Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 54974
CASS
Sentenza 14 ottobre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il provvedimento cautelare adottato dal giudice civile di inibizione o limitazione dello svolgimento di attività comportanti una rumorosità superiore a una determinata soglia è da ritenere emesso a tutela sia del diritto alla salute sia del diritto del proprietario o del possessore di un immobile contiguo di escludere o limitare le immissioni eccedenti la normale tollerabilità, a norma dell'art. 844 cod. civ. Ne consegue che il comportamento diretto a eludere l'esecuzione del predetto provvedimento integra il delitto previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ricondotta al reato indicato la condotta del ricorrente che, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di una società che gestiva un locale, aveva arrecato disturbo agli abitanti del vicinato mediante diffusione di musica ad alto volume oltre l'orario stabilito dal provvedimento inibitorio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 54974
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 54974
    Data del deposito : 14 ottobre 2016

    Testo completo