Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10407 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
1:0407/03 IN NO E DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SPESE PROCESSUALI SEZIONE PRIMA CIVILE NEL PROCEDIMENTO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23326/00 - Presidente Dott. Antonio SAGGIO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 23277 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep.2432 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 29/01/2003 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RI RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 53, presso l'avvocato ANDREA LUCIANI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OS IC;
intimata decreto Corte d'Appello di ROMA, della avverso il depositato il 03/05/00; causa svolta nella pubblica 2003 udita la relazione della del dal Consigliere Dott. Donato 201 udienza 29/01/2003 1 PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Su ricorso di OS ET il Tribunale di con decreto 16.12.1999 revocò dalla carica di am- Roma ministratore unico della società Elios Import Export s.r.l. CA AR IT, condannandola alle spese pro- cessuali. La CA propose reclamo alla Corte di Appello di condannando la reclamante alle Roma, che lo respinse, ulteriori spese. Propone ricorso per cassazione CA M. IT con un OS ET, che motivo nei confronti di non ha presentato difese. Motivi della decisione La ricorrente denunzia la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 2409 c.c. e 91 e 737 c.p.c.. Deduce che i procedimenti 2409 art. C.C. non ex hanno natura contenziosa, per cui non può trovare ap- plicazione la regola della soccombenza. Essi non sono predisposti a tutela di diritti sog- gettivi 0 mastatus, in ragione del controllo della corretta amministrazione e quindi nell'interesse gene- 2 rale dell'organismo societario e solo in via indiretta nell'interesse della minoranza e dei singoli soci. Pertanto, mancando una contrapposizione di interes- si., non può trovare applicazione il principio di soc- combenza, a differenza dei procedimenti camerali in ma- teria di famiglia e di stato delle persone, nei quali la funzione del giudice non si esaurisce in un inter- vento sostanzialmente amministrativo, ma attiene a po- sizioni giuridiche soggettive contrastanti. Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato ha pronunciato sulle spese processuali per le quali, oltrechè per il meri- - to, la ricorrente aveva proposto reclamo avverso il de- creto del tribunale, che l'aveva revocata dalla carica, lamentando che, per la particolarità della fattispecie, semplicemente ri- quella pronunzia fosse illegittima levando, dopo avere esaminato le ragioni della revoca., che il decreto impugnato meritasse conferma " sia nella parte che concerne la disposta revoca dell'amministratore della società, sia per quanto ri- della alla rifusione delle guarda la condanna CA spese del procedimento". Per l'effetto ha posto a cari- co della reclamante anche le spese di quel grado. osservato che il Ciò posto, va preliminarmente è suscettibile del provvedimento, sul punto censurato, 3 ricorso straordinario per cassazione, attesane la natu- ra decisoria, esso incidendo su posizioni di diritto soggettivo e in particolare sul diritto di credito re- lativo alle spese del giudizio ( Cass. 9636 e 420/1997) e considerato il carattere di definitività in mancanza della possibilità di essere riesaminato dallo stesso о da altro giudice. Quanto al merito della statuizione, non par dubbio che esista la denunziata violazione di legge. Se, infatti, i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 2409 c.c., all'esito di procedimenti di giu- risdizione volontaria, non mirano a definire conflitti tra diritti soggettivi, in quanto emanati al fine di tutelare l'interesse della società, attraverso i quali il giudice svolge una funzione di controllo, in funzio- ne di interessi diversi da quelli di coloro che ne in- e pertanto non hanno natura con- vocano l'intervento, tenziosa, pur se emanati in contraddittorio tra sogget- ti comunque interessati, con essi non compatibile proprio dei proce- l'istituto della soccombenza, che dimenti contenziosi-. Il ricorso va dunque accolto;
va conseguentemente cassato il decreto impugnato e, poiché non sono neces- sari ulteriori accertamenti di fatto, le spese proces- dichiarate irripetibili, suali del doppio grado vanno 4 mentre nulla va disposto con riguardo a quelle del giu- dizio di cassazione, tenuto anche conto che l'intimata non ha resistito.
P.Q.M.
te[rigetta] il ricorso;
cassa il decreto impu- ACCOGLIE La Corte gnato e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese del doppio grado. Roma 29.1.2003 Il Presidente Il Consigliere estensore (Antonio Saggio) (Donato Plenteda)(Dompfter CANCELWERE CANCE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso ate di Roma 2 l'Agenzia delle € doge77 //il 15 SEX Z e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE serie 4 al n Prima Sezione Civile IL FUNZIONARIO FUNZIONAR Depositato in Cancelleria 2 LUG/2003) il IL CANCELLIERE 5