Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2016, n. 35589
CASS
Sentenza 11 maggio 2016

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Massime1

In tema di contributi previdenziali ed assistenziali, il reato previsto dall'art. 2, comma primo bis,D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638, di omesso versamento delle ritenute di importo superiore ai 10.000 euro, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha una struttura unitaria e la condotta può configurarsi anche attraverso una pluralità di omissioni, compiute nel periodo annuale di riferimento, che possono di per sè anche non costituire reato; ne consegue che la consumazione del delitto può esere istantanea o di durata e, in quest'ultimo caso, ad effetto prolungato sino al termine dell'anno in contestazione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la sussistenza del reato in relazione ad omessi versamenti, per un valore complessivo di 21.000 euro, che, però, in ciascuna delle annualità di riferimento, si attestavano ad una soglia inferiore ai 10.000 euro).

Commentario1

  • 1Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2016, n. 35589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35589
Data del deposito : 11 maggio 2016

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