Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10745 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE D A Richiesta copia_studio S 0 S Sole A 1 OPUBBLICA ITALIANA . dal Sig. T 4 per dirity 23 LUG 2002. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O A T Oggetto G 02 T I E R Contratt R SEZIONE TERZA CIVILE аржа T07 45 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RG.N. 6663/00 residente Dott. Vittorio DUVA igliere Dott. Renato Consigliere Cron. 28357 Dott. Ennio MALZO .2243 Rep. Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO Consigliere Ud. 19/12/01 CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA : sul ricorso proposto da: GI RA NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GELERA, difesa dall'avvocato LUIGI GRITTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA GRANDI PAOLO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 10, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GRAZIANI, difeso dall'avvocato BRUNO GUARESCHI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 2201 avverso la sentenza n. 823/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione II Civile, emessa il 20/10/99 e depositata il 09/12/99 (R.G. 264/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Giorgio GELERA (per delega Avv. Luigi GRITTI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NI LI IN conveniva in giudizio, in- nanzi al Tribunale di Cremona, GR OL BE, esercitando il riscatto relativamente al fondo Colomba- ra, alienato al convenuto il 1° maggio 1995. Esponeva di essere affittuaria coltivatrice diretta di quel fon- do, di ettari 17.83.13, dal 1970; che nel marzo 1995 la proprietà le aveva comunicato l'intenzione di venderlo, al prezzo di lire 1.200.000.000, come da preliminare di compravendita;
che ella aveva dichiarato di esercitare il diritto di prelazione, tuttavia negatole per il mo- tivo che l'attrice aveva nel biennio alienato, allo stesso GR, terreni di sua proprietà; che tuttavia non sussisteva questa condizione ostativa, in quanto la vendita era stata espressamente conclusa a scopo di ri- 2 composizione fondiaria. Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, per la dianzi indicata condizione ostativa, giacchè l'alie- nazione del fondo Vergiliana, di ettari 28.66.50, non poteva dirsi effettuata a scopo di ricomposizione fon- diaria. Con sentenza del 16 dicembre 1997, il Tribunale ri- gettava la domanda. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 9 dicembre 1999, ha rigettato il gravame della soccomben- te. Per la cassazione di detta sentenza ricorre la Dio- nigi LI, formulando un'unica censura, cui resiste con controricorso l'intimato GR. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la NI LI, denunciando l'errata interpretazione exfalsa applica- zione dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (art. 360 n. 3 C.p.c.), sostiene che il diritto di pre- lazione spetta anche nel caso della ricomposizione fon- diaria voluta dall'acquirente e assecondata dal vendi- tore. La scriminante non va infatti ricercata nella po- sizione giuridica (di venditore O di acquirente) del soggetto che persegue la ricomposizione, bensì soltanto nel dato oggettivo della finalità (pubblica o soltanto 3 privata) perseguita con la vendita infrabiennale. E pertanto, se quella finalità pubblica è stata persegui- ta e conseguita, l'interesse pubblico è salvo, qualun- que sia il soggetto privato che ha voluto e ottenuto quello specifico effetto qualificante. Nel caso di specie la vendita infrabiennale effet- tuata dalla LI è stata espressamente motivata con lo scopo di consentire al GR l'accorpamento della sua proprietà coltivatrice e, come certificato dal- dell'Agricoltura, quello scopo è stato l'Ispettorato raggiunto. M La contraria interpretazione seguita dal giudice di merito urta contro l'art. 3 della Costituzione, perché crea un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti identici, cioè tra chi consente la ricomposi- zione fondiaria ed enti pubblici e chi la consente ad acquirenti privati. Il ricorso è infondato. Ha già statuito questa Corte suprema, con riguardo condizione impeditiva del diritto di prelazione alla M. agraria (art. 8 della legge 590 del 1965) qualora il ti- tolare di tale diritto abbia venduto a terzi, nel bien- nio precedente alla data di vendita del fondo oggetto di prelazione, altri fondi rustici di imponibile fon- diario superiore a lire mille, che l'ipotesi della ces- sione a scopo di ricomposizione fondiaria, escludente la detta condizione ostativa della prelazione, ricorre non solo per le cessioni attuate a favore degli enti di sviluppo finanziati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, a norma dell'art. 12 della legge cit. (come precedentemente ritenuto da una giurispru- denza più restrittiva: Cass. 14 marzo 1978 n. 1288); ma anche per le vendite di fondi effettuate dal prelazio- nante a privati per acquistarne altri, nell'ambito del- la normativa di cui alle leggi n. 590 del 1965 e 817 del 1971, con mutui agevolati e benefici tributari non- ché col controllo dell'Ispettorato provinciale agrario, al fine di accorparli in unità poderali più ampie (art. 4 della legge n. 817 del 1971), e l'intera operazione M (cessione, acquisto, accorpamento) venga compiuta nel biennio precedente, atteso che la ricomposizione fon- diaria può avvenire anche ad opera dei privati nell'am- bito delle citate leggi che l'agevolano (Cass. 26 feb- braio 1994 n. 1946; conf. Cass. 17 agosto 1988 n. 4961). Questi precedenti, nel caso esaminato, sono stati puntualmente confermati. Ed invero, premesse le finalità della legge, avente lo scopo di favorire la genesi di aziende agrarie effi- cienti, attraverso il superamento della frammentazione 5 terriera e l','ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretta coltivatrice;
la Corte del merito ha escluso che la cessione eseguita dalla NI po- tesse essere considerata "a scopo di ricomposizione fondiaria", in quanto il terreno venduto era l'unico in proprietà della venditrice, onde nessun futuro accorpa- mento ○ incremento dell'azienda ella avrebbe potuto conseguire, e l'unico risultato della prelazione sareb- be stato quello di sostituire a un'azienda agricola di 28 ettari (precedentemente alienata allo stesso GR) 17 un'azienda di ettari, in contrasto con la "voluntas legis"; e, in secondo luogo, perché i benefici previsti dalle leggi 26 maggio 1965 n. 590 (art. 1) e 14 agosto 1971 n. 817 (art. 2 e 4) sono stati goduti dal compra- tore GR e non dall'alienante, a dimostrazione del fatto che solo il compratore ha perseguito il fine del- la ricomposizione fondiaria. Ha conclusivamente affermato che il beneficio della prelazione, nonostante la vendita di un fondo nel bien- nio precedente, può essere riconosciuto al prelazionan- te solo se abbia attuato egli stesso lo scopo della ri- composizione fondiaria, ° indirettamente, mediante la cessione a Enti di sviluppo preposti ai processi di ag- gregazione agraria (artt. 22 e segg. R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, 66 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e 12 1. 26 maggio 1965 n. 590); o direttamente, anche con cessioni ai privati, ma attraverso negozi funzionalmente colle- gati, finalizzati all'incremento produttivo della pro- pria azienda agricola, sotto la vigilanza dell'Ispetto- rato agrario. Sicchè quando, come nella fattispecie, la ricomposizione fondiaria sia perseguita soltanto dal- l'acquirente del fondo e non dall'alienante, quest'ul- timo non può beneficiare del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, in dero- ga al principio sanzionatorio nei confronti del colti- vatore che aliena fondi agrari nel biennio. Ebbene, se è vero che la ricomposizione fondiaria può ora essere perseguita anche dai privati, come si ricava dalle già ricordate agevolazioni disposte a fa- vore dei coltivatori diretti dall'art. 1 della legge n. 590 del 1965 e dagli artt. 2 e 4 1° comma n. 2 della Mr. legge 817 del 1971, non è affatto indifferente, contra- riamente a quanto sostiene la ricorrente, che questo soggetto privato sia l'alienante o l'acquirente, perché la legge, se non nella lettera, che non distingue, cer- tamente nello spirito, riferisce lo scopo di ricomposi- zione fondiaria a colui che, invocando la prelazione, se ne deve dimostrare meritevole per l'assenza di con- dizioni ostative al vantato diritto;
ossia, in breve, allo stesso coltivatore diretto che ha venduto e non al 7 terzo estraneo, parte acquirente della cessione infra- biennale, i cui scopi non possono elidere il disfavore verso chi, alienando, abbia mostrato di non avere a cuore la coltivazione della terra come fonte principale del proprio reddito. La sola eccezione consentita è quella degli enti di sviluppo, istituzionalmente deputati ad attuare la ri- composizione fondiaria, che, per i suoi aspetti eminen- temente pubblicistici (cfr Cass. n. 1288/78 cit.), giu- stifica un più benevolo trattamento delle vendite fatte in favore dei medesimi, senza che ciò leda il principio di uguaglianza. Concludendo, la sentenza impugnata, avendo fatto corretta applicazione di tutti i su esposti principi, merita adesione;
né, per quanto dianzi detto, la disci- plina legislativa, così interpretata, offre il fianco ai sospetti di incostituzionalità adombrati dalla ri- corrente, apparendo, tra l'altro, conforme alle finali- tà di ricostituzione delle unità produttive e di aiuto alla piccola e media proprietà contadina raccomandate dall'art. 44 della Costituzione. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spe- se del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del 8 giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, IL CONSIGLIERE EST. pa ti O R.G. 6663 addì 19 dicembre 2001 2000 IL PRESIDENTE en Viñoris fuva VO TI Depositata in Cancelleria Oggi, 23.0.7.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maija Aiello DR 109T/29.11 456T Sesi TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in gaid 7 SET.2002 Serie 4 138744 versate € 160,10 al (eure... CENTOSESSANTA/10 p. Il Dirigente Area Servizi (Dett Bea Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI)Данден 37730 200 a