Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 1
Non integra il reato di violazione di sigilli l'asportazione, da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo, del foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante l'indicazione del disposto sequestro a norma dell'art. 394, comma nono, reg. cod. strad., non costituendo tale foglio di segnalazione un vincolo equivalente ai sigilli, distintamente apponibili, secondo quanto previsto dal comma quinto, solo in caso di necessità.
Commentario • 1
- 1. In cosa il reato di violazione dei sigilli si distingue da quello di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2022
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 334, 349) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma di una decisione emessa dal Tribunale della medesima città che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 4 di reclusione ed E. 1.000,00 di multa, per i reati unificati con la continuazione, ed applicata la recidiva, di cui agli art. 349, comma 2, cod. pen. (commesso il 26 giugno 2013), art. 81, 110 cod. pen., 44 lettera A, d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42 del 2004; art. 28 del d.P.R. 128/1959 e 349, comma 2, cod. pen., dichiarava di non doversi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2012, n. 20869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20869 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 11/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 52
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 25121/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PIRO COSMO N. IL 09/01/1977;
avverso la sentenza n. 1449/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 21/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 21 ottobre 2010, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Gallipoli, del 27 giugno 2008, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 349 c.p., comma 1, per avere violato i sigilli apposti ad un ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo, asportandoli materialmente e facendo uso del veicolo. Secondo quanto ritenuto in sentenza, egli era stato visto dai carabinieri in sella al ciclomotore mentre conversava, sulla strada pubblica, con un altro soggetto;
il "sigillo" apposto all'atto del sequestro, costituito da un cartello, era stato asportato e si trovava nei vano porta oggetti. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo: a) l'inosservanza della disposizione incriminatrice, perché la condotta posta in essere sarebbe sanzionabile solo come illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 213 C.d.S., comma 4; b) la violazione della disposizione incriminatrice e la mancanza di motivazione, perché la circolazione dei veicolo sarebbe stata solo momentanea e sporadica e la Corte d'appello non avrebbe valutato l'oggettiva offensività della condotta;
c) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché la guida del ciclomotore da parte dell'imputato e l'asportazione dei sigillo da parte dello stesso non risulterebbero dagli atti del processo e sarebbero frutto di una mera illazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze proposte. Risulta, da quanto riportato nelle sentenze di primo e secondo grado, che il veicolo era stato sottoposto a sequestro per guida senza patentino e senza assicurazione, ai sensi dell'art. 213 C.d.S.. Risulta anche che, all'atto del sequestro, sul ciclomotore in questione era stato apposto un cartello, che era stato asportato dall'imputato e collocato nel vano porta oggetti del ciclomotore stesso.
Deve rilevarsi, in punto di diritto, che tale cartello non può essere ritenuto equiparato ai sigilli la cui violazione è punita dalla disposizione incriminatrice. Infatti, l'art. 213 C.d.S., applicabile nel caso di specie, prevede, all'ultimo periodo del comma 2, che il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento e che di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Tale disposizione trova attuazione nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, art. 394, comma 9, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), a norma del quale la segnalazione dello stato di sequestro del veicolo, ai sensi dell'art. 213 C.d.S., è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione "veicolo sottoposto sequestro" e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. L'apposizione di sigilli costituisce un elemento ulteriore e meramente eventuale, perché, come previsto dal precedente comma 5 dello stesso articolo, essi sono apposti alle cose sequestrate solo "se è necessario". Nel caso in esame, dunque, il cartello apposto sul ciclomotore non avrebbe potuto essere ritenuto equivalente ai sigilli, che non risultano apposti, perché si tratta - come visto - di un vincolo distinto da quello rappresentato dal cartello di segnalazione;
vincolo che può essere autonomamente apposto solo in caso di necessità.
Tali assorbenti considerazioni rendono superflua, in questa sede, l'analisi del problema, pur rilevante sul piano teorico, dell'astratta configurabilità di un concorso fra il reato di cui all'art. 349 c.p., e la violazione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4, (a norma del quale: "Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto ai sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.886,00 a Euro 7.546,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi"). Tale concorso può astrattamente configurarsi, infatti, solo laddove - ipotesi che non ricorre nel caso di specie - sul mezzo siano stati apposti sigilli;
essendo configurabile il solo illecito amministrativo per il caso di circolazione abusiva con un veicolo sottoposto a sequestro sul quale i sigilli non siano stati apposti.
La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con trasmissione di copia della sentenza di questa Corte al Prefetto della provincia di Lecce, per le sue determinazioni in ordine alla sussistenza di responsabilità da illecito amministrativo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto competente.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2012