Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2004, n. 46291
CASS
Sentenza 9 novembre 2004

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Penale, si è pronunciata sul ricorso proposto da un indagato avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva confermato il sequestro preventivo di diverse opere edilizie realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L'indagato, indagato per costruzione abusiva, contestava la legittimità del sequestro, deducendo che alcune opere (cancello e pontile) non necessitassero di permesso o nulla-osta, che altre (capanno da pesca e magazzino) costituissero pertinenze di un fondo rustico e che il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato fosse insufficientemente motivato. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro ritenendo che le opere, realizzate in zona vincolata, costituissero cose pertinenti ai reati e che il loro mantenimento nella disponibilità dell'indagato potesse perpetuare l'offesa al bene tutelato, rendendo irrilevante la natura pertinenziale o il completamento delle opere. Il Tribunale di riesame aveva confermato tale impostazione, sottolineando la necessità del permesso di costruzione e del nulla-osta per tutte le opere, l'inapplicabilità del regime delle pertinenze in assenza di un edificio principale e la sussistenza del pericolo di aggravamento dell'impatto ambientale e del carico urbanistico.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha preliminarmente chiarito che, in tema di sequestro preventivo, la verifica di legittimità della misura cautelare non può tradursi in un'anticipata decisione di merito, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, escludendo ogni valutazione sulla sussistenza di indizi di colpevolezza. Ha inoltre ricordato che il ricorso per Cassazione avverso ordinanze in sede di riesame di misure cautelari reali è proponibile solo per violazione di legge, non per difetto di motivazione. Nel merito, la Corte ha affermato che qualsiasi opera idonea a modificare l'assetto urbanistico in zona vincolata necessita di nulla-osta e permesso di costruzione, a prescindere dal carattere pertinenziale. Ha escluso l'applicabilità del regime delle pertinenze a servizio di un fondo rustico, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Infine, ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale circa la sussistenza del pericolo che il perdurare dell'utilizzo delle opere potesse aggravare le conseguenze dei reati, con un aumento dell'impatto ambientale in una zona delicata quale quella lagunare. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

La qualifica di pertinenza è applicabile, ai sensi dell'art. 7, comma secondo lett. a), del D. L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con legge 25 marzo 1982 n. 94, soltanto con riferimento all'edilizia residenziale in quanto le opere devono essere destinate al servizio di edifici già esistenti. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la natura di pertinenza ad un capanno da pesca e ad un magazzino per ricovero attrezzi assunti dalla difesa al servizio di un fondo rustico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2004, n. 46291
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46291
    Data del deposito : 9 novembre 2004

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