Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
La presenza di una precedente condanna a pena non sospesa non impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di nuova condanna intervenuta in epoca successiva alla prima, purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi il limite previsto dall'art. 163 cod. pen.
Commentari • 2
- 1. cos'è e quando si applica?Avv. Mattia Fontana · https://avvocatomattiafontana.com/blog-articoli/ · 13 settembre 2022
Ottenere la sospensione condizionale della pena può essere fondamentale per l'imputato soprattutto al fine di evitare il carcere. “Avvocato ma quando è prevista la condizionale?” Quante volte ho sentito pronunciare questa frase dai miei clienti. Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò della sospensione condizionale della pena, di cosa significhi avere la pena sospesa, dell'art 163 cp e di altri aspetti rilevanti. Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami! La sospensione condizionale della pena è una causa estintiva del reato. …
Leggi di più… - 2. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2013, n. 30729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30729 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1048
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 50601/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA SA N. IL 01/02/1981;
avverso la sentenza n. 2267/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 21/9/12 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza 23/1/09 del Tribunale di Pavia che, a seguito di giudizio abbreviato, con le circostanze attenuanti genetiche e la diminuente del rito condannava SA AD alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato (commesso in luogo sconosciuto in data antecedente e prossima al 23/12/05: D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13) di illegale rientro nel territorio dello Stato
dopo esserne stato espulso (il 4/12/03, giusta decreto 2/12/03 del Prefetto di Crotone).
Ricorreva per cassazione fa difesa, deducendo: 1) vizio (manifesta illogicità) di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena ad espressa ragione di un precedente penale non sospeso (ma soggetto ad indulto); 2) violazione di legge per lo stesso motivo. Chiedeva l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione. Il PG chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Invero i giudici di merito sia di primo che di secondo grado (pag. 3 della prima sentenza e pag. 2 della seconda) hanno negato la sospensione condizionale della pena a sola ragione della presenza di una precedente condanna a pena non sospesa. Nel confermare il diniego il giudice di appello ha osservato come il punto non fosse stato sottoposto a specifica censura, ma avendolo trattato lo ha evidentemente ritenuto parte del complesso sanzionatolo. E la soluzione contrasta con la giurisprudenza costituzionale. Giusta la sentenza della C. Cost. n. 95 del 1976 (citata anche dal ricorrente) "il significato dell'art. 164 c.p., u.c., risultante dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99, art. 12, è rimasto immutato nonostante gli emendamenti apportati in sede di conversione con la L. 7 giugno 1974, n. 220. La disciplina risultante dal predetto art. 164 c.p., prevedendo che chi ha subito una precedente condanna a pena detentiva per delitto possa fruire della sospensione condizionale della pena solo se l'esecuzione della prima è stata sospesa, determina un'irragionevole disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza in danno di coloro che hanno già subito una condanna a pena detentiva per delitto senza però fruire del beneficio stesso. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 164 c.p., u.c. (così modificato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99, art. 12, convertito in L. 7 giugno 1974, n. 220)
nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.". Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano che valuterà nel merito se vi siano le condizioni (art. 164 c.p., comma 1) per concedere il beneficio richiesto. Visto l'art. 624 c.p.p., comma 2, la sentenza va dichiarata irrevocabile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara nel resto irrevocabile la sentenza medesima. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013