Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 42757
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Sentenza 24 settembre 2014

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In tema di sospensione del corso della prescrizione del reato e di sospensione "ex lege" del processo, le disposizioni di cui all'art. 6, comma sesto, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (conv. con mod. dalla L. 1 agosto 2012, n. 122), ai sensi del quale i processi penali pendenti alla data del 20 maggio 2012, di competenza degli uffici giudiziari aventi sede in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono sospesi fino al 31 dicembre 2012, non si applicano con riferimento ai giudizi che, a tale data, già si trovavano davanti al giudice di appello avente sede in un Comune diverso da quelli indicati dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la sospensione del corso della prescrizione e dichiarato l'estinzione del reato, con riferimento ad un processo, celebrato in primo grado davanti al Tribunale di Mantova, ufficio giudiziario avente sede in uno dei Comuni indicati dalla legge, in relazione al quale, prima della data indicata, erano già stati depositati sentenza di prime cure ed atto di appello, ed il cui giudizio di impugnazione era di competenza della Corte d'appello di Brescia, comune estraneo alle disposizioni di cui al citato D.L. n. 74 del 2012).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 42757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42757
    Data del deposito : 24 settembre 2014

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