Sentenza 27 luglio 2001
Massime • 1
La normativa contenuta nell'art. 1194 cod. civ. contiene criteri di imputazione dei pagamenti di carattere generale, pertanto applicabili non solo nell'ambito del processo di cognizione ma anche nell'ambito del processo di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10281 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Presidente -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CURATELA FALLIMENTO AEDIFICAT COSTRUZIONI, in persona del Curatore dott. Carlo De NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la difende insieme all'avvocato PAOLO SCA.LETTARIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IT IDANA, in proprio e quale erede della defunta madre LL NN e IT WILIA, quale erede della defunta madre LL NN, elettivamente domiciliate in ROMA VIA A. STOPPANI 34, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BARBETTI, che le difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 459/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sez. Seconda Civile, emessa il 6/05/1998 depositata il 15/09/98; RG. 240/95,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE GIGLI;
udito l'Avvocato FRANCO BARBETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del 3^ motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Divenuto esecutivo il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Udine al n. 2241/83 in data 7.10.83 a favore della S.r.l. AEDIFICAT COSTRUZIONI e nei confronti di LE NN e IT NA per il pagamento di lire 16.000.000, somma capitale, oltre accessori e spese, la Curatela del Fallimento della S.r.l. predetta intimava con atto 24 luglio 1992 alle ingiunte LL e AI precetto per il pagamento di totali lire 38.142.470 oltre accessori. Avverso tale precetto proponeva opposizione con atto notificato il 28.8,1992 LL NN assumendo tra l'altro: - che erano stati effettuati due pagamenti di L.
3.000.000 ciascuno alla controparte con assegno "dd. 25.11.82" e con assegno "dd. 25.1.83"; - che dal giugno 1989 al settembre 1991 erano state effettuate trattenute mensili per complessive L.
8.088.000 da parte dell'U.S.L. n. 7 Udinese in seguito a pignoramento presso terzi;
- che non poteva farsi carico ad essa opponente se la creditrice aveva ritirato detto importo solo nell'anno 1992 con un unico prelievo.
Resisteva in giudizio la Curatela del fallimento.
Interveniva in causa l'altra precettata AI NA che faceva proprie gli assunti e le eccezioni di detta opponente. Il Tribunale di Udine con sentenza n. 23/95 del 27.10.1994/23.01.1995 respingeva l'opposizione e condannava le opponenti al pagamento delle spese di causa.
Contro questa decisione proponevano appello LL NN e AI NA.
Con sentenza 6.5 - 15.9.98 la Corte di Appello di Trieste in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava l'inefficacia del precetto e condannava il Fallimento suddetto al pagamento di metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, compensando l'altra metà.
Nella motivazione esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni.
Come esattamente ritenuto dal Tribunale di Udine una volta passato in giudicato il decreto ingiuntivo diviene incontestabile quanto in esso statuito, proprio perché il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. È invece da esaminare la questione circa interessi e rivalutazione sulle somme mensili trattenute dal terzo pignorato e ricevute dal creditore procedente in unica soluzione. La censura è fondata. Interessi e rivalutazione dovevano essere calcolati a scalare mensilmente sulle somme che il terzo pignorato ha trattenuto al debitore esecutato a prescindere dal momento in cui il terzo pignorato ha poi versato le somme al creditore procedente, che se ha preferito percepire l'importo in unica soluzione non può addebitare all'esecutato gli oneri derivanti dalla non voluta percezione mensile. Una volta che il terzo ha effettuato la trattenuta mensile il debitore esecutato non può intervenire sul momento in cui detta trattenuta viene versata al creditore assegnatario e gli accordi tra il terzo pignorato ed il creditore assegnatario circa il momento del versamento in unica soluzione che certamente deve essere successivo alle trattenute mensili comporterebbero un aggravamento per il debitore in punto interessi e rivalutazione monetaria, non consentito dagli articoli 1175, 1224 e 1227 c.c. Contro questa decisione ricorre per cassazione il Fallimento con tre motivi illustrati anche con memoria.
Resistono con controricorso AI NA in proprio e quale erede della madre LI NN nonché AI WI quale erede della madre LL NN.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "Falsa ed errata applicazione dell'art. 1194 c.c. e difetto di motivazione" rilevando in estrema sintesi: - A) che "...la somma (L. 7.148.266) pagata dal terzo pignorato alla Curatela era inferiore all'importo relativo agli interessi e spese esposti nell'atto di precetto 10.4.89...." precedente a quello in questione, con la conseguenza che detto pagamento "... doveva essere imputato - ed è stato effettivamente imputato nell'atto di precetto de quo - a parziale deconto del credito per interessi, rivalutazione e spese...", - B) che "... poiché nell'atto di precetto oggetto del presente giudizio di opposizione gli interessi e la rivalutazione per il periodo durante il quale il terzo pignorato ha effettuato le trattenute mensili nei confronti della AI sono stati conteggiati sempre e soltanto sul capitale (che comunque, come detto, non è stato in alcun modo ridotto a seguito dei pagamenti da parte del terzo), è chiaro che la questione concernente l'individuazione della data da considerarsi ai fini del pagamento è in realtà del tutto indifferente... ". In altri termini, se si segue la tesi (in parte implicita) di detto ricorrente si deve concludere che ogni problematica in diritto concernente il momento a cui si deve far riferimento ai fini del computo di interessi e rivalutazione (se quando il terzo trattiene mensilmente le singole somme;
ovvero quando l'importo totale entra nella disponibilità del creditore) diviene irrilevante posto che comunque (qualunque di tali due tesi in diritto si segua) ai sensi dell'art. 1194 cit. nella specie quanto pagato non ha inciso sul capitale (che è rimasto integralmente dovuto).
Deve dunque ritenersi indubbia la pregiudizialità del terzo motivo sul primo ("Violazione e/o errata applicazione degli artt. 1176 e segg. c.c. e degli artt. 543 e segg. c.p.c.") concernente appunto la questione di diritto supra esposta. A questo punto appare palese anche la pregiudizialità con riferimento al secondo motivo "Violazione e/o errata applicazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c." che concerne in sostanza la possibilità di attribuire alla volontà del creditore il fatto che questi abbia percepito l'importo "in unica soluzione".
Il terzo motivo di ricorso (certamente ammissibile indipendentemente da ogni indagine circa la sua novità in quanto la possibilità e l'interesse a proporlo sono sorti solo in seguito alla decisione di secondo grado ed alla relativa motivazione) deve ritenersi (nella sua parte essenziale) fondato in quanto il Giudice di secondo grado ha valutato le problematiche in questione prescindendo completamente dall'art. 1194 c.c. A tal proposito va ribadito il seguente principio di diritto (cfr. tra le altre Cass. n. 1994 del 10/07/1973): la normativa contenuta nell'art. 1194 c.c. ("Imputazione del pagamento agli interessi") contiene criteri di imputazione dei pagamenti di carattere generale e pertanto applicabili non solo nell'ambito del processo di cognizione ma anche nell'ambito del processo di esecuzione.
La Corte di Appello avrebbe pertanto dovuto valutare la fattispecie alla luce di tale normativa tenendo tra l'altro presente che le argomentazioni in diritto ed in fatto del debitore (da essa in concreto accolte) avrebbero perso ogni rilevanza (con la conseguenza che non avrebbero potuto neppure essere esaminate) qualora l'eventuale corresponsione immediata al creditore di ogni singola somma trattenuta mensilmente non fosse stata comunque idonea (sulla base della normativa in questione) a coprire tutte le spese e gli interessi esigibili sino al momento della corresponsione stessa, ed a diminuire inoltre il capitale.
Sulla base di quanto sopra esposto va accolto il terzo motivo di ricorso;
mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri due. L'impugnata decisione va cassata in relazione e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste alla quale va anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso dichiarando assorbiti i primi due;
cassa in relazione l'impugnata decisone e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2001