fabbricazione. La censura è destituita di fondamento in cia- scuna delle sue prospettazioni alternative. La contestazione che si appunta contro il cri- terio di valutazione ancorato al costo di trasforma zione è infatti inammissibile per genericità poiché 6 i ricorrenti non indicano le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi errata la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per giustificare l'impossi bilità, argomentatamente affermata dal consulente tecnico d'ufficio, di far ricorso al metodo sinteti co-comparativo nella valutazione delle aree espro- priate. Il secondo profilo della censura in esame, che attiene all'incidenza del piano di edilizia economi ca e popolare sulle volumetrie realizzabili secondo le previsioni contenute nel piano di fabbricazione, non può trovare accoglimento alla luce della pronun zia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 21 marzo 2201, n. 125), la quale, intervenendo in sede di composizione del contrasto di giurisprudenza che era venuto a verificarsi in materia, ha avuto cura di precisare che il piano di edilizia economica e - equiparato al piano particolareggiato popolare 167 - hadall'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. natura di variante del piano regolatore generale (o del programma di fabbricazione, ove il primo, come nella specie, manchi) non solo quando comporti il cambiamento di destinazione dell'area prescelta per un insediamento abitativo, originariamente qualifi- cata come agricola, ma anche con riferimento agli 7 indici di fabbricabilità, ai quali va riconosciuta valenza conformativa del diritto di proprietà e con seguente computabilità nella liquidazione dell'in dennità di espropriazione quante volte essi compor- tino un'innovazione delle disposizioni delle prece- denti determinazioni generali sulla edificabilità dei suoli, traducendosi così in una variante del- l'indice medio fissato dal piano regolatore (o dal programma di fabbricazione), come avviene allorquan do la cubatura realizzabile venga fissata con rife- rimento all'intera estensione della zona investita dal piano, indipendentemente dal procedimento espro priativo e dalla localizzazione delle singole opere pubbliche cui esso e rivolto, che prevedano una cu- batura maggiore da collocarsi in taluni fondi ri- spetto a quella mediamente prevista dallo strumento urbanistico generale. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 281 cod. proc. civ. nonché dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, 360, nn. 3 e 5, cod. proc.in relazione all'art. civ., in base alla considerazione che la sentenza impugnata avrebbe posto a fondamento della effettua ta liquidazione una valutazione delle aree espro- priate fondata sull'erroneo presupposto della ces- 8 sione gratuita all'Amministrazione delle aree stan- dards, destinate a centro di vita (scuola o asilo) e viabilità, e oggetto di oneri di urbanizzazione secondaria, le quali invece avrebbero dovuto esser considerate quali aree edificabili, fatta eccezione per quelle destinate alla viabilità, mentre non ri- sultava alcun riferimento a tale obbligo nel rego- lamento edilizio del Comune di Desio. La censura non può trovare accoglimento. Va considerato innanzi tutto che la violazione dell'art. 281 cod. proc. civ., non solo è stata e- nunciata in via del tutto generica e priva di qual- siasi illustrazione, ma è del tutto inconferente in quanto la norma, che consente la riassunzione in ca so di necessità di uno o più mezzi di prova dinan zi al collegio, disciplina l'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio si sottrae ad ogni sindacato di legitti- mità. Per quanto riguarda, poi, l'erronea esclusione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione se- condaria nella determinazione del valore dei suoli espropriati, la censura investe una questione mai sottoposta all'esame del giudice di merito, e, come tale, non proponibile per la prima volta in sede di 9 giudizio di legittimità, attesi i limiti che conno- tano l'impugnazione per cassazione, che è diretta u nicamente alla verifica della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata. Né rileva a tal fine, come sembra dedursi dal- le difese del controricorrente, che tali contesta- zioni siano state formulate in una memoria sponta- nea depositata dal consulente di parte degli attori all'udienza del 13 gennaio 1999 e ritenuta irrice- vibile per tardività dalla sentenza impugnata, es- sendo mancata ogni doglianza degli opponenti in or- dine alla asserita irritualità della predetta memo- ria. Passando all'esame del ricorso incidentale il C.I.M.E. P. denuncia il vizio di insufficiente e con traddittoria motivazione in ordine alla omessa de- trazione del 40% nella determinazione dell'indenni- tà di espropriazione e sostengono che erroneamente l'offerta formulata in corso di causa sarebbe stata ritenuta di gran lunga inferiore all'indennità spet tante agli opponenti, la cui mancata accettazione a vrebbe dovuto perciò ritenersi priva di giustifica- zione. La censura non ha fondamento in quanto la sta- 10 tuizione impugnata esclude la validità dell'offerta dell'espropriante non solo affermando, con valuta- zione insindacabile nel giudizio di legittimità, 1'insufficienza dell'importo di £. 762.240.000 ri- spetto a un credito di £. 366.348.500 per indennità di espropriazione e di ulteriori £. 152.0565.047 per indennità di occupazione, oltre interessi, a- gli effetti di una definizione negoziale della con- troversia secondo il disposto della sentenza costi- tuzionale n. 283 del 1993, ma ha del tutto escluso, con statuizione che non ha formato oggetto di cen- sura, la validità di un'offerta con la quale l'e- spropriante si era impegnato ad un pagamento ratea- le in due rate eguali a sei e dodici mesi senza in- teressi. In conclusione sia il ricorso principale che quello incidentale sono destituiti di fondamento e debbono essere respinti con la integrale conferma della sentenza impugnata. La soccombenza reciproca costituisce giusta causa di compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta con compensazione integrale delle spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2002. 11 Mg. Vikene IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B DPR 2 DEL 26-10-72 IR Pampa via IL CANCELLIERE Deposi 13 FEB. 2003 Lujsa Passinoit Casio DA IL CANCELLIERE 66RTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28-x-2003 serie 4 al n. 35641 versate € 139.44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DY AN Roberto Ricci 12