Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
In tema di sospensione del corso della prescrizione del reato e di sospensione "ex lege" del processo, le disposizioni di cui all'art. 6, comma sesto, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (conv. con mod. dalla L. 1 agosto 2012, n. 122), ai sensi del quale i processi penali pendenti alla data del 20 maggio 2012, di competenza degli uffici giudiziari aventi sede in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono sospesi fino al 31 dicembre 2012, non si applicano con riferimento ai giudizi che, a tale data, già si trovavano davanti al giudice di appello avente sede in un Comune diverso da quelli indicati dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la sospensione del corso della prescrizione e dichiarato l'estinzione del reato, con riferimento ad un processo, celebrato in primo grado davanti al Tribunale di Mantova, ufficio giudiziario avente sede in uno dei Comuni indicati dalla legge, in relazione al quale, prima della data indicata, erano già stati depositati sentenza di prime cure ed atto di appello, ed il cui giudizio di impugnazione era di competenza della Corte d'appello di Brescia, comune estraneo alle disposizioni di cui al citato D.L. n. 74 del 2012).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 42757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42757 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/09/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 1453
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 25638/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.S. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 3009/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 30/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Udito il difensore Avv. ALAIA Gaetano, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 30 gennaio 2014 la Corte d'appello di RE ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova in data 14 febbraio 2012, che dichiarava S.S. colpevole del reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 300,00 di multa, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, non corrispondendo alla coniuge divorziata, alla quale il figlio era stato affidato, l'assegno mensile di mantenimento stabilito dal Tribunale di Mantova in sede di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e omettendo di concorrere al pagamento delle spese mediche e scolastiche nel periodo ricompreso fra il mese di luglio 2005 e quello di giugno 2006.
2. Avverso la su indicata pronunzia della Corte d'appello di RE ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di doglianza qui di seguito indicati.
2.1. Erronea applicazione della L. n. 132 del 7 agosto 2012, che ha convertito con modifiche il D.L. n. 83 del 2012, ed in particolare dell'art. 67-septies, che ha esteso le disposizioni del D.L. n. 74 del 2012, art. 6, in materia di sospensione dei processi anche al territorio del Comune di Mantova, tenuto conto del fatto che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 14 febbraio 2012, mentre l'atto d'appello è stato depositato il 18 aprile 2012, ossia prima degli eventi sismici (del 20 e 29 maggio 2012) e, quindi, dell'operatività della su citata normativa in materia di sospensione dei processi, con la conseguente inapplicabilità al caso di specie delle relative disposizioni, dovendosi ritenere maturato il termine prescrizionale alla data del 31 dicembre 2013, ossia prima della pronunzia della Corte d'appello, non essendo il Comune di RE un comune terremotato.
2.2. Manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte d'appello ha sostenuto l'inadempimento spontaneo dell'imputato quale presupposto del reato, senza tener conto che la percezione di uno stipendio di circa Euro 1.200,00 e la pendenza della procedura esecutiva per il quinto dello stipendio gli impedivano in re ipsa di disporre della maggior somma necessaria per poter provvedere al pagamento, escludendo profili di colpevolezza a suo carico. Ne consegue che la Corte avrebbe dovuto mandare assolto l'imputato quanto meno per carenza dell'elemento soggettivo. L'interruzione della procedura esecutiva giudiziale avrebbe infatti consentito all'imputato di versare mensilmente e volontariamente l'importo della somma dovuta.
3. Con memoria pervenuta in data 7 agosto 2014 presso la Cancelleria di questa Suprema Corte, il difensore dell'imputato ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno della richiesta di accoglimento del primo motivo di doglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Per quel che attiene al secondo motivo di doglianza il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di primae curae - che risultano, tuttavia, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.
Sotto tale profilo, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, si da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo ai passaggi motivazionali già esaustivamente delineati nella prima decisione:
a) che nell'arco temporale ricompreso nel capo d'imputazione (ossia, dal mese di luglio 2005 al mese di giugno 2006) l'imputato si è sottratto all'obbligo impostogli dal Tribunale di Mantova con la sentenza del 30 ottobre 2003, relativamente al pagamento dell'assegno determinato nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio, tanto da rendere necessario l'avvio di una procedura esecutiva finalizzata ad un recupero coattivo del credito tramite il pignoramento di una quota del suo stipendio;
b) che egli, infatti, svolgeva un'attività lavorativa grazie alla quale percepiva una retribuzione mensile che gli avrebbe permesso di far fronte all'obbligo giudizialmente imposto senza costringere l'ex coniuge ad attivare una procedura esecutiva per soddisfare il suo diritto.
Al riguardo, invero, deve rilevarsi come l'impugnata sentenza abbia fatto buon governo dei principii più volte stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6^, n. 3426 del 05/11/2008, dep. 26/01/2009, Rv. 242680), secondo cui, in tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto.
In relazione alla su indicata censura, dunque, la Corte d'appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
Su tale punto, in definitiva, la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e, in quanto tale, non censurabile in alcun modo sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa.
5. L'illustrata infondatezza dei motivi di ricorso non può far velo, tuttavia, alla constatazione che il reato ascritto all'imputato è attinto da causa estintiva per decorso del corrispondente termine prescrizionale nella sua massima estensione temporale ex art. 161 c.p. (ossia, per il periodo di sette anni e sei mesi).
Fondato, infatti, deve ritenersi il primo motivo di doglianza, ove si consideri che, giusta la previsione di cui alla D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, comma 6, convertito con modificazioni nella L. 1 agosto 2012, n. 122, per il periodo di cui al comma 1, ossia dal 20
maggio al 31 luglio 2012, "ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012".
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 67 septies, "invertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ha esteso a sua volta l'applicazione del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e il 29 maggio 2012, anche al territorio del Comune di Mantova.
Avuto riguardo al fatto che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 14 febbraio 2012 e che l'atto di appello è stato depositato il 18 aprile 2012, il processo de quo già pendeva dinanzi alla Corte d'appello di RE (v. Sez. Un., n. 47008 del 29/10/2009, dep. 10/12/2009, Rv. 244810), ossia dinanzi ad un ufficio giudiziario non avente sede nei Comuni individuati ai sensi del su citato D.L. n. 74 del 2012, art. 1, in epoca antecedente al verificarsi dei su indicati eventi sismici, con la conseguente inapplicabilità, nel caso in esame, della su richiamata normativa in tema di sospensione dei termini.
6. In definitiva, tenuto conto della data di consumazione del reato, individuata in quella del 1 luglio 2006 in considerazione del carattere "chiuso" della contestazione enucleata nel correlativo tema d'accusa, il termine massimo di prescrizione del reato, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., è maturato in data 1 gennaio 2014, imponendosi conseguentemente l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per l'intervenuta estinzione del reato, in difetto - per le ragioni dianzi esposte - di elementi che elidano la responsabilità penale del ricorrente o configurino, in suo favore, situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. Evenienza, questa, da escludersi alla luce della logica e corretta motivazione della sentenza di appello, unico atto in base al quale (in uno alla confermata sentenza di primo grado) questo giudice di legittimità potrebbe individuare il profilarsi di una più favorevole causa liberatoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, rispetto alla causa estintiva prescrizionale (cfr. Sez. 4^ l 8 9 2008 n 40799 . Merlo, rv. 24474; Sez. 6^, 2.6.2008 n. 2744 , Capuzzo, rv. 240955).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014