Sentenza 28 marzo 2012
Massime • 1
Integra il delitto di inosservanza di un provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., di sospensione di un'attività produttiva (nella specie di birra), comportante emissioni gassose e propagazioni di rumore, in quanto trattasi di misura cautelare adottata a tutela della salute della parte istante, e del suo diritto, in qualità di proprietario e possessore di immobile contiguo, di escludere o limitare le immissioni (art. 844 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2012, n. 13902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13902 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 28/03/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 464
Dott. PETRUZZELLIS NN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 50711/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI;
nei confronti di:
1) TT RO NT N. IL 15/08/1951;
2) RA NN N. IL 13/01/1948;
3) AG NO N. IL 21/11/1935;
4) LC PA N. IL 14/05/1954 C/;
avverso la sentenza n. 3858/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 24/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Svardaccione E.V. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito per la parte civile l'Avv. Capacchione Romeo che conclude come da ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 22/6/2009 il Tribunale di Trani - Sezione Distaccata di Barletta - dichiarava EL AT AL colpevole del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, per avere eluso l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che gli imponeva la sospensione dell'attività di produzione di birra, nonché dei connessi reati contravvenzionali, relativi all'esercizio di quella attività, non conforme alle leggi in materia e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione lo condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.
A seguito di gravame dell'imputato la Corte di Appello di Bari, riformando la sentenza impugnata assolveva il EL AT dal reato ascritto perché il fatto non sussiste e dichiarava prescritte le residue imputazioni, osservando che l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., elusa dall'imputato non rientrasse in alcuna delle tipologie di provvedimenti cautelari, tutelati dalla norma incriminatrice, essendo stata emessa a tutela del diritto alla salute dei ricorrenti e non già a difesa del possesso e della proprietà.
Contro tale decisione insorgono il Procuratore Generale e le parti civili AN Ruggiero NT, RA NN, LA VI e ne chiedono l'annullamento censurando il travisamento del contenuto del provvedimento eluso, che, essendo stato emesso, in applicazione dell'art. 844, 2043 e 2058 cod. civ., inserito nel Titolo 2^ del Libro 3^ attinente alla proprietà, tendeva con la imposizione di determinate opere alla ditta produttrice al contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, onde il riferimento che il giudice civile aveva fatto al D.M. 5 settembre 1994 in tema di attività insalubri, doveva intendersi fatto per concretizzare la valutazione della tollerabilità delle emissioni.
Inoltre le parti civili denunciano la falsa applicazione della legge processuale in riferimento al punto della sentenza nel quale si negava che sussistessero i presupposti per confermare le disposizioni in materia civile, non solo perché sulle stesse, non espressamente impugnate dall'imputato, si era formato il giudicato, ma anche perché non era stata superata la motivazione, con la quale il giudice di primo grado aveva ritenuto che le parti denuncianti fossero da considerarsi lese dalla condotta dell'imputato nel suo insieme e nei singoli episodi contravvenzionali.
Entrambi i ricorsi sono fondati.
È stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. di inibizione allo svolgimento di attività, che comportano una rumorosità superiore ad una determinata soglia è da ritenersi dato sia per la tutela del diritto alla salute della parte istante, sia per la tutela del suo diritto, quale proprietario o possessore di appartamento contiguo, a escludere o limitare le immissioni alla salute, provenienti da tale attività, a norma dell'art. 844 c.c., con la conseguenza che il comportamento diretto ad eluderne l'esecuzione integra il delitto previsto dall'art. 388 c.p., comma 2 (Cass. Sez. 1 5/3-25/3/98 n. 3769 Rv. 210125).
Nel caso in esame è evidente l'errore, nel quale è incorso il giudice del gravame, il quale non ha tenuto conto che la misura cautelare de qua era stata richiesta in applicazione dell'art. 844 c,c. con riferimento non solo alle emissioni gassose, ma anche alle propagazioni di rumore. Il richiamo al D.M. 5 settembre 1994, che il giudice civile ha fatto nell'imporre la realizzazione di determinate opere alla ditta convenuta, legalmente rappresentata dal ricorrente, è da considerarsi ai soli fini di concretizzare la valutazione della tollerabilità delle emissioni e non pure per l'applicazione diretta di un principio pubblicistico, tanto vero che lo stesso giudice civile non ha mancato di evidenziare come il principio di minimo disagio espresso nel cit. D.M., ben poteva richiamarsi ai fini della valutazione della tollerabilità sia delle emissioni che dei rumori, in tal modo confermando che il provvedimento cautelare atteneva anche alla tutela di interessi tra privati proprietari e/o possessori. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che nel demandato nuovo esame provveda a colmare i vizi su-enunciati alla stregua del principio di diritto e delle direttive summenzionate, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese delle parti civili per questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012