Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
A IAN O L L L ITA O B I ICA D 2 R TA EL OS D P 2 U 4 IM 6 . .R A .P D D B E 0 1 2 3 ll. T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO a N . E b S ta E 2 2 CORTESURRE CASSAZIONE n Oggetto a L INDENNITA' MA CIVILE DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 18942/99 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - 30種 Cron. 30 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere 369 Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 16/10/2001 SPIRITO Consigliere Dott. Angelo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 11.55 in ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, il 30 GEN. 2002 IL CANCELLIERE elettivamente persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA P. MASCAGNI 154, presso l'avvocato PAOLO VITUCCI, che lo rappresenta e difende T unitamente all'avvocato ARTEMIO MASSIDA, giusta delega CANCELLERIA in calce al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI SANLURI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BABUINO 181, 2001 l'avvocato DOMENICO CORTESE, rappresentato e presso 2121 difeso dall'avvocato ELIO DE MONTIS, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 203/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 28/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Vitucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 14.11.1991 l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero conveniva in giudizio, avanti alla Corte di appello di Cagliari, il Comune di Sanluri proponendo opposizione avverso la stima, contenuta nel decreto di determina- zione dell'indenità di espropriazione di un suo terre- no, distinto al locale catasto al foglio 21, mappale 232 dell'estensione di mq. 15.890, occupato il 26.9.1991, nello ambito della procedura di espropria- zione del terreno stesso, finalizzata alla costruzione di impianti sportivi. Assumeva l'Istituto che erroneamente il terreno era stato classificato come terreno agricolo mentre aveva sostanziale natura edificatoria. Chiedeva quindi che l'indennità di espropriazione e di occupazione fossero fissate in relazione al valore venale del terreno. Sollevava altresì eccezione di illegittimità costi- tuzionale dell'art. 16 L.865/1971 per contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione. Costituitosi in giudizio il Comune di Sanluri chie- deva la reiezione della domanda. Con sentenza in data 28.5.1999 la Corte di appello di Cagliari respingeva la domanda. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su unico motivo, l'Isti- tuto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Resiste con controricorso il Comune di Sanluri. y a l e M Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di cassazione l'Istituto ricor- rente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 42 dela Costituzione e dell'art. 5 bis L. 359/1992, nonchè omessa motivazione su un punto rilevante della controversia. Rileva il ricorrente che il punto centrale della controversia, neppure sfiorato dalla sentenza n 3 r 261/1997 della Corte costituzionale, è costituito dalla questione relativa alla rilevanza da attribuire alla "edificabilità di fatto", nel senso di stabilire se ta- le edificabilità sia un dato da considerare a prescin- dere dall' " edificabilità legale o di diritto". La prevalente giurisprudenza della Corte di cassa- zione ha ritenuto che si possa attribuire rilevanza al- l'edificabilità di fatto solo se si sia precedentemente accertato l'esistenza dell'edificabilità legale del- l'area e ciò sulla base dell'esame dei commi tre e quattro dell'art. 5 bis L. 359/1992, senza considerare però il contenuto del quinto comma dell'articolo stes- So, dettato per disciplinare l'ipotesi dell' edificabilità di fatto". Considerato che tale comma evidenzia la volontà del legislatore di dare disciplina autonoma all'espropria- zioni delle aree edificabili di fatto, e prevede a tal fine il rinvio ad un regolamento non acora emanato e tenuto conto che eventuali lacune, derivanti dall'iner- zia della P.A., possono essere colmate in sede di in- terpretazione della norma, vanno condivise quelle deci- sioni che hanno negato l'equiparazione alle aree agri- cole di quelle aree che presentino caratteristiche tali da farle ritenere edificabili di fatto. Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso. Invero questa Corte ha più volte precisato che ai fini di stabilire l'edificabilità di un'area è necess a- rio fare riferimento alla sua destinazione urbanistica, assumendo l'edificabilità effettiva costituita dal- l'esistenza di opere di urbanizzazione e dalle concrete ed intrinseche caratteristiche del terreno, rilevanza principalmente ai fini di determinare il quantum del- l'indennità che sarà maggiore nell'ipotesi in cui l'area presenti per la sua collocazione e per le sue caratteristiche intrinseche particolare vocazione edi- ficatoria e minore nell'ipotesi inversa. (Cass. civ. sez. I 1.9.1999 n 9207; Cass. civ. sez. I 17.4.1999 n " 3839; Cass. civ. sez. I 11.6.1998 n 5821) A tale giurisprudenza si ritiene di dare continuità posto che la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 5 bis L. 359/1992 non è finalizzata ad attribuire un'autonoma rilevanza alla edificabilità di fatto di un'area ma a stabilire quali siano i criteri ed i re- quisiti necessari ai fini di individuare oltre all'edi- ficabilità legale anche quella di fatto, la cui mancan- za può operare in senso negativo determinando l' inedi- ficabilità concreta dell'area stessa, mentre la sua esistenza non è al contrario destinata ad operare auto- nomamente in senso positivo, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, dovendo sempre concorrere con l'altro 5 requisito, assolutamente indispensabile dell' edifica- bilità legale, che le derivi dal vigente strumento ur- banistico. Irrilevanti infine devono ritenersi le argomenta- zioni contenute nella memoria illustrativa depositata dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, nella quale è richiamata la sentenza 13.4.2001 n 172 delle SS.UU. di questa Corte suprema posto che il ri- corso in esame è incentrato unicamente sulla rilevanza dell'edificabilità di fatto, mentre la richiamata sen- tenza allargando il concetto di edificabilità da attri- buire alle aree soggetto ad esproprio ha precisato che possono qualificarsi edificatorie anche le aree desti- nate dai vigenti strumenti urbanistici a parcheggi e pubblici edifici e non solo le aree destinate ad edili- zia residenziale. Problematica questa peraltro del tutto estranea al ricorso in esame che, come noto, non può essere amplia- to con la memoria illustrativa, finalizzata esclusiva- mente all'approfondimento delle censure già proposte. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna il ricorrente al pa- 6 gamento delle spese del giudizio di legittimi tà di cui 134.500 per esborsi e £ 6.000.000 per ono- £ rari. Così deciso in Roma, nella camera di consi glio del- la prima sezione civile, in data 16.ottobre.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Adamo Giovanni Losavio дотильний DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 30 GEN. 2002 Maria Di Nuzzo have 26Judubro Oggi, O LL O -72 B 26-10 I D IL CANCELLIERE A EL ST D . 642 O Maria Di Nuzzo P IM .P.R Of of honoбито A D D . all.B E T EN tab ES art. 22 109T 129.11 456T TOT 12911 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 6 MAG. 2002 189657 129,11 Serie 4 Registrato in data versate €... CENTOVENTINOVE/11 (euro p. Il Dirigant Corvizi (Dott.ssa Maria Cris DEFILIPO) Responsabile Servizio Atti Gjedimari (Dr. M. RACCICHINIT