Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
Le due contravvenzioni previste dagli art. 20, comma primo e 20 bis, comma secondo, della l. n.110 del 1975, entrambe funzionali a prevenire la commissione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica, sono in rapporto di specialità fra loro, la prima ponendo un dovere generalizzato di diligenza a tutti i possessori delle armi di impedire a chiunque di impossessarsene, la seconda, invece, imponendo l'obbligo di evitare che possano con esse venire in contatto una categoria di persone (in particolare, minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti), per le quali il maneggio delle armi medesime è di per sé considerato maggiormente pericoloso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2012, n. 46259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46259 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/11/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 928
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - Consigliere - N. 3591/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS RO n. il 25 settembre 1937;
avverso la sentenza 28 settembre 2011 - Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dott. D'AMBROSIO Vito sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
udito il difensore avv. Ghirardi Amerigo, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 28 settembre 2011, depositata in cancelleria il 25 novembre 2011, il Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza, dichiarava OS RO colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis e, applicate le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., lo condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata OS RO ometteva di adottare la necessaria diligenza nella custodia di una pistola Smith and SO cal. 38C e di 12 cartucce dello stesso calibro, regolarmente detenute e denunciate presso l'Autorità di PS custodendo il tutto all'interno di un comodino della camera da letto ove veniva asportata dai ladri ancorché dagli stessi lasciata poi in loco.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni del verbalizzante escusso (maresciallo LI) che riferiva la circostanza della denuncia da parte del OS del furto dell'arma per cui è procedimento, arma che però veniva però rinvenuta nella medesima abitazione dalla moglie (LI) qualche mese più tardi sotto il materasso di un letto poco usato all'interno della stessa abitazione. La medesima LI confermava il fatto chiarendo inoltre che il cassetto dove l'arma era stata riposta era stato trovato aperto dopo la visita dei ladri, sicché avevano pensato che l'arma fosse stata rubata. 2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione OS RO chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
Nella fattispecie era venuto a mancare l'elemento costitutivo della norma di cui è contestazione vale a dire la presenza indefettibile dei soggetti indicati alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis, comma 1 nei confronti dei quali matura il reato di omessa custodia. Non era stata raggiunta altresì in alcun modo la prova della presenza di tali soggetti presso l'abitazione del prevenuto, soggetti indicati dal giudice di primo grado solo a titolo di esemplificazione che potenzialmente sarebbero potuti venire a contatto con l'arma. Vi era inoltre carenza di logicità in relazione alla ritenuta inidoneità della custodia dell'arma, posto che non era stato provato il fatto che il cassetto ove si trovava la pistola non fosse chiusa a chiave. La villa visitata dai ladri aveva inoltre la porta blindata, mentre altre armi erano state tenute cautelativamente all'interno di un armadio blindato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il reato di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 bis, comma 2 (introdotto dalla L. 12 luglio 1991, n. 203) è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il semplice fatto che l'agente non ha adottato le cautele che, sulla base delle circostanze di fatto da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, era necessario che adottasse, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dal comma primo del citato articolo sia giunta o meno a impossessarsi dell'arma o delle munizioni.
Nè per effetto dì tale interpretazione potrebbe ritenersi che la contravvenzione "de qua" sia un'inutile ripetizione di quella di cui all'art. 20, comma 1, della citata Legge, che prescrive che "la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della pubblica sicurezza". Infatti, entrambe le ipotesi contravvenzionali sono dirette alla realizzazione dello stesso "scopo" (La prevenzione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica in generale), ma si caratterizzano tra loro per un rapporto di specialità, nel senso che il reato di cui all'art. 20, comma 1, pone un dovere generalizzato di diligenza nei confronti di tutti i "possessori" delle armi, diretto a impedire che "chiunque" possa impossessarsene;
la disposizione di cui all'art. 20 bis, comma secondo, è diretta, invece, a impedire che giungano a impossessarsi delle armi e delle munizioni quelle categorie di persone con riferimento alle quali, proprio per la maggiore pericolosità che può derivare dal maneggio da parte loro di tali strumenti, il legislatore richiede l'adozione di "cautele necessarie", ovverosia di cautele dirette proprio a evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento.
Ed è appena il caso di ribadire che la L. n. 110 del 1975, artt. 20 e 20 bis non costituiscono norme di richiamo all'art. 702 c.p. ma riguardano l'ipotesi concernente l'omissione delle cautele necessarie ad impedire che un'arma possa in qualsiasi modo venire in possesso di chiunque all'insaputa o comunque al di fuori del controllo dell'autorità di pubblica sicurezza competente frustrando così quel particolare rigore che il legislatore ha emanato allo scopo di prevenire una diffusione incontrollata delle armi ritenuta estremamente pericolosa" (Cass., Sez. 1 17 marzo 1983 n. 2068). Ne deriva, secondo i principi generali, che ai fini della configurabilità del reato di in parola, non è sufficiente il solo possesso dell'arma - al quale consegue soltanto il dovere di custodire lo strumento con ogni diligenza - ma è necessario (tenuto anche conto della maggiore gravità, nel massimo, della sanzione) che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere da parte sua l'adozione di cautele specificamente necessaire (ed è per questo che si parla di uso incauto) per impedire l'impossessamento delle armi, non da parte di chiunque, ma da parte di una persona appartenente a una delle categorie indicate dall'art. 20 bis, comma 1 (così Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2007, n. 45964, rv. 238497, Misuraca;
Sez. 1, 12 maggio 2004, n. 31555) vale a dire i minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero le persone anche parzialmente incapaci, i tossicodipendenti o le persone impedite nel maneggio delle armi stesse (intendendosi per "impediti" quei soggetti che, per la loro condizione o qualità esperenziale, potrebbero avere con l'arma un contatto rischioso e pertanto da evitarsi attraverso, appunto, la sua interdizione normativa). La rado dell'incriminazione va ricercata del resto nell'intenzione del legislatore di evitare che persone poco esperte nell'uso delle armi e non completamente in grado di gestire le proprie facoltà mentali, possano maneggiarle mettendo così in pericolo la propria e altrui incolumità.
3.2. - Nella fattispecie il giudice ha evidenziato che il OS aveva concretamente lasciato un'arma all'interno di un cassetto (anziché nell'armadio blindato ove erano state riposte le altre armi, il che faceva implicitamente comprendere che per l'arma in questione fosse stata scelta una forma di cautela molto più debole a vantaggio di una sua pronta fruibilità in caso di bisogno) rinvenuto aperto dai Carabinieri in sede di primo sopralluogo e non segnalato come "forzato". Il giudice di merito peraltro segnala che tra le persone impedite nell'uso di armi erano da annoverarsi non solo gli stessi ladri che erano entrati in casa (così inesperti da ritenere che, ancorché incuriositi dalla presenza della pistola tanto da volerla toccare, non se ne erano poi impossessati lasciandola in loco) anche la moglie del OS, non risultando la medesima titolare di porto d'armi.
3.2.1 - La circostanza per tanto che l'arma in questione, non correttamente custodita, fosse venuta concretamente a contatto (ma sarebbe bastato, come si è visto, che tale apprensione fosse stata solo anche possibile trattandosi di reato di pericolo) con una delle categorie di persone indicate nella norma precettiva (tra cui vi sono i soggetti impediti) ha integrato la fattispecie incriminatrice come correttamente individuato dal giudice di merito.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2012