Sentenza 19 febbraio 2008
Massime • 1
La competenza in ordine all'emissione del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, previsto dall'art. 316 cod. proc. pen., permane in capo al giudice delle indagini preliminari anche dopo il provvedimento che dispone il giudizio, finché gli atti non siano trasmessi al giudice competente per il dibattimento: tale regime trova ragione nel carattere di urgenza inerente alla misura, preordinata ad impedire la dispersione delle garanzie sui beni. (Nella fattispecie, la Corte ha precisato che il principio si applica anche nel caso di decreto di citazione diretta a giudizio, ex art. 554 cod. proc. pen., ai sensi del quale il G.i.p. è competente ad assumere gli atti urgenti fino a quando il decreto non sia materialmente trasmesso insieme al fascicolo per il dibattimento al giudice competente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2008, n. 11740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11740 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 19/02/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 235
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 040377/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'LO NO N. IL 06/05/1951;
2) COOP. EDILIZIA ABRUZZO 1990;
avverso DECRETO del 04/10/2007 GIP TRIBUNALE di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile Coop. Edil Abruzzo '90 che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 4.10.2007 il GIP del Tribunale di L'Aquila, a seguito di richiesta della societa' cooperativa Edil Abruzzo '90, disponeva il sequestro conservativo nei confronti di D'NZ TO, imputato del delitto di appropriazione indebita aggravata della somma di Euro 64.896,85 ai danni della societa' predetta, di beni mobili ed immobili, di pertinenza del D'NZ a titolo di partecipazione al capitale sociale della società in questione, sino a concorrenza della somma di Euro 70.000,00.
Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto D'NZ lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 317 c.p.p., comma 2. In particolare rileva la difesa che erroneamente il GIP aveva ritenuto la propria competenza a decidere sull'istanza di sequestro argomentando dal fatto che "il fascicolo si trova(va) ancora presso la segreteria del P.M. procedente"; osserva per contro il ricorrente che, avendo il P.M. emesso il decreto di citazione diretta a giudizio in data 26.4.2007 con notifica ad esso ricorrente il 16.5.2007, ed essendo stato il ricorso per l'ottenimento del sequestro conservativo depositato il 19.9.2007 dalla cooperativa Edil Abruzzo '90, nel frattempo costruitasi parte civile con dichiarazione del 9.7.2007, la competenza a decidere sul detto sequestro si apparteneva al Giudice Monocratico, quale giudice del dibattimento, al quale avrebbe dovuto essere rivolta la relativa richiesta. Cio' in quanto l'attuale ordinamento processual-penalistico, nel prevedere il principio del cd. doppio fascicolo, stabilisce che il fascicolo del Pubblico Ministero, contenente gli atti delle indagini preliminari, resti sempre distinto da quello del Giudice del dibattimento contenente i soli atti tassativamente indicati dall'art. 431 c.p.p.. Il motivo è manifestamente infondato.
Osserva in proposito il Collegio che, alla stregua del chiaro dettato dell'art. 317 c.p.p., comma 2, la competenza in ordine alla emissione del provvedimento che dispone il sequestro conservativo previsto dall'art. 316 c.p.p. permane in capo al giudice delle indagini preliminari anche dopo il provvedimento che dispone il giudizio, finché gli atti non siano trasmessi al giudice competente per il dibattimento. Siffatto regime si giustifica in relazione al carattere urgente inerente alla misura, preordinata ad evitare la sottrazione o dispersione di garanzie reali (beni mobili o immobili) e quindi ad assicurare, tra l'altro, il pagamento delle obbligazioni civili nascenti da reato;
e trova un esatto parallelo nella disposizione che prevede, allorché sia pronunciata sentenza (di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere), la competenza a disporre il sequestro conservativo in capo al giudice che ha pronunciato tale condanna sino a che gli atti non siano trasmessi al giudice dell'impugnazione.
E tali principi si applicano anche nel caso di decreto di citazione diretta a giudizio, alla stregua del contenuto dell'art. 554 c.p.p. il quale prevede che il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti sino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'art. 553 c.p.p.; e pertanto il momento attributivo della competenza in relazione agli atti urgenti è stabilito con riferimento alla trasmissione materiale del fascicolo e del decreto nella cancelleria del giudice del dibattimento, mirando la norma suddetta ad evitare possibili incertezze e vuoti di competenza in una situazione di transizione tra una fase processuale e l'altra.
Il suddetto motivo di gravame si appalesa pertanto manifestamente infondato.
E del pari manifestamente infondato deve ritenersi l'ulteriore motivo di gravame con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge ex artt. 125 e 316 c.p.p. sotto il profilo della mancanza di motivazione in riferimento al fumus commissi delicti.
In particolare ha evidenziato la difesa che il GIP non aveva riferito nulla in ordine fumus boni iuris, essendosi limitato a ravvisare tale requisito, in maniera assolutamente generica, "in base alle attività di indagine preliminare svolte".
Osserva in proposito il Collegio che in realtà fra i presupposti applicativi della suddetta misura reale il codice di rito non indica la sussistenza degli indizi di colpevolezza;
comunque senz'altro sufficiente deve ritenersi il richiamo agli esiti delle indagini preliminari svolte nonché la circostanza, evidenziata nel provvedimento in questione, che "la società cooperativa appare, allo stato degli atti, vantare un diritto di credito nei confronti dell'imputato perla restituzione delle somme distratte". Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione di legge ex artt. 125 e 316 c.p.p. sotto il profilo della mancanza di motivazione in riferimento al periculum in mora.
In particolare ha evidenziato la difesa che nell'adozione del censurato decreto di sequestro conservativo il GIP aveva fatto solo un accenno ad una asserita insufficienza del patrimonio del ricorrente in relazione all'entità del credito vantato dalla parte civile, senza alcuna specificazione del valore economico del patrimonio immobiliare attribuito al D'NZ e senza alcun riferimento ad una situazione, quanto meno potenziale, però desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore.
Anche tale rilievo è manifestamente infondato.
Osserva in proposito il Collegio che il periculum in mora, presupposto indispensabile del sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316 c.p.p., ricorre quando esiste una fondata ragione che lasci desumere la mancanza o la dispersione delle garanzie del credito;
e nel caso di specie il GIP ha evidenziato che l'imputato non risulta, allo stato, essere proprietario di beni immobili ...ma di semplice partecipazione al capitale sociale della cooperativa edilizia", di talché tale situazione, di obiettiva impossidenza immobiliare, appare sufficiente a fondare il timore, in capo alla società creditrice, di perdita delle garanzie del proprio credito, atteso che la consistenza patrimoniale dell'imputato non sembra, di per sè, idonea ad offrire sufficienti garanzie patrimoniali per il soddisfacimento dei debiti in questione: e pertanto sussiste il pericolo, siccome rilevato dal GIP nell'impugnato provvedimento, che questi non vengano onorati. Nè appare conducente il riferimento, operato dal ricorrente, pensionato del Ministero della Difesa, ai redditi dichiarati negli ultimi anni, trattandosi di somme destinate a soddisfare i primari bisogni dell'individuo e pertanto sequestrabili solo nei ristretti limiti previsti dalla normativa in materia.
Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione di legge ex artt. 125 e 316 c.p.p. sotto il profilo della mancata individuazione del bene sottoposto a sequestro conservativo. In particolare rileva la difesa che il GIP non poteva disporre il sequestro di un bene che non apparteneva alla titolarità dell'interessato in quanto in proprietà indivisa della stessa società cooperativa, e di cui il ricorrente non deteneva la disponibilità uti dominus essendo stata, in sede di omologazione della separazione consensuale intervenuta nel maggio del 2007 tra il D'NZ e la propria moglie, disposta l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale.
Il motivo è manifestamente infondato ove si osservi che il sequestro conservativo penale ben può avere ad oggetto quote di partecipazione societaria, mirando, nell'interesse del creditore, alla conservazione del patrimonio del debitore che in tal modo non può porre in essere condotte finalizzate alla dismissione della suddetta partecipazione societaria. Con la conseguenza che, trattandosi di partecipazione ad una cooperativa edilizia, la res singula su cui verrà a cadere il sequestro sarà definitivamente individuata in sede di assegnazione degli alloggi, secondo le previsioni di legge, in cui si concreta la partecipazione del singolo alla cooperativa.
Per quel che riguarda infine l'assegnazione della casa coniugale alla moglie del ricorrente, osserva il Collegio che trattasi di fatto, peraltro non documentato, che afferisce esclusivamente alla utilizzazione del detto bene, e non incide sulla titolarità dello stesso.
Anche per tale motivo il ricorso va ritenuto manifestamente infondato.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008