Sentenza 23 marzo 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'elemento nuovo costituito dall'esclusione di una o più circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita da una sentenza definitiva emessa nei confronti di coimputati giudicati separatamente, pur essendo valutabile nel procedimento in corso ai fini dell'apprezzamento di una riduzione dei termini di custodia cautelare, con eventuale scadenza degli stessi, non soggiace ad alcun automatismo, attesa la libera valutazione del compendio probatorio da parte del giudice cautelare, né, comunque, pur se condivisa, comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, stante l'autonomia di ciascuna di esse.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2017, n. 44424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44424 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2017 |
Testo completo
44424-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. Presidente SENTENZA - - Consigliere N. 1024/2017 GIACOMO ROCCHI Dott. REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - N. 43828/2016 Dott. ANTONIO MINCHELLA Rel. Consigliere - Dott. LUIGI BARONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nei confronti di: NE NO CC N. IL 28/07/1946 avverso l'ordinanza n. 514/2016 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 07/10/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto Aniello, che he chiesto l'annullamento con zinvio del fovvedimento impugnato;
Uditi difensor Avv., RILEVATO IN FATTO Con ordinanza in data 29.09.2016 il Tribunale GI BR accoglieva l'appello proposto da TA DA RO avverso l'ordinanza in data 28.04.2016 con la quale la Corte di Appello di GI BR aveva rigettato la richiesta di ottenere la declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari per decorrenza del termine massimo previsto per la fase di giudizio di primo grado. Rilevava il giudice che il TA era stato arrestato il 21.05.2012 per il delitto di cui all'art 416 bis cod.pen, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, aggravato ex art. 3 e 4 della Legge n° 146/2006 ed era stato poi condannato dal Tribunale di Locri il 16.03.2015 (decreto che dispone il giudizio del 14.05.2013) con esclusione delle circostanze aggravanti del comma 6 dell'art 416 bis cod.pen. e degli artt 3 e 4 delle Legge n° 146/2006: la difesa dell'interessato aveva sostenuto che questo fatto aveva determinato la riduzione del termine di custodia cautelare e che comunque era ormai irrevocabile l'analoga esclusione delle stesse circostanze aggravanti nella sentenza 08.11.2013 del GUP del Trib. GI BR (precedente alla menzionata sentenza di primo grado) che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato i coimputati del TA;
la Corte di Appello di GI BR, nella sua ordinanza appellata, aveva rigettato le istanze predette, ritenendo che il mutamento della qualificazione giuridica in sede di condanna di primo grado non avesse influenza per il passato, ma soltanto per i termini di custodia della fase successiva, che non erano ancora decorsi, anche perché la sentenza n° 26548/2015 della Corte Suprema aveva statuito che l'esclusione di circostanze aggravanti in altro processo non poteva avere un effetto automatico nei confronti dei coimputati in separato giudizio;
e, in ogni caso, anche ai sensi dell'art 299, comma 1, cod.proc.pen., non rilevava elementi favorevoli all'interessato. Il Tribunale di GI BR riteneva, invece, fondate le ragioni dell'appello, nel senso che, pur condiviso il principio sopra rammentato, concludeva che però la Corte di Appello non avesse focalizzato la questione giuridica posta dall'interessato nel senso che la esclusione delle circostanze aggravanti nel separato processo a carico di coimputati (da ritenersi divenuta definitiva per mancanza di impugnazione del P.M. sul punto) andava considerata come un elemento di novità da valutarsi sulla posizione dell'appellante (secondo quanto statuito dalla Corte Suprema con sentenza n 26547/2015). Così, preso atto di quella decisione e della mancata impugnazione del P.M., ritenuto che vi fossero margini di discrezionalità per considerare le circostanze aggravanti eliminate come di natura oggettiva e quindi riferibili alla cosca intera, concludeva che la loro esclusione non poteva non - riverberare sull'appellante, riducendo il termine di fase;
pertanto, si dichiarava r inefficace la misura cautelare per intervenuta decorrenza del termine massimo di fase. 1 Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di GI BR, deducendo mancanza di motivazione: si sostiene che i principi invocati dal giudice erano certamente condivisibili, ma che, nella fattispecie, era stato adottato una sorta di automatismo della esclusione di circostanze aggravanti nei confronti di un coimputato, mentre questo dato avrebbe dovuto costituire soltanto un punto di partenza per esaminare la novità nella vicenda cautelare;
invece il giudice ne aveva fatto un punto di arrivo, non considerando che la giurisprudenza citata si esprimeva sempre in termini probabilistici ed eventuali, presupponendo la necessità di un autonomo esame del livello indiziario delle circostanze aggravanti: il giudice aveva ovviato riducendo la sua valutazione alla natura oggettiva delle circostanze aggravanti, così finendo per negare l'autonomia della decisione, che poteva essere diversa a motivo della differente piattaforma probatoria posta a carico del singolo imputato. Il P.G. ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Il giudice è giunto alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare soltanto sulla base delle definitiva esclusione nel processo a carico di coimputati del - TA- di circostanze aggravanti contestate in relazione al delitto associativo. Questa esclusione è avvenuta in epoca antecedente rispetto alla sentenza di primo grado relativa al TA e da ciò è stata fatta derivare con un sostanziale - automatismo la rivisitazione del termine di fase previsto per il primo grado di giudizio con esclusione delle circostanze aggravanti anche per il TA, pervenendo così alla riduzione del termine previsto per legge. Vanno affermati due principi: in primo luogo, era ormai mutata la fase e pertanto la valutazione desiderata andava richiesta rispetto alla nuova fase, e non anche con effetto retroattivo;
in secondo luogo, detta valutazione non poteva essere connessa ad un automatismo. Certamente, in tema di misure cautelari personali, costituisce elemento nuovo, valutabile dal giudice ai fini della revoca della misura, ai sensi dell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen., il passaggio in giudicato di una sentenza emessa nei confronti dei coimputati, giudicati separatamente, che abbia escluso una o più circostanze aggravanti ad effetto speciale, quando l'applicazione della medesima soluzione nel procedimento in corso determini una riduzione dei termini di custodia cautelare e la conseguente scadenza degli stessi. 2 Ma questo principio (espresso dalla citata sentenza Sez. 6, n° 26547 del 14.05.2015, Rv 263938) va coordinato con l'orientamento tradizionalmente espresso da questa Suprema Corte riguardo al principio di autonomia dei termini di fase (Sez. 2, n. 34635 del 22/06/2005, dep. 27/09/2005, Rv. 232668; Sez. 4, n. 5079 del 11/01/2011, dep. 10/02/2011, Rv. 249581; v., inoltre, Sez. 6, n. 7199 del 08/02/2013, dep. 13/02/2013, Rv. 254504), secondo cui la condanna per un reato meno grave, per effetto dell'esclusione di alcune circostanze aggravanti, e il contestuale proscioglimento per il reato più grave, rispetto al quale sono computati i termini di fase della custodia cautelare sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, non comportano la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per la fase del giudizio, in ragione dell'autonomia delle singole fasi del procedimento. E' proprio la riconosciuta non operatività, nel campo delle impugnazioni in materia de libertate, della regola dell'effetto estensivo prevista dall'art. 587 cod.proc.pen. a consentire la possibile valorizzazione, ai fini di una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, da avanzare ai sensi dell'art. 299 cod. proc.pen., di un'eventuale successiva decisione favorevole sull'impugnazione proposta da taluno dei coimputati o coindagati, se ed in quanto basata su elementi comuni anche a costoro (Sez. 1, n. 3399 del 17/05/1996, Rv. 205148). Tuttavia va rammentato che i termini di custodia cautelare interfase sono comparati dal codice di rito (ex art. 303 cod. proc.pen.) al delitto per cui si procede e non a quello ritenuto. Il principio trova eccezione quando intervenga una sentenza che abbia modificato il titolo del reato ovvero esclusa un'aggravante ad effetto speciale o comportante una pena diversa, nonché nell'ipotesi di revoca totale o parziale del titolo custodiale in base a nuove acquisizioni o considerazioni di elementi prima non valutati (Sez. 6, n. 1293 del 05/04/1995, Rv. 201249), per il rapporto d'interferenza tra processo principale e procedimento incidentale cautelare, riverberandosi su quest'ultimo le situazioni sopravvenute nello sviluppo del primo che, migliorando la posizione dell'imputato, in applicazione del principio generale del favor rei impongono al giudice l'immediata liberazione del sottoposto alla misura in conseguenza della scadenza dei termini custodiali (ex artt. 303 e 306 c.p.p.) per un fatto sopravvenuto che ben può identificarsi in una delle decisioni suindicate (in motivazione, Sez. Un., n. 24 del 05/07/2000, Rv. 216706). Ma è agevole notare che tutte le pronunzie che riguardano questa tema fanno espresso cenno al carattere eventuale di questa valutazione ed al suo riverbero positivo, mentre non si afferma invece l'automatismo di conclusioni da una situazione all'altra. Correttamente il P.M. ricorrente evidenzia che l'elemento nuovo costituito da una sentenza favorevole nei confronti di coimputati è il punto di partenza del nuovo 3 esame della vicenda cautelare, ma non ne è il punto di arrivo o l'unico elemento da cui dedurre l'inefficacia della misura. Qualunque soluzione differente finisce per negare sia l'autonomia del giudizio cautelare sia l'autonomia del parallelo processo di merito: la circostanza della comune contestazione di reati in imputazione non esclude la sussistenza di diversi compendi probatori a carico dei coimputati;
di conseguenza, nessun principio vieta al giudice cautelare (ed in ciò risiede il concetto dell'autonomia del procedimento) di valutare come comunque sussistente una determinata circostanza aggravante che sia stata invece esclusa per un coimputato in un parallelo giudizio di merito. Da questa autonomia di valutazione discende che la sorta di automatismo seguito dal Tribunale di GI BR non è stato corretto e che, comunque, da esso non poteva farsi derivare una riduzione retroattiva del termine di fase. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio. La Corte dispone che la presente sentenza sia comunicata al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di GI BR.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata. Dispone che la presente sentenza sia comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di GI BR. Così deciso il 23 marzo 2017. Il Consigliere relatore Il Presidente (dott. Antonio Minchewa) (dott. Antonella Patrizia Mazzei) Auto Michelle Шоо DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 SET 2017, A M E R CANCELLIERE P Rietro Di Meole E 4