Sentenza 7 luglio 1998
Massime • 1
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento non configura una ipotesi di caso fortuito l'intasamento delle strutture del depuratore per scorie interne che determini uno scarico oltre i limiti tabellari. Infatti non si tratta di un evento imprevedibile ed inevitabile, in quanto l'impianto di depurazione deve essere sottoposto preventivamente a verifica rispetto alla normale attività produttiva. L'obbligo di speciale prevenzione deve spingersi fino a prevedere sistemi automatici di blocco dello scarico e della produzione nel caso di avarie anche accidentali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/1998, n. 10153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10153 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 07/07/98
1. Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO Consigliere N. 2491
3. " Pierluigi ONORATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Antonio MORGIGNI Consigliere N.13439/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: CH EZ n. Trivero, 11.2.1946 avverso la sentenza del Pretore di Biella del 17.12.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni Vacca che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Croce Vittorangelo
FATTO E DIRITTO
Il Pretore di Biella, con sentenza del 17.12.1997, condannava CH EZ alla pena di 50 milioni di ammenda per lo scarico da una tintoria oltre i limiti legali (art. 21, 3^ comma l. 319/76). Contro questa sentenza l'imputato, che non contesta lo scarico inquinante, ha riproposto in Cassazione la questione del caso fortuito (intasamento delle strutture del depuratore per scorie interne).
Il ricorso è infondato, perché sul punto nella sentenza esiste adeguata e congrua motivazione, che richiama gli obblighi di speciale diligenza nel controllo del depuratore.
Rileva la Corte che le scorie di saldatura della vasca in cui venivano effettuate le operazioni di tintoria non possono essere parificate ad un evento imprevedibile ed inevitabile, perché l'impianto di depurazione deve essere preventivamente sottoposto a verifica rispetto alla normale attività produttiva. L'obbligo di speciale prevenzione ai sensi della legge 319/76 deve spingersi fino a prevedere sistemi automatici di blocco dello scarico e della produzione nel caso di avarie anche accidentali. Questo speciale onere si spiega in quanto la normativa considera accettabile l'inquinamento al di sotto dei parametri legali, mentre esclude in modo assoluto il superamento dei parametri stessi configurando una ipotesi criminosa, penalmente sanzionata. Nel caso di specie, peraltro, l'imputato si era reso colpevole più volte dello stesso grave reato (recidiva specifica ritenuta infraquinquennale), tanto da meritare giustamente la esclusione delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 1998